Il punto di partenza è il denaro pubblico: non importa se nasce come indennità, rimborso statale o compenso per un appalto.
Per correttezza e completezza riportiamo il testo letterale del primo comma dell’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195: ” Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, ferma
restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalle legge 08/11/1991 n° 381 a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari”.
L’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 vieta ogni forma di finanziamento ai partiti da parte di soggetti che percepiscono denaro pubblico e questo, per la Cassazione, è “un divieto assoluto, insuscettibile di interpretazioni riduttive” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499).
La natura pubblica del denaro è immortale, perché “la natura pubblica delle somme non si trasforma per effetto della mera intermediazione del percettore” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499), “il divieto dell’art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 opera sulla base dell’ origine pubblica del fondo, indipendentemente
dal soggetto intermedio” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499)” e “configura abuso l’ indirizzare risorse pubbliche verso soggetti di area politica del decisore” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499).
La portata del divieto è totale, la Legge guarda l’ origine, non la superficie.
Le indennità comunali, esattamente come gli stipendi di un ente finanziato dallo Stato (..come i C.A.F. e le Partecipate), sono sempre soldi pubblici: è il principio cardine della natura che prevale sulla forma.
Il primo punto in cui la luce, inclinata, rivela una distorsione.
Nel nostro astruso caso astratto, lo Statuto del Partito impone ai suoi eletti di versare una quota dell’indennità al Partito stesso, generando un prelievo obbligatorio, una (specie di) “tassa di partito”.
Lo Statuto, imponendo ai suoi eletti di consegnare una parte dell’indennità pubblica al Partito, trasforma un diritto-dovere in un tributo di fedeltà, una (sorta di) decima politica che scava nell’indennità come una lama sottile.
Non è una contribuzione: è un prelievo obbligatorio che si muove nell’ombra, come una mano che prende mentre un’altra finge di non vedere.
A questo proposito il nostro Giudice delle Leggi, la Corte Costituzionale, ci dice che “le norme imperative poste a tutela della trasparenza dei partiti non possono essere eluse mediante disciplina interna dell’ associazione politica” (Corte Cost. 30/1993).
Se il Partito impone ciò che la Legge vieta, la natura dell’atto cambia: ciò che nasce come regola interna si converte, per effetto della sua finalità, in un comportamento intrinsecamente illecito; la forma resta privata, ma la sostanza, secondo il diritto, diventa una violazione.
Il punto esatto, però, in cui la psicologia incrocia il diritto è l’art. 1344 c.c., che plastifica il concetto di frode alla legge, reputando tale il contratto diretto a eludere l’applicazione di una norma imperativa.
La frode alla legge è una luce che illumina la facciata di una norma, mentre l’ azione si consuma nell’ ombra, dietro la facciata stessa.
Chi costruisce questi meccanismi u sapi bonu: cu voli ammucciari a manu, prima ammuccia a luci: spegne la trasparenza e lascia che sia il riflesso, e non la sostanza, a raggiungere l’ occhio di chi guarda.
Non è un gesto rumoroso, ma un meccanismo sotterraneo.
Non invade la scena, non sfida apertamente la norma: la aggira, come un corso d’acqua che scorre sotto il pavimento fino a quando il terreno non collassa senza preavviso.
L’ atto, sebbene illecito nella finalità, può essere perfetto nella forma e impeccabile nei requisiti, perché la frode alla Legge vive nell’ obbedienza apparente, non nella violazione manifestamente dichiarata.
Qui passiamo al microscopio la causa concreta, la funzione economico-sociale del gesto, la direzione che l’atto svela.
Non è la veste formale a rivelare la natura dell’atto, ma la volontà che lo muove: è lì che si capisce se siamo davanti all’ applicazione del diritto o davanti alla sua ombra perfettamente imitata, ed è solo lì che si distingue il diritto dalla sua contraffazione, la norma dalla sua ombra, la legalità autentica dalla maschera che la imita per ingannare lo sguardo.
“La frode alla legge si realizza quando un atto, pur essendo conforme alla forma richiesta, è strumentale al conseguimento di un risultato vietato dall’ ordinamento” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499 ), perché “la causa concreta prevale sulla veste formale: è la finalità elusiva il criterio decisivo
della fattispecie” (Cass. civ. sez. Lav. 26/01/2010 n. 1523); è illecito il risultato che attraverso l’ abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499 ).
