


La Quinta Sezione del Tribunale amministrativo di Catania rigetta l’impugnazione presentata da Bucceri e Dibilio. Confermata in primo grado la proclamazione degli eletti. Spese compensate, motivazioni ancora attese. Resta da conoscere l’esito dell’altro ricorso.
MESSINA – Il Tar di Catania ha respinto il ricorso contro le elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio 2026. Il dispositivo, pubblicato questa mattina, rigetta integralmente l’impugnazione presentata da Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio contro la proclamazione degli eletti e gli atti che avevano consentito lo svolgimento della consultazione elettorale. Federico Basile resta sindaco e, per il momento, viene meno una delle contestazioni giudiziarie che avevano messo in discussione la regolarità delle elezioni.
La decisione è stata pronunciata dalla Quinta Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede staccata di Catania, presieduta da Agnese Anna Barone, anche estensore del provvedimento. Del collegio fanno parte il consigliere Giovanni Giuseppe Antonio Dato e il primo referendario Salvatore Ermete Massimo Accolla.
Il dispositivo dispone inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Le motivazioni della decisione non sono ancora state depositate.
Al centro del contenzioso c’era l’applicazione della normativa regionale che consente ai partiti rappresentati all’Assemblea regionale siciliana di presentare liste elettorali senza la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori.
Sud chiama Nord aveva utilizzato questa esenzione per quattordici delle quindici liste presentate a sostegno della candidatura di Federico Basile. Una scelta contestata dai ricorrenti, secondo i quali il beneficio previsto dalla legge non avrebbe potuto essere esteso indistintamente a una pluralità di liste civiche collegate al movimento di Cateno De Luca.
Il ricorso presentato dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni, nell’interesse di Bucceri e Dibilio, chiedeva l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del 27 maggio 2026, relativo alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali, e del successivo verbale di insediamento del Consiglio comunale del 20 giugno.
L’impugnazione investiva anche alcuni provvedimenti della Regione Siciliana e della Prefettura di Messina, compresi gli atti di indizione dei comizi elettorali e le comunicazioni del Dipartimento regionale delle Autonomie locali.
Con il dispositivo pronunciato oggi, il Tar ha respinto integralmente questo ricorso.
La decisione arriva dopo la sentenza pronunciata nei primi giorni di ottobre sulle elezioni di Barcellona Pozzo di Gotto, dove era stata contestata un’analoga modalità di presentazione delle liste collegate alla sindaca Melangela Scolaro.
In quel caso, la Seconda Sezione del Tar aveva già respinto la censura principale relativa alla mancata raccolta delle firme, affermando un principio destinato ad assumere particolare rilievo anche per Messina: la normativa regionale non prevede alcun limite numerico espresso alle liste che possono beneficiare dell’esenzione riconosciuta ai partiti rappresentati all’Ars.
Secondo i giudici, introdurre per via interpretativa il limite di una sola lista esentata per ciascuna forza politica significherebbe aggiungere alla legge una restrizione non prevista dal legislatore.Si tratta di un orientamento favorevole alle posizioni sostenute da Sud chiama Nord e dal suo legale, Santi Delia. Non è tuttavia ancora possibile stabilire se il collegio che ha deciso il ricorso messinese abbia seguito integralmente lo stesso percorso interpretativo. Per questo occorrerà attendere il deposito delle motivazioni.
La pronuncia resa nota questa mattina riguarda specificamente l’impugnazione presentata da Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio. All’udienza del 20 ottobre era stato discusso anche un secondo ricorso, promosso dai cittadini Michele Laghezza e Giuseppe Currò, assistiti dagli avvocati Roberto Materia e Giuseppe Losi. L’esito di questo procedimento non risulta ancora confermato dalle informazioni disponibili.
Resta inoltre la possibilità che i ricorrenti impugnino la decisione davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Il rigetto rappresenta intanto un risultato giudiziario favorevole all’amministrazione Basile e a Sud chiama Nord, dopo mesi di contrapposizioni politiche e legali sulla regolarità delle liste.
La sentenza assume particolare rilievo anche per le conseguenze che avrebbe potuto determinare un eventuale annullamento degli atti elettorali, con possibili ripercussioni sulla composizione degli organi comunali.
Il prossimo passaggio sarà il deposito delle motivazioni, che consentirà di conoscere le ragioni giuridiche del rigetto e di verificare quale interpretazione della normativa sulle sottoscrizioni elettorali sia stata adottata dal collegio.



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