
PROLOGO: L’ INCLINAZIONE DELLA LUCE CHE FA RESPIRARE LA VERITA’
di SANTITA’
Non esiste potere che non produca ombre, e non esiste ombra che non riveli la forma di ciò che l’ ha proiettata.
Mentre la menzogna è un gesto, la Verità è una struttura.
Ci sono strutture che non si comprendono osservandole frontalmente: la luce frontale illude, appiattisce, protegge.
Devi camminarci dentro, seguirne le pieghe, sfiorarne le pareti, sentire dove la forma smette di essere forma e inizia ad essere intenzione.
Io osservo così.
Non per scelta, ma per necessità, la mia mente non crede alle apparenze, le considera ostacoli che impediscono alla Verità di mostrarsi.
Ciò che ho visto in questo sistema è una geometria illegittima, costruita nel tempo, alimentata dalla consuetudine, protetta dalla forma, resa invisibile dalla normalità, e che non è un reato isolato.
Non è un atto di corruzione improvvisa.
Non è un inciampo morale. Ci sono sistemi che non parlano: restano immobili, come una figura scolpita nella pietra.
Eppure, se li guardi costantemente e abbastanza a lungo con l’ occhio di chi guarda oltre ciò che vede, ti accorgi che respirano.
Respirano con l’ ombra, respirano con la Legge piegata quel millimetro oltre il consentito.
Ogni architettura di potere, quando si sporca, lascia sempre una traccia: ogni tintu avi u so scuru, e l’ombra è il primo indizio che la forma non è più innocente.
Sistemi che non si comprendono con gli occhi, ma con la pelle, perché li senti, prima ancora di capirli.
Sono come una stanza in cui la luce entra da una sola fessura: illumina un lato e ne lascia un altro nell’ ombra.
E tu, entrando, hai l’ impressione di vedere tutto, ma in realtà vedi solo ciò che qualcuno ha deciso che tu debba vedere.
Sistemi che non sono costruiti per murare frontalmente con la Legge, ma per scivolare lungo il bordo esterno del suo significato, generando un’ illusione perfetta che non crea ciò che non esiste, ma muta ciò che esiste già, senza che l’ occhio comune se ne accorga.
Sistemi che non crollano facendo rumore, ma facendo luce.
Luce che, quando cade nella direzione giusta, non illumina ciò che appare, illumina ciò che era nascosto nella forma.
Un sistema amministrativo può sembrare sano, regolare, persino virtuoso, finché la luce resta obliqua: è per questo che osservo questi sistemi con lo stesso sguardo dell’ anatomopatologo quando apre un corpo che esternamente non mostra lesioni: uno sguardo che non si accontenta della pelle né dei tessuti superficiali.
In ogni sistema amministrativo ci sono 3 poteri: chi decide, chi controlla, chi riceve risorse; quando questi 3 poteri si riuniscono nella stessa mano c’è il dominio assoluto, il regime, la dittatura, il monocolore.
Noi poniamo il caso astratto in cui un Partito, un C.A.F. e un Comune sono gestiti dal Sindaco.
Una pericolosa triangolazione di potere che governa le forme e ne piega le ombre, e in cui ogni decisione, ogni flusso, ogni gesto amministrativo sembra riflettere la volontà di un solo centro, come 3 lame che proiettano un’ unica ombra sulla stessa parete.
Noi poniamo il caso in cui queste 3 entità distinte, queste 3 strutture autonome, questi 3 mondi che la Legge vuole lontani rispondano allo stesso vertice di comando, come se 3 vie divergenti tornassero (..alla fine) nello stesso punto, rivelando non pluralità, ma un disegno unico che ad occhio nudo la luce non mostra e che solo l’ ombra tradisce.
La Verità non arriva quando la cerchi, arriva quando non puoi più evitarla.
E quando La Verità appare, non porta spiegazioni.
Porta conseguenze.
Quanto segue è un legittimo, fondato e mastodontico punto interrogativo, giuridicamente possibile, innestato sul sospetto che la forma abbia tradito la sostanza, e che (..ovviamente) non pretende di essere La Verità.
