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Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?

- 24/10/2026
Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?

ll «Segreto di Fatima»: a maggio non si poteva leggere. Ad agosto se ne leggevano soltanto le ricostruzioni giornalistiche. Oggi, a sentenze depositate, non si può leggere ancora.

Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?
Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?
Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?

di GIUSEPPE BEVACQUA

Federico Basile resta sindaco di Messina. Ormai è notizia definita, anche rivenduta a tutto spiano dalla compagine deluchiana, condita da slogan come “giustizia è fatta”. Ma utilizzare lo strumento del ricorso legittimo non è un assalto alla diligenza, bensì esercizio di un diritto democratico. Ma vaglielo a spiegare. Insomma il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto entrambi i ricorsi contro le elezioni del 24 e 25 maggio, confermando quindi, la legittimità dell’ammissione delle liste riconducibili a Sud chiama Nord senza la raccolta delle firme degli elettori. Una, anzi due sentenze con Barcellona, che in questo momento per De Luca sono cacio sui maccheroni.

Le motivazioni, depositate ieri, 23 ottobre, chiudono il primo grado. Ma non necessariamente la partita. Per Barcellona i legali dei ricorrenti stanno già predisponendo l’appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Anche per Messina resta aperta la possibilità di impugnare le decisioni, sebbene non risulti ancora verificato il deposito di nuovi ricorsi. Anche qui: si tratta di esercizio del diritto e non certo di “cattiveria” come l’ha derubricata chi cura testi e comunicazione per il sindaco Federico.

Fin qui la cronaca. Il resto è un’altra storia. Perché c’è una questione che attraversa tutti questi procedimenti e che nessuna delle decisioni ha contribuito a chiarire sul piano della conoscenza pubblica. È un parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, richiesto proprio per interpretare la norma al centro della controversia elettorale. Quello che già il primo maggio avevo chiamato il «Segreto di Fatima» della politica messinese.

A maggio non si poteva leggere. Ad agosto se ne leggevano soltanto le ricostruzioni giornalistiche. Oggi, a sentenze depositate, non si può leggere ancora. Un documento esistente, formalmente classificato come «non ostensibile», il cui testo integrale non è stato messo a disposizione dei cittadini. E che, secondo le ricostruzioni disponibili dei procedimenti, i giudici amministrativi non hanno ritenuto necessario acquisire. Oltre il rispetto delle sentenze, c’è però una questione di trasparenza istituzionale ancora irrisolta.

La legge, le liste e quell’esenzione «estensiva»

La rilevanza del parere secretato assume particolare valenza laddove c’è una evidente incertezza interpretativa della legge che disciplina la questione. E tale incertezza è manifestata chiaramente dagli stessi giudici che hanno deciso su Barcellona. Le sentenze numero 2739 e 2740 del 2026, pronunciate dalla Quinta Sezione del TAR, accolgono sostanzialmente l’impostazione che aveva già prevalso a Barcellona. Eppure c’è un passaggio, nelle motivazioni del caso Barcellona, che merita di essere guardato da vicino. Lo avevamo già segnalato. La sentenza numero 2680 del 12 ottobre scorso, quella sull’elezione della sindaca Scolaro, è della Seconda Sezione. Anche lei aveva ritenuto legittima l’esenzione applicata alle liste riconducibili a Sud chiama Nord. Il passaggio interessante, però, sta in fondo, dove il tribunale affronta il capitolo delle spese processuali.

Lì i magistrati riconoscono che la disposizione di legge può prestarsi a interpretazioni differenti e che il suo contenuto non conduce a una soluzione del tutto univoca. È un’affermazione che merita attenzione. Da una parte il tribunale considera corretta la lettura estensiva della norma. Dall’altra ammette che la questione presenta margini di incertezza tali da giustificare, insieme ad altri elementi, la compensazione delle spese. Sia detto con chiarezza, perché le parole contano. Non significa che la sentenza sia contraddittoria sul piano giuridico, né che debba necessariamente essere riformata in appello. Significa però che il problema sollevato dai ricorrenti aveva una sua consistenza interpretativa. Non era un cavillo. Ed è proprio in quel margine di incertezza, ammesso dagli stessi giudici, che si infila il parere dell’Ufficio legislativo e legale regionale. Che però non è stato acquisito pur “rischiando” di essere dirimente e determinante.

Quel parere che resta fuori dai processi

Il documento porta il numero 020.11.26 e la data del 28 aprile. Lo ha richiesto il Dipartimento regionale delle Autonomie locali per avere un orientamento sull’applicazione dell’articolo 7 della legge elettorale siciliana. Non è una generica opinione politica. È un parere giuridico, elaborato da un ufficio che per istituzione fornisce consulenza legale all’amministrazione regionale. Pertanto è vincolante. La sua esistenza è nota. Note sono anche le richieste di accesso, avanzate perfino dai deputati regionali di Sud chiama Nord: Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto. La risposta è stata negativa, anche per loro. Il parere resta pertanto, sottratto all’accesso, secondo la classificazione adottata dall’ufficio competente. Una riserva che sarebbe il caso adesso di sciogliere.

Ad agosto alcune ricostruzioni giornalistiche, a cominciare da quella della Gazzetta del Sud, ne hanno riferito il contenuto: sarebbe stato contrario all’estensione indiscriminata dell’esenzione dalle firme. Ma il testo integrale ufficiale non è stato reso pubblico. E quindi non è possibile verificare in autonomia argomentazioni, riserve e conclusioni che l’Ufficio legislativo e legale ha effettivamente formulato. Per noi “comuni giornalisti mortali”, così come per tutti gli elettori, il segreto di Fatima rimane tale.