Queste sentenze, fredde come il marmo, raccontano il vero con la voce morbida di Achille Lauro, che interroga l’ anima e non concede scuse: la Verità non si giudica dalla forma, ma dall’ intenzione.
Il gesto sembra lecito: un dipendente del C.A.F. dona una somma al Partito. Una cifra. Un bonifico. Un contributo.
La psicologia giuridica, però, insegna che non va guardato il gesto, ma l’ ambiente che lo produce, che lo genera.
Se la retribuzione del soggetto proviene al 100% da fondi pubblici, e la Legge non vuole che il denaro pubblico raggiunga il Partito, allora ciò che si mostra come scelta privata diventa denaro pubblico intenzionalmente e artificiosamente trasfigurato della sua origine, tramite una invisibile e non provabile manipolazione formale volta a occultarne la matrice pubblica, per consentire l’approdo ad una destinazione vietata dalla Legge.
Ciò perché “il divieto dell’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 si applica anche quando il trasferimento avviene attraverso il percettore privato di fondi pubblici” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499)
Non importa quante mani toccano i soldi, non importa quante deviazioni percorra il loro cammino: la natura pubblica del denaro pubblico è immortale e resta immutata anche dopo 100 passaggi e interscambi.
La frode alla legge funziona con precisione amministrativa e non è mai violenta.
Il flusso che la Legge vieta è:
C.A.F. → (redistribuzione in stipendi pubblici) → dipendenti → Partito
Eletto → indennità di carica → Partito
Comune → Partecipata → vertice → Partito
..perché il denaro che nasce pubblico non può finire nelle casse del Partito.
Nel diritto, come nella psicologia dell’inganno, la frode più pericolosa non è quella che occulta la Legge, ma quella che usa una norma per colpirne un altra.
E’ una struttura complessa, come un doppio fondo, o come una stanza nascosta dietro un’altra stanza, occultata fino all’ intervento dell’ art. 1344 c.c.: è frode alla Legge il contratto diretto a scansare, schivare, raggirare l’ applicazione di una norma imperativa.
Il Codice civile ci dice che non serve che la norma sia infranta, è sufficiente che sia aggirata.
E, nel nostro inverosimile caso astratto, la frode è doppia: lo Statuto del Partito che simula la legalità per aggirare la norma imperativa e la persona fisica come schermo catarifrangente del denaro pubblico.
Per capire il meccanismo della doppia frode bisogna immaginare una stanza illuminata da 2 luci diverse.
Ognuna delle 2 luci proietta un’ ombra propria, ma quando le luci cambiano inclinazione, le 2 ombre finiscono per sovrapporsi sullo stesso punto della stanza.
E’ lì che si vede l’ inganno.
Nel nostro caso astratto, le 2 luci sono le donazioni degli Eletti e lo Statuto del Partito.
Le 2 ombre che proiettano sono differenti, la parete su cui si sovrappongono è il divieto stabilito ex art. 7 legge 02/05/1974 n° 195, che proibisce ai partiti di ricevere soldi che traggono origine da fondi pubblici.
Lo Statuto del Partito impone agli Eletti di versare una parte dell’ indennità: la superficie è perfetta, perché è un atto interno, democratico, autonomo e regolare, ma la luce, troppo forte, allunga le ombre fino a rivelare ciò che la forma tenta di nascondere.
Dietro la forma statutaria si muove una finalità che la Legge vieta: l’ indennità dell’ Eletto è denaro pubblico, l’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 vieta ai partiti di ricevere denaro pubblico, e la norma statutaria crea esplicitamente un fiume di soldi che raggiunge il Partito, proprio il punto che la Legge vieta.
La causa è illecita quando il contratto è il mezzo per eludere l’ applicazione di una norma imperativa (v. art. 1344 c.c.).
E lo Statuto del Partito, strincennu, è un cuntrattu, un accordo associativo (..disciplinato ex artt. 36-38 c.c.), un patto volontario che vincola gli aderenti, comu qualunque autru cuntrattu, fondato sul consenso reciproco e produttivo di obblighi giuridici; ed essendo un contratto, soggiace, inevitabilmente, anche all’ art. 1344 c.c.: quando la disciplina statutaria diventa strumento per eludere un divieto imperativo, la sua forma associativa non lo salva, si converte in un contratto in frode alla legge.