Un angolo prospettico alternativo da cui osservare un panorama che tanti fingono di non vedere.
Sappiamo tutti che La Verità appartiene solo ai fatti accertati, alle prove raccolte, al giudizio che la Legge pronuncia quando ogni ombra è stata misurata..
..ma se l’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 vieta ogni flusso di denaro pubblico verso i partiti, come potremmo qualificare un sistema in cui lo Statuto del Partito obbliga gli eletti a versare una parte delle loro indennità al Partito stesso?
Analizzeremo la liceità di un ipotetico (..e forse non tanto fantasioso) sistema in cui il Comune, il C.A.F. e il Partito, tutti riconducibili allo stesso vertice politico di comando, generano flussi economici d’ entrata che convergono verso il Partito.
3 corridoi, un solo approdo: l’ indennità degli Eletti, gli stipendi del C.A.F. e le retribuzioni dei Vertici delle Partecipate, tutti alimentati da denaro pubblico e tutti, in ipotesi, capaci di andare a rifluire verso il Partito.
Analizzeremo questi 3 flussi nelle loro 3 forme:
C.A.F. → (redistribuzione in stipendi pubblici) → dipendenti → Partito
Eletto → indennità di carica → Partito
Comune → Partecipata → vertice → Partito
..con una dinamica che, nel nostro caso astratto, può venire in rilievo rispetto alla fattispecie ex art. 316bis c.p., ove si configurasse una deviazione dello scopo proprio delle risorse pubbliche.
Dinanzi a questa prima prodromica proiezione dei 3 flussi, si impone prepotentemente un primo, più profondo e inquietante interrogativo, una spaccatura nell’ intonaco che lascia filtrare un’ ombra più scura: la direzione e dinamica dei 3 flussi non pone soltanto un problema di violazione del divieto ex art. 7 legge 195/1974, perchè si affaccia la possibile configurazione dell’ ipotesi
delittuosa di malversazione di erogazioni pubbliche prevista ex art. 316bis c.p.: quando qualcuno riceve soldi pubblici per un fine preciso e poi, invece di usarli per quello, li dirotta altrove.
Per correttezza, completezza, e onde evitare letture e interpretazioni polisense, di seguito riportiamo il testo letterale dell’ art. 316bis c.p.: “Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati
alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”.
La Cassazione ci dice che la malversazione è integrata quando il beneficiario “non destina le erogazioni alle finalità previste” (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 28/09/1992 n. 3362), potendo la condotta concretizzarsi in qualsiasi utilizzo diverso da quello vincolato.
Basta la rottura del vincolo di destinazione, non occorre l’ arricchimento personale, non occorre un vantaggio economico diretto.
La Cassazione precisa che la distrazione può essere anche solo parziale, purchè idonea a frustrare la finalità del finanziamento (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375), che il reato si perfeziona nel momento stesso in cui il denaro viene dirottato verso uno scopo non consentito (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 28/09/1992 n. 3362) e che la forma dell’ operazione è irrilevante: ciò che conta è la destinazione concreta delle somme (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375).
Queste 3 sentenze materializzano e rendono plastico un concetto: il denaro pubblico è come un talento affidato dal padrone ai servi (Mt 25,14-30), non importa quanto abilmente se ne mascheri l’uso, la figura di reato prende forma se ciò che era stato dato per servire un fine pubblico viene piegato verso un fine politico.
Nel nostro immaginifico modello astratto i fondi pubblici attraversano strutture che la Legge vuole autonome (..il Comune, il C.A.F. e le Partecipate) prima di confluire nelle casse del Partito, che queste strutture le governa.
Se questo magistero non fosse un caso isolato, ma un meccanismo, un metodo, una prassi strutturata e consolidata, la domanda non è più tanto timida: i soldi davvero servono lo scopo per cui lo Stato li ha erogati? Oppure sono stati risucchiati in un circuito politico-partitico chi non avi nenti i spartiri con il Bene Comune?