Il risultato è singolare. Su una stessa disposizione sono circolate interpretazioni amministrative diverse, mentre il parere dell’ufficio giuridico della Regione è rimasto sottratto a una verifica pubblica integrale. Tutti ne parlano. I cittadini non possono leggerlo. Nel procedimento di Barcellona i ricorrenti ne avevano chiesto l’acquisizione. Il TAR non l’ha ritenuta necessaria, osservando che i pareri amministrativi non vincolano il giudice nell’interpretazione della legge. Principio giuridicamente corretto. Nessun parere, nemmeno quello dell’Ufficio legislativo e legale, può sostituirsi alla valutazione indipendente della magistratura. Ma chiediamo ai giudici amministrativi: il fatto che un documento non sia vincolante significa che non sia utile conoscerlo?

Un conto è attribuire a un parere il potere di decidere una causa. Un altro è acquisirlo per capire quali valutazioni giuridiche abbia formulato l’amministrazione competente, soprattutto quando sullo stesso tema sono intervenuti orientamenti differenti. A Barcellona il collegio ha ritenuto l’acquisizione non necessaria. A Messina, nelle ricostruzioni disponibili dei due giudizi, non risulta che il documento sia stato acquisito neppure dalla Quinta Sezione. Una scelta processuale che rientra pienamente nei poteri del giudice. Non è, di per sé, un’irregolarità. E non autorizza in alcun modo a ipotizzare intenzioni di occultamento. Lo dico chiaramente, perché su questo punto non si può sbagliare. Eppure. Proprio perché la questione ha riguardato la regolarità di due importanti consultazioni amministrative, resta legittimo chiedersi quale utilità avrebbe potuto avere l’esame di quel documento e per quali ragioni specifiche i collegi abbiano considerato sufficiente decidere senza acquisirlo.

Non per mettere in discussione l’indipendenza dei magistrati, che va rispettata. Ma per capire fino in fondo il percorso attraverso il quale si è arrivati a decisioni di tale peso.

Il diritto dei cittadini a conoscere

Le sentenze appartengono alla magistratura. Il parere appartiene all’attività amministrativa della Regione Siciliana. Sono piani distinti. Il TAR può legittimamente ritenere quel documento irrilevante per la propria decisione. Ma questo non risolve il problema della sua conoscibilità pubblica, che va valutato secondo le norme sull’accesso agli atti e le eventuali ragioni di riservatezza.

E allora mi chiedo interpretando anche il sentiment di quegli elettori che hanno votato diversamente rispetto al risultato elettorale ottenuto a Messina: quale interesse concreto viene oggi tutelato tenendo sottratto all’accesso un parere su elezioni già celebrate, sulle quali sono intervenute tre pronunce giudiziarie di primo grado? Le ragioni che hanno giustificato la mancata divulgazione durante la campagna elettorale esistono ancora? E soprattutto: perché non rendere note almeno le conclusioni ufficiali e la motivazione della persistente riservatezza?

La trasparenza, in questo caso, non sarebbe una concessione alle opposizioni né un favore ai ricorrenti. Sarebbe un atto di correttezza verso gli elettori. Compresi quelli che hanno sostenuto Federico Basile e Melangela Scolaro. Pubblicare quel parere non significherebbe mettere in discussione, automaticamente, la validità delle elezioni. Né trasformare un documento consultivo in una sentenza alternativa. Significherebbe, semplicemente, permettere ai cittadini di sapere come l’amministrazione regionale abbia affrontato, al proprio interno, una questione che ha riguardato migliaia di candidati e di elettori.

Il diritto di sapere non ha una data di scadenza.

La partita davanti al CGA

Sul piano processuale la partita potrebbe spostarsi a Palermo, davanti al Consiglio di giustizia amministrativa.

Per Barcellona l’appello è già in preparazione, secondo quanto riferito nei giorni scorsi. Per Messina, depositate le motivazioni delle sentenze 2739 e 2740, le difese possono valutare se impugnare. Il secondo grado potrà chiarire se l’interpretazione estensiva dell’esenzione dalle firme debba essere confermata, se la distinzione tra partito e liste civiche sia stata valutata adeguatamente e se esistano altri profili da riesaminare. Ma conoscere il parere non dovrebbe dipendere dall’esito di un appello. La Regione potrebbe spiegare pubblicamente perché lo ha classificato così, verificare se quelle ragioni siano ancora attuali e valutare se ci siano i presupposti per diffonderlo.

Resta, sul versante giudiziario, la domanda da cui siamo partiti: quali ragioni specifiche hanno reso superfluo l’esame di un parere richiesto proprio per interpretare la disposizione che i tribunali erano chiamati ad applicare? La risposta, se c’è, va cercata nelle motivazioni delle sentenze. E l’appello potrà offrire altri chiarimenti.

Intanto Federico Basile amministra Messina, Melangela Scolaro governa Barcellona e le pronunce del TAR producono pienamente i loro effetti. Questo, va ribadito, non è in discussione. Il parere dell’Ufficio legislativo e legale, invece, continua a non avere una versione integrale accessibile al pubblico. Tre sentenze hanno deciso le controversie elettorali. Quel documento, a distanza di mesi, resta ancora da conoscere. «Non ostensibile». Come a maggio. Come ad agosto. Come oggi. Fino a quando?

Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?
Il TAR salva Basile, annunciati i ricorsi al CGA, ma resta il mistero del parere regionale: perché i giudici non hanno voluto acquisirlo?
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Giuseppe Bevacqua
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Giuseppe Bevacqua è giornalista e direttore di Voce di Popolo, laureato in Economia e abilitato dottore commercialista. Si occupa di cronaca, politica, amministrazione pubblica e approfondimenti, con particolare attenzione a Messina e alla Sicilia. Cura analisi, inchieste e commenti sui temi di interesse pubblico e sulle dinamiche del territorio.