Per togliere ogni dubbio, accorrono in Nostro aiuto 2 sentenze, le quali ci dicono che “il divieto dell’art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 è assoluto e riguarda qualsiasi forma di trasferimento diretto o mediato di fondi pubblici” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499) e “la frode alla Legge ricorre quando un atto formalmente corretto realizza un risultato vietato” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499)
Tramite le donazioni delle persone fisiche, come una maschera di luce che nasconde un movimento d’ ombra, il Partito recupera indirettamente ciò che la Legge gli sottrae.
E’ la fame di consenso e di sopravvivenza politica a spingere verso questo bordo estremo: cu avi fami non senti liggi, e quando la necessità di alimentare la macchina del Partito si fa più pressante, la Legge diventa un ostacolo da aggirare, non più un limite da rispettare.
Non è una violazione, è un’ elusione: la sottile arte illusoria del tradimento della ratio di una norma.
Sempre nel Nostro fantasioso modello astratto, i dipendenti del C.A.F., finanziato con rimborsi pubblici, donano denaro al Partito.
Una forma cristallina: una persona fisica, un privato, che fa una privata donazione.
E’ una luce laterale, inclinata, che sembra innocua, la luce della persona fisica, del dipendente del C.A.F. che effettua una donazione spontanea al Partito.
All’ apparenza, nessun corpo si frappone alla regolarità formale e sostanziale, e questa luce non crea ombre sospette.
Un privato, una persona che dona denaro privato: così vuole apparire, ed è la sagoma che lascia vedere, il volto che ha accuratamente scelto di mostrare alla luce.
Ma dalle luci deboli nascono le ombre più ingannevoli.
La Legge, all’ art. 11 del d.lgs. 09/07/1997 n° 241, stabilisce che i C.A.F. vivono esclusivamente di fondi pubblici: ricevono rimborsi, contributi e compensi per le attività svolte nell’ interesse pubblico (..l’ assistenza fiscale, u 730, l’ ISEE).
I C.A.F. sono enti pubblici, il loro sostentamento grava sulle spalle dello Stato, perché gli oneri di tutte le attività svolte dal C.A.F., per espressa previsione normativa (..ex art. 11 d.lgs. 09/07/1997 n° 241), ricadono sul bilancio statale attraverso i rimborsi pagati dallo Stato al C.A.F. stesso.
E questo significa una cosa semplicissima, ma implacabile: ogni € che entra nel C.A.F. è di provenienza pubblica e ogni stipendio pagato dal C.A.F. trae origine da denaro pubblico.
Quando la luce psicologica si inclina, l’ ombra appare sulla parete e rivela ciò che la forma tentava di celare: i soldi che il dipendente del C.A.F. dona al Partito sono denaro pubblico, riflesso in forma privata, come un’ immagine adulterata nello specchio: immutato nella sostanza, alterato solo nell’apparenza.
“La natura pubblica del denaro non muta passando attraverso il percettore” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499) e “il divieto dell’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 si applica anche quando il finanziamento transita attraverso persone fisiche percettrici di fondi pubblici” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499).
E’ qui che nasce l’ ombra: un’ ombra lunga e sottile, che non appartiene alla persona fisica, ma alla provenienza dei soldi.
La persona fisica diventa (così) uno schermo, un pannello opaco di fronte alla lanterna: mentre davanti vedi la sagoma di un gesto privato, dietro passa un flusso di denaro pubblico.
E’ una simulazione relativa e psicologica, una medaglia dalla doppia faccia.
Relativa perché l’ atto appare come una privata donazione, ma la causa concreta è il trasferimento di fondi pubblici.
Psicologica perché la volontà è modellata dall’ ambiente: il Sindaco che controlla il C.A.F., il Partito e anche il Comune controlla l’ atmosfera che il dipendente respira: è quello che la Cassazione chiama “condizionamento ambientale” (Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n. 28416): una invisibile e sottile pressione psicologica che orienta senza comandare, modella senza imporre.