Se la risposta fosse anche solo parzialmente affermativa, la struttura non andrebbe a murare frontalmente solo con l’ art. 7 legge 195/1974, ma si troverebbe al centro esatto della figura di reato disegnata dall’ art. 316bis c.p., che punisce il tradimento silenzioso della destinazione pubblica del denaro, la deviazione sostanziale (..e non apparente!) delle pubbliche somme.
“La malversazione si consuma nella normalità apparente dell’ atto, quando le somme pubbliche, pur regolarmente percepite, vengono fatte defluire verso un uso che il legislatore ha escluso.
Quando 3 strutture che la Legge vuole separate si muovono come un solo organismo, la domanda non è più SE qualcosa sia accaduto, ma COME sia stato possibile che accadesse alla luce del sole della legalità.
Preliminarmente è importante sottolineare che l’ architettura economico-giuridica dei C.A.F. è disegnata dalla Legge, all’ art. 11 d.lgs. 09/07/1997 n° 241: i C.A.F ricevono rimborsi pubblici, erogati dallo Stato per attività di interesse generale (..i 730, l’ ISEE) e funzionano solo se e in quanto finanziati da fondi pubblici.
Questo significa che per la legge 02/05/1974 n° 195 i C.A.F. rientrano nel concetto di “ente pubblico” (..o, comunque, di “soggetto finanziato in via primaria da fondi pubblici”), dunque incapace di trasferire soldi, direttamente o indirettamente, a un partito politico.
E’ in questo punto della struttura che l’ ombra si fa più fitta.
Se il C.A.F. vive solo grazie al denaro pubblico, allora ogni € che esce da esso, anche per mano dei suoi dipendenti o dirigenti, si porta appresso la natura originaria dell’ erogazione pubblica.
E’ qui che si apre il varco da cui si intravede la figura delittuosa ex art. 316bis c.p.: la Cassazione ha detto molto chiaramente che la condotta integra il reato quando le somme pubbliche erogate non vengono destinate allo scopo per cui furono concesse, venendo dirottate verso usi diversi (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n.40375; Cass. pen., sez. VI, 28/09/1992 n. 3362; Cass. pen.., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851; Cass. pen., sez. VI, 03/06/2010 n. 40830 ), specificando che non è necessario l’ arricchimento personale, perchè basta qualsiasi impiego distorto, anche parziale (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n.
28416; Cass. pen., sez. VI, 06/09/2022 n. 32827), ed è irrilevante che l’ atto appaia formalmente corretto o mediato, perchè ciò che rileva è la deviazione dello scopo pubblico (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 28/09/1992 n. 3362; Cass. pen.., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851).
Ora, i C.A.F. ricevono i rimborsi statali ex art. 11 d.lgs. 241/1997 per una finalità rigidissima, cioè erogare servizi fiscali al cittadino: per la Legge non può essere deviato nemmeno 1 € di quei rimborsi verso finalità politiche, associative e di partito.
La malversazione non si manifesta con clamore, si annida nelle normalità apparenti, nei bonifici silenziosi, nelle prassi non espresse: la malversazione è un reato che vive nella deviazione del denaro pubblico, non nelle sue giustificazioni formali (Cass. pen., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851).
Qualsiasi donazione al Partito, proveniente dal C.A.F. in quanto struttura, dai suoi dipendenti o dai suoi dirigenti, mura frontalmente con il divieto stabilito ex art. 7 legge 02/05/1974 n° 195, perché ciò che determina l’ applicazione del divieto non è lo status formale del soggetto, ma la natura pubblica delle somme che il C.A.F. stesso percepisce.
Questo divieto non riguarda solo enti strutturati, ma anche persone fisiche che, per Legge, sono organi della Pubblica Amministrazione: Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti del Consiglio Comunale e/o membri dei CdA di enti pubblici o a partecipazione pubblica.
Questo non è né un atto d’ accusa né una sentenza, ma qualcosa di molto più inquietante: è un dubbio.
