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Stabilicum, la legge del 42%: il premier si indica, l’elettore sceglie ma non tutto

- 17/09/2026

Premio fisso, capilista bloccati, fino a tre preferenze e candidato presidente del Consiglio scritto nel programma ma assente dalla scheda. Il Senato cambia ancora la legge elettorale e la rimanda alla Camera. La maggioranza la chiama Stabilicum, le opposizioni Melonellum. Come spesso accade, il soprannome è più semplice della legge.

Prima ancora di sapere come voteremo, sappiamo già come chiameremo la legge con cui dovremmo votare. È un’antica specialità italiana. Dopo Mattarellum, Porcellum, Italicum e Rosatellum arriva lo Stabilicum, secondo la maggioranza. Melonellum, secondo le opposizioni. Prima del voto degli elettori, insomma, c’è stato quello sul nome.

Il Senato ha approvato il testo il 15 settembre con 113 voti favorevoli, 71 contrari e due astensioni. Poiché Palazzo Madama lo ha modificato rispetto alla versione già votata dalla Camera il 16 luglio, la legge deve tornare a Montecitorio: la discussione generale è prevista per il 28 settembre.

Sul significato politico, naturalmente, maggioranza e opposizione abitano due nazioni diverse pur sedendo nello stesso Parlamento. Il centrodestra presenta il premio come uno strumento di governabilità; le opposizioni contestano invece l’impianto della riforma, il peso attribuito al candidato premier e gli effetti del premio sulla rappresentanza. In Senato le minoranze hanno esposto anche cartelli contro la riforma. Sono giudizi politici. I numeri della legge, invece, sono altri.

Il numero principale è 42.

La nuova architettura elimina quasi tutti i collegi uninominali del Rosatellum e costruisce un sistema proporzionale corretto da un premio fisso: 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunga almeno il 42 per cento dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il premio non è quindi automatico per chi arriva primo: occorre superare quella soglia in entrambi i rami del Parlamento. Se il requisito manca anche soltanto in una Camera, il premio non viene assegnato e tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente.

C’è anche un soffitto: con il premio non si può superare quota 220 deputati e 113 senatori. Il legislatore, insomma, offre il premio ma gli mette il limitatore di velocità.

Poi c’è il premier. O meglio: il candidato premier.

Ogni forza politica dovrà indicare nel programma elettorale nome e cognome della persona proposta per la Presidenza del Consiglio. In caso di coalizione l’indicazione dovrà essere comune. Senza quel nome le liste sono inammissibili. Ma il candidato non apparirà sulla scheda elettorale e la legge richiama espressamente sia il divieto di mandato imperativo sia le prerogative costituzionali del presidente della Repubblica nella nomina del presidente del Consiglio. Dunque non è un’elezione diretta del premier: l’elettore conosce preventivamente la proposta politica, mentre la procedura costituzionale di nomina resta formalmente intatta.

È qui che nasce una buona parte dello scontro politico. Le opposizioni leggono la norma come un passo surrettizio verso una diversa configurazione del rapporto tra voto e governo; la maggioranza sostiene invece che serva a rendere trasparente prima delle urne chi una coalizione intenda proporre per Palazzo Chigi. Sono interpretazioni contrapposte. Il testo, per ora, fa una cosa precisa: obbliga a dichiarare un nome, ma non lo trasforma in un presidente del Consiglio eletto direttamente dagli elettori.

Anche sulle preferenze la legge riesce nell’impresa molto italiana di introdurle senza liberarsi del tutto dei bloccati.

Dopo le modifiche del Senato, ogni lista nei collegi plurinominali avrà un capolista bloccato e altri sei candidati sui quali l’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze. Se le preferenze sono più di una deve essere rispettata l’alternanza di genere. Il capolista, invece, resta fuori dalla competizione delle crocette: è già seduto, almeno nell’ordine della lista, sulla poltrona davanti.

C’è poi un secondo elenco, quello destinato al premio di governabilità. Non è, come indicato in alcune prime ricostruzioni, un unico “listone nazionale”: le liste sono circoscrizionali e, in caso di coalizione, sono comuni alla coalizione. I candidati inseriti in questi elenchi devono inoltre figurare come capilista in almeno un collegio plurinominale.

Sulla rappresentanza di genere il meccanismo cambia ancora. Non viene mantenuta per i capilista la precedente garanzia del 60-40; rimane invece la regola secondo cui, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista, nessuno dei due generi può superare il 60 per cento. I nomi vengono inoltre collocati in ordine alternato, mentre l’esito effettivo dipenderà naturalmente dalle preferenze ottenute.

Poi arrivano le firme. E qui il latinorum lascia il posto all’aritmetica.

Per le formazioni senza rappresentanza parlamentare il minimo sale da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per collegio. Restano esentate determinate forze già strutturate in Parlamento, compresi i gruppi costituiti entro il 31 dicembre 2025. Per le formazioni presenti soltanto attraverso una componente del gruppo Misto l’esenzione piena non opera e resta un obbligo ridotto di raccolta. Il Senato ha inoltre respinto la possibilità di utilizzare la raccolta elettronica delle firme attraverso gli strumenti digitali proposta durante l’esame parlamentare.

Quanto agli sbarramenti, resta il 3 per cento per le liste e il 10 per cento per le coalizioni. Il Senato ha però cancellato la cosiddetta norma “anti-cespugli” introdotta alla Camera: anche i voti delle liste collegate che non raggiungono il 3 per cento possono così concorrere al totale della coalizione utilizzato per l’attribuzione del premio. È previsto inoltre il recupero, all’interno delle coalizioni, della lista meglio classificata tra quelle rimaste sotto la soglia.

Cambiano anche gli italiani all’estero. Per la Camera le quattro ripartizioni vengono accorpate in due grandi aree, Europa ed extra-Ue; per il Senato diventano una sola. Una semplificazione amministrativa che produce però collegi geograficamente enormi: dall’Argentina all’Australia, almeno al Senato, la distanza non avrà più nemmeno bisogno del fuso orario per farsi notare.

Novità concreta anche per i fuori sede. Studenti e lavoratori temporaneamente domiciliati lontano dal Comune di residenza potranno iscriversi in un apposito elenco e votare nel luogo di domicilio quando la permanenza prevista sia di almeno nove mesi. Il Senato ha esteso la possibilità anche ai caregiver familiari; sono previste disposizioni specifiche anche per chi si trovi lontano da casa per ragioni di cura.

Restano infine eccezioni territoriali. I collegi uninominali scompaiono nel resto del Paese, mentre vengono conservati in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta secondo le rispettive discipline speciali. Per il Trentino-Alto Adige rimangono sei senatori eletti nei collegi uninominali e, alla Camera, quattro dei sette deputati vengono assegnati con quel sistema; i voti della regione concorrono comunque al calcolo nazionale utile per il premio.

Alla fine lo Stabilicum assomiglia meno a una rivoluzione che a una macchina elettorale costruita con pezzi di famiglie diverse: proporzionale, premio maggioritario, preferenze, capilista bloccati, listini per il premio, candidato premier dichiarato ma non eletto direttamente, eccezioni territoriali.

La maggioranza la chiama stabilità. Le opposizioni la considerano una deformazione della rappresentanza. Saranno eventualmente Corte costituzionale, applicazione concreta e risultati elettorali a misurarne gli effetti, non il soprannome.

Perché le leggi elettorali italiane hanno ormai una curiosa abitudine: ricevono il diminutivo prima ancora del certificato di nascita. E questa, per il momento, è ancora uno Stabilicum in lavorazione.