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Luglio

Riforma forense, Dafne Musolino al Senato: «Voto favorevole, ma servono risorse per tutelare giovani, donne e avvocati indipendenti»

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La senatrice: «L’introduzione dell’avvocato dipendente segna una svolta storica. Nei decreti attuativi occorre però affrontare la crisi della professione, il ricambio generazionale e il divario reddituale tra uomini e donne»

Roma, 22 luglio 2026 – «La riforma dell’ordinamento forense rappresenta un passaggio importante e particolarmente atteso, ma non può limitarsi a modificare le regole della professione senza prevedere risorse, strumenti di sostegno e interventi capaci di rispondere alla profonda trasformazione che sta attraversando l’avvocatura italiana».

Lo ha affermato nell’Aula del Senato la senatrice Dafne Musolino, vicecapogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, intervenendo nel dibattito sul disegno di legge delega per la riforma organica della professione forense.

Musolino, avvocata cassazionista, ha innanzitutto richiamato il valore civile e costituzionale della professione. “L’avvocato, ha spiegato, non è soltanto un tecnico del diritto, ma la figura chiamata a comprendere le ragioni del cittadino, impostarne la difesa e accompagnarlo nel rapporto con la giustizia. Una funzione che richiede preparazione, responsabilità, dedizione e la capacità di mediare tra le aspettative del cliente e le risposte che possono concretamente arrivare dalle aule giudiziarie”.

La senatrice ha sottolineato, in particolare, la progressiva riduzione dell’oralità nel processo civile dopo la riforma Cartabia, con la sostituzione di numerose udienze attraverso il deposito di note scritte. Una trasformazione che rischia di ridimensionare proprio quella discussione in aula nella quale si manifesta la capacità dell’avvocato di rappresentare i fatti, inquadrarli giuridicamente e offrire al giudice gli strumenti necessari per decidere.

Tra le principali novità contenute nella delega, Musolino ha evidenziato l’introduzione della figura dell’avvocato dipendente, che potrà essere assunto da una società operante nel settore legale. Si tratta, secondo la senatrice, di un cambiamento radicale rispetto al tradizionale principio secondo cui l’avvocato deve essere libero e indipendente, senza vincoli di subordinazione.

La nuova disciplina può rappresentare una risposta alle mutate condizioni del mercato professionale, ma impone particolare cautela. La possibilità per le società di assumere avvocati, pur mantenendo una maggioranza professionale nella compagine societaria, non deve infatti determinare la scomparsa del professionista autonomo, dell’“artigiano del diritto” che gestisce il proprio studio e conserva un rapporto diretto e fiduciario con il cliente.

Musolino ha ricordato come, dopo anni di crescita, dal 2020 il numero degli avvocati iscritti agli albi abbia iniziato a diminuire. Una tendenza determinata anche dalle assunzioni nella pubblica amministrazione, ma soprattutto dalle difficoltà economiche incontrate dai piccoli studi e dai professionisti autonomi, sempre più schiacciati da un mercato competitivo e dalla crescita delle grandi organizzazioni societarie.

«La modernizzazione della professione non può trasformarsi nella cancellazione dell’avvocato indipendente», è il senso dell’intervento della senatrice. Per questo la riforma dovrà essere accompagnata da investimenti capaci di favorire l’accesso dei giovani, il ricambio generazionale e la sopravvivenza degli studi professionali di dimensioni minori.

Un capitolo centrale dell’intervento è stato dedicato alle condizioni delle avvocate. Musolino ha richiamato il divario reddituale che, secondo i dati citati in Aula, può raggiungere il 50 per cento rispetto ai colleghi uomini, nonostante la presenza femminile nella professione sia ormai sostanzialmente equivalente a quella maschile.

Il divario non sarebbe determinato dalla qualità professionale, ma dalle difficoltà che continuano a pesare sulle carriere delle donne: maternità, cura familiare, carenza di servizi pubblici, difficoltà di accesso agli asili nido e insufficienza delle misure di sostegno destinate alle libere professioniste titolari di partita Iva.

La legge delega, ha osservato Musolino, lascia ancora aperto lo spazio dei decreti attuativi. Sarà in quella sede che il Governo dovrà introdurre strumenti concreti per contrastare la disparità salariale, sostenere le giovani generazioni, rendere realmente accessibile la professione e arrestare la riduzione degli iscritti agli albi”.