E’ una luce inclinata che sembra naturale, ma deforma la volontà.
E’ in questa piega psicologica, invisibile ad occhio nudo ma profondamente reale, che la malversazione trova terreno fertile.
Per la configurazione del reato di malversazione basta la consapevole accettazione che il denaro pubblico venga usato per uno scopo diverso da quello per cui è destinato.
La Cassazione ci dice chiaramente che “il dolo dell’ art. 316bis c.p. è integrato dalla mera coscienza e volontà della destinazione indebita dei fondi pubblici” (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375) che “non occorre un programma criminoso, ma la sola e semplice consapevolezza che la somma sia impiegata in modo difforme dallo scopo” (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375) e che “la condotta è
punibile anche quando il soggetto sia inserito in un contesto organizzativo che orienta la sua volontà, senza annullarla” (Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n. 28416).
E’ qui che si manifesta la zona più oscura del nostro caso di scuola: il dipendente del C.A.F., l’Eletto al Comune, l’ Amministratore della Partecipata non devono dire nulla, non devono dichiarare nulla: devono solo sapere inconsciamente.
Nel nostro ipotetico sistema, chi dona al Partito lo fa perfettamente cosciente e consapevole, anche se non lo ammette nemmeno a sè stesso, che quelle somme non sono denaro privato, ma riflessi, travestimenti, metamorfosi di fondi pubblici.
Non serve che lo scopo illecito venga apertamente predicato, è sufficiente che tutti sappiano che avemu fattu sempre accussì, e accussì facemu.
La volontà non è libera, ma piegata, e la destinazione del denaro pubblico non è più quella dettata dalla Legge, ma quella silenziosamente imposta dall’ ambiente politico.
E’ in questo istante che l’ ipotesi delittuosa di malversazione prende forma, quando la pressione invisibile del sistema e le distorsioni che permeano l’ ambiente diventano il motore della deviazione funzionale del denaro pubblico: se il dipendente del C.A.F., l’ Eletto o l’ Amministratore della Partecipata accettano che il denaro pubblico ricevuto rimbalzi verso il Partito, allora non sono più
individui che agiscono in buona fede dentro un contesto viziato, ma parte del sistema stesso.
La Legge non guarda la mano che dona, guarda la sorgente del denaro.
E’ qui che la simulazione civilistica (artt. 1414-1417 c.c.) si innesta come un ingranaggio segreto nella macchina dell’ inganno.
La simulazione è la divergenza deliberata tra la vera e interna volontà e l’ esterna e formale dichiarazione, sicchè ciò che si mostra non coincide con ciò che realmente si vuole.
E’ un meccanismo che funziona come una sala di specchi: la forma è il riflesso che si lascia vedere, la volontà è l’ oggetto nascosto che lo specchio deforma.
Nel nostro fantasioso caso astratto, la donazione del dipendente del C.A.F. appare come un gesto libero, una scelta privata, ma la sua volontà non è autonoma: è piegata dal contesto, un ambiente dove il Sindaco controlla il Comune, il C.A.F. e il Partito; dove tutti donano e dove non donare significa esporsi, essere visibili, vulnerabili.
È ciò che accade quando “la volontà è condizionata dall’ ambiente organizzativo” (Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n. 28416) ciò che la Cassazione definisce “condizionamento ambientale” (Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n. 28416): una sottile e impercettibile pressione psicologica che orienta e non ordina, modella
e non impone.
La donazione spontanea è un’immagine proiettata, ma la volontà reale è un’altra: trasferire denaro pubblico verso il Partito, superando il divieto stabilito dalla legge 02/05/1974 n° 195.
Come in una stanza di specchi, la luce della forma (..la donazione privata) viene piegata e riflessa, generando sulla parete un’immagine che non è vera, una forma distorta che simula liceità, ma che sostanzialmente genera l’effetto vietato dalla Legge.
Il dipendente, così, diventa uno schermo: proietta un’ombra innocente, la sagoma di un gesto privato, ma attraverso lui scorre un flusso di denaro che privato non è, perché è il denaro (pubblico) che il C.A.F. gli ha erogato, e che ora tramite lui rimbalza verso il Partito.
CONTINUA CON L’ULTIMA PARTE TRA POCHISSIMO…