Un dubbio di liceità che non nasce da sospetti vaghi, ma da coincidenze troppo ordinate, forme troppo perfette, movimenti che imitano la liceità con una precisione che la liceità non richiede.
Un dubbio meditato e costruito non sulla volontà di accusare, ma sulla necessità di comprendere.
Perché quando i flussi si ripetono, quando le dinamiche coincidono, quando le ombre cadono tutte nella stessa direzione, il cittadino non può tacere: deve interrogarsi.
Nel nostro caso giuridico astratto, di scuola, di quelli che si analizzano quando la Legge incontra l’ombra, c’è un sistema composto da un Comune, un C.A.F. e un Partito, 3 attori che si muovono su linee parallele ma che, a tratti, sembrano incontrarsi dove non dovrebbero; 3 attori distinti, il Comune, il C.A.F. e il Partito, le cui attività – per Legge – dovrebbero restare separate.
Un inquietante caso ipotetico, fondato però su un dato che non appartiene alla fantasia, ma alla realtà pubblica e verificabile: negli elenchi ufficiali dei contributi e delle donazioni del Partito compaiono, in modo reiterato e costante, i nomi dei vertici del C.A.F., insieme a quelli di Sindaci, Segretari Comunali, Consiglieri Comunali, Presidenti del Consiglio Comunale, Assessori, membri dei CdA delle Partecipate e Professionisti e Imprese che ricevono incarichi ad affidamento diretto
(..ex Legge sugli appalti).
Un fatto certo, documentato, innegabile.
È da questa soglia, dove il diritto incontra ciò che è scritto e non ciò che è detto, che inizia la nostra analisi. suoi dirigenti, mura frontalmente con il divieto stabilito ex art. 7 legge 02/05/1974 n° 195, perché ciò che determina l’ applicazione del divieto non è lo status formale del soggetto, ma la natura pubblica delle somme che il C.A.F. stesso percepisce.
Questo divieto non riguarda solo enti strutturati, ma anche persone fisiche che, per Legge, sono organi della Pubblica Amministrazione: Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti del Consiglio Comunale e/o membri dei CdA di enti pubblici o a partecipazione pubblica.
Questo non è né un atto d’ accusa né una sentenza, ma qualcosa di molto più inquietante: è un dubbio.
Un dubbio di liceità che non nasce da sospetti vaghi, ma da coincidenze troppo ordinate, forme troppo perfette, movimenti che imitano la liceità con una precisione che la liceità non richiede.
Un dubbio meditato e costruito non sulla volontà di accusare, ma sulla necessità di comprendere.
Perché quando i flussi si ripetono, quando le dinamiche coincidono, quando le ombre cadono tutte nella stessa direzione, il cittadino non può tacere: deve interrogarsi.
Nel nostro caso giuridico astratto, di scuola, di quelli che si analizzano quando la Legge incontra l’ombra, c’è un sistema composto da un Comune, un C.A.F. e un Partito, 3 attori che si muovono su linee parallele ma che, a tratti, sembrano incontrarsi dove non dovrebbero; 3 attori distinti, il Comune, il C.A.F. e il Partito, le cui attività – per Legge – dovrebbero restare separate.
Un inquietante caso ipotetico, fondato però su un dato che non appartiene alla fantasia, ma alla realtà pubblica e verificabile: negli elenchi ufficiali dei contributi e delle donazioni del Partito compaiono, in modo reiterato e costante, i nomi dei vertici del C.A.F., insieme a quelli di Sindaci, Segretari Comunali, Consiglieri Comunali, Presidenti del Consiglio Comunale, Assessori, membri dei CdA delle Partecipate e Professionisti e Imprese che ricevono incarichi ad affidamento diretto
(..ex Legge sugli appalti).
Un fatto certo, documentato, innegabile.
È da questa soglia, dove il diritto incontra ciò che è scritto e non ciò che è detto, che inizia la nostra analisi.
CONTINUA TRA POCHE ORE….