Italia Viva – Casa Riformista ha quindi annunciato il proprio voto favorevole, in coerenza con la posizione già assunta alla Camera dei deputati. Un sostegno che, tuttavia, ha precisato la senatrice Musolino, è accompagnato da una precisa richiesta politica: completare rapidamente la riforma e utilizzare i decreti legislativi per affrontare le criticità economiche, sociali e professionali rimaste irrisolte.

«Non basta riconoscere che i tempi sono cambiati – ha concluso Musolino –. Occorre dare risposte alla domanda di aiuto proveniente dagli ordini professionali e dai singoli iscritti, tutelando l’indipendenza dell’avvocatura e garantendo un futuro ai giovani e alle donne». Un auspicio che la senatrice ha definito, nel suo intervento, molto più di una speranza: un invito a essere solerti e a fare presto”.


SCHEDA – COSA PREVEDE LA RIFORMA FORENSE

Il disegno di legge delega per la riforma organica della professione di avvocato, proposto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è un intervento molto atteso che mira a modernizzare la professione. Dopo aver ottenuto un primo via libera alla Camera nel maggio 2026, il testo è attualmente in discussione al Senato.

Trattandosi di una “legge delega”, una volta approvata in via definitiva il Governo avrà sei mesi di tempo per emanare i decreti legislativi che renderanno operative le nuove regole.

Ecco i punti fondamentali previsti dalla riforma:

1. Il ruolo dell’avvocato e il segreto professionale

Il testo riconosce formalmente che la libertà e l’indipendenza dell’avvocato sono princìpi fondanti per la tutela dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Una delle novità più significative è l’elevazione del segreto professionale a vero e proprio diritto fondamentale, garantendo così una tutela ancora più forte e inviolabile del rapporto di fiducia tra il legale e il cittadino assistito.

2. Compensi ed equo compenso

Per quanto riguarda la retribuzione, la riforma si muove su un doppio binario per tutelare la dignità economica dei professionisti:

  • Libera pattuizione: Viene confermata la possibilità di accordarsi liberamente sul compenso, ma nel rispetto rigoroso dei parametri inderogabili previsti dalla recente legge sull’equo compenso (la L. 49/2023).
  • Recupero crediti e spese: Vengono snellite le procedure con cui gli Ordini rilasciano i pareri di congruità, permettendo così un recupero più veloce degli onorari non saldati. Viene inoltre introdotto un esplicito obbligo di rimborso per le spese anticipate dal professionista.

3. Incompatibilità e mercato

Per favorire l’accesso al mercato, il rigido regime delle incompatibilità vigente viene alleggerito. Ad esempio, le incompatibilità per i titolari di cariche istituzionali di vertice diventeranno solamente temporanee.

Il testo interviene anche per regolamentare le moderne dinamiche lavorative, introducendo tutele specifiche per le società tra professionisti, per gli avvocati collaboratori e per chi lavora in regime di monocommittenza (ovvero prestando la propria opera in via esclusiva o prevalente per un singolo cliente o per un solo studio legale strutturato).

4. Formazione continua e specializzazioni

L’aggiornamento professionale resta obbligatorio, con il mantenimento delle sanzioni per chi non si adegua, ma l’impianto viene razionalizzato:

  • Esenzioni: I professori universitari in materie giuridiche saranno esentati in via permanente dall’obbligo formativo, eccezion fatta per i corsi legati alla deontologia.
  • Specializzazioni: Il riconoscimento dei titoli specialistici sarà affidato e gestito direttamente dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che valuterà la comprovata esperienza sul campo o la frequenza di percorsi didattici dedicati e organizzati in sinergia con le università.

5. Disciplina e l’inedita “riabilitazione”

Sul fronte della giustizia disciplinare interna agli Ordini, la riforma introduce due cambiamenti storici a garanzia degli iscritti:

  • Prescrizione: L’azione disciplinare nei confronti di un avvocato si prescriverà in un termine certo e definito di sei anni.
  • Riabilitazione: Per la primissima volta nell’ordinamento forense, fa il suo ingresso l’istituto della riabilitazione. Questa misura di clemenza potrà essere concessa una sola volta agli avvocati che hanno subìto sanzioni disciplinari in via definitiva, a condizione che non si tratti della sanzione massima della radiazione dall’albo