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Messina, elezioni: chiesto l’annullamento al Tar. È il terzo ricorso in pochi giorni

- 30/06/2026
tar

​Un’ombra sempre più fitta si allunga sul voto amministrativo che lo scorso 24 e 25 maggio ha ridisegnato i vertici di Palazzo Zanca. Nelle ultime ore è stato notificato e depositato al Tar di Catania un nuovo, corposo ricorso elettorale che punta dritto all’annullamento delle elezioni comunali di Messina e alla conseguente decadenza del sindaco Federico Basile e dell’intero Consiglio.

Si tratta del terzo esposto presentato ai giudici amministrativi etnei nel giro di pochissimi giorni: un dettaglio non di poco conto, che restituisce la portata dello scontro istituzionale in riva allo Stretto e la fragilità della cornice giuridica entro cui si è consumata la sfida elettorale.

​L’iniziativa, promossa con il patrocinio degli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi, non si limita a contestare singole irregolarità, ma chiama il Tribunale a disinnescare l’intero iter procedurale, dalla convocazione dei comizi fino all’ammissione delle liste.

​Il nodo delle date: elezioni fuori tempo massimo?​

Il pilastro dell’offensiva legale poggia su una questione di calendario che, se confermata, minerebbe alle fondamenta la legittimità del voto. L’orologio istituzionale si è fermato il 7 febbraio 2026, giorno in cui Federico Basile ha rassegnato le dimissioni. Per legge, tale atto acquista efficacia solo venti giorni dopo, spostando la fine del mandato al 27 febbraio.​

La normativa statale, tuttavia, traccia un perimetro netto: le elezioni nella tornata primaverile sono consentite soltanto se l’evento che impone il rinnovo delle cariche si verifica entro il 24 febbraio. Secondo i ricorrenti, la matematica non lascia margini di interpretazione. Messina non avrebbe mai potuto essere inserita tra i Comuni al voto a maggio: la consultazione andava inevitabilmente rinviata alla finestra elettorale successiva. I decreti regionali di convocazione sarebbero stati dunque adottati in totale carenza dei presupposti di legge.​

L’anomalia delle firme e il vantaggio competitivo​

Il secondo fronte aperto dal ricorso riguarda le regole d’ingaggio e l’architettura delle alleanze. Al centro del mirino c’è la deroga che ha consentito l’esenzione dalla raccolta firme per la presentazione delle liste. Un’eccezione alla regola che, denunciano i legali, è stata dilatata oltre misura, permettendo lo schieramento di ben quindici liste collegate al medesimo candidato sindaco senza il preventivo vaglio popolare richiesto agli altri concorrenti.​

Una mossa che avrebbe alterato pesantemente la par condicio elettorale, garantendo a una sola coalizione una pervasività sul territorio, un numero di candidati e una capacità di intercettare il consenso nettamente superiori, falsando così l’equilibrio della competizione.

​Il “pasticcio” dei simboli e l’accettazione fantasma​

C’è poi il capitolo, squisitamente tecnico ma politicamente esplosivo, della revisione in corsa dei loghi elettorali.

Durante le verifiche istruttorie, la Commissione Elettorale Circondariale ha giudicato irregolari numerosi contrassegni delle liste collegate a Basile, imponendone la modifica prima del via libera definitivo.​L’obiezione sollevata dal ricorso è chiara: il simbolo non è un orpello grafico, ma l’identità giuridica della lista. Stravolgerlo avrebbe imposto un azzeramento della procedura, con la necessità di acquisire una nuova, formale accettazione della candidatura da parte del sindaco e di tutti i consiglieri, oltre alla ripresentazione del programma associato ai nuovi loghi.

Passaggi mai avvenuti.

I candidati, in sintesi, avrebbero concorso alla guida della città con simboli e programmi formalmente diversi da quelli per cui avevano originariamente apposto la propria firma.​

I precedenti e il documento “inaccessibile”​

La battaglia odierna è l’evoluzione di una schermaglia già andata in scena. Prima dell’apertura delle urne, il Tar si era già pronunciato sulle medesime questioni, non entrando nel merito ma dichiarandole inammissibili per un difetto temporale: gli atti impugnati erano ancora “endoprocedimentali”, e andavano contestati solo a proclamazione avvenuta, così come stabilisce l’articolo 130 del Codice del processo amministrativo. E così è stato.​

Ora la parola passa ai giudici catanesi, già investiti dalla pioggia di ricorsi di queste settimane. A loro viene chiesto non solo di azzerare la consultazione, ma anche di fare luce sulle zone d’ombra della burocrazia regionale acquisendo l’intera mole documentale dell’indizione. Tra le carte richieste spicca un parere dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali: un documento considerato dirimente dai ricorrenti, ma che, nonostante le formali richieste di accesso agli atti, è rimasto fino a oggi inaccessibile. L’ultima parola, adesso, spetta al Tribunale.