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Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito

- 12/10/2026
Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito

Il Tribunale amministrativo dà ragione a Sud chiama Nord e apre una strada favorevole a Federico Basile per il ricorso del 20 ottobre. Le quaranta pagine della decisione, però, lasciano aperte questioni giuridiche tutt’altro che marginali. Dall’estensione dell’esenzione alle coalizioni alla funzione delle sottoscrizioni elettorali. E una motivazione che appare assai meno categorica quando i giudici affrontano le ragioni della compensazione delle spese.

Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito
Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito
Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito

Sul piano politico, Cateno De Luca incassa subito una vittoria netta. Sul piano giuridico, invece, la partita sulle «firme fantasma» resta apertissima, segnata da una vistosa contraddizione nel ragionamento logico degli stessi giudici. Con la sentenza 2680 pubblicata il 12 ottobre, il Tar di Catania (seconda sezione, presidente Daniele Burzichelli, estensore Emanuele Caminiti) ha respinto il ricorso contro l’elezione della sindaca di Barcellona Pozzo di Gotto, Melangela Scolaro, giudicando legittima la mancata raccolta delle firme per le liste collegate a Sud chiama Nord. Una decisione salutata con entusiasmo dall’entourage del movimento, perché crea un precedente pesante in vista del 20 ottobre, quando lo stesso tribunale dovrà decidere sul caso gemello — ma molto più vasto — delle quindici liste presentate a Messina a sostegno del sindaco rieletto Federico Basile.

Basta però leggere con attenzione le quaranta pagine del provvedimento per scoprire che la sentenza è tutt’altro che granitica. Al suo interno nasconde infatti una palese contraddizione.

La contraddizione: da «legge chiara» a «norma ambigua» in venti pagine

Il punto di rottura si consuma tra pagina 19 e pagina 39 della sentenza.

  • A pagina 19, per dare ragione a De Luca e respingere il ricorso, i giudici scrivono che estendere l’esenzione dalle firme a tutte le liste promosse da Sud chiama Nord è una «piana applicazione della lettera della legge». Tutto chiaro, lineare, indiscutibile.
  • A pagina 39, arrivati al momento di decidere chi debba pagare le spese processuali, gli stessi giudici cambiano radicalmente registro. Per giustificare la compensazione delle spese (ognuno paga i propri avvocati), il Tribunale ammette che quella stessa legge si presta a «differenti interpretazioni», che dal testo «non emerge una soluzione del tutto univoca» e che non esistono precedenti specifici sulla questione.

In venti pagine, insomma, una norma cristallina diventa improvvisamente oscura e ambigua. Un’ammissione finale che indebolisce la tenuta stessa del verdetto e offre argomenti solidi a chi, in appello o nel giudizio su Messina, contesterà questa lettura. Per capire l’ambiguità bisogna guardare alla legge regionale siciliana (articolo 7 della legge 7/1992). La norma esenta dalla raccolta firme i partiti che hanno un gruppo all’Assemblea regionale siciliana (Ars). Sud chiama Nord ha i deputati, quindi ha diritto al beneficio. Ma può trasferire questo privilegio a un numero infinito di liste civiche satellite, ciascuna con un proprio nome?

Secondo il Tar sì, perché la legge non fissa un limite numerico alle liste presentabili e perché il sistema elettorale siciliano incentiva le coalizioni ampie per vincere al primo turno. I giudici compiono però un salto interpretativo: estendono il beneficio non solo al partito, ma a tutta la «coalizione» promossa dal gruppo parlamentare. Il problema è che la parola «coalizione» nella legge non esiste. Partito e coalizione sono cose diverse: cinque liste civiche possono allearsi con un partito parlamentare, ma questo non le trasforma automaticamente in organi interni di quel partito.

Per superare l’ostacolo, il Tar stabilisce che basta inserire nel simbolo della lista civica un richiamo grafico a Sud chiama Nord (anche se modificato in corsa, come accaduto a Barcellona per la lista «De Luca Sindaco di Sicilia – Scolaro») e avere l’autorizzazione del leader per diventare un’articolazione del partito madre. Nessuna indagine reale sul legame organizzativo: il simbolo diventa una sorta di lasciapassare automatico per evitare i banchetti.

Non meno discutibile è il passaggio in cui il Tar definisce la raccolta firme come un insieme di «defatiganti adempimenti burocratici» che limiterebbero la capacità competitiva del partito. Una visione che si scontra con la Corte Costituzionale (sentenza 48 del 2021), secondo cui le firme dei cittadini non sono affatto un inutile cavillo amministrativo, ma una garanzia democratica per assicurare la serietà delle candidature. A Messina, dove servono almeno 700 firme a lista, il “ombrello” di un solo partito ha permesso a quindici liste di saltare il passaggio, creando un’enorme disparità rispetto agli avversari.

Il parere “fantasma” della Regione e la guerra dei voti

C’è poi un giallo amministrativo rimasto fuori dalla porta. Mentre la difesa del Comune (avvocato Santi Delia) citava alcune note favorevoli dell’Assessorato alle Autonomie locali e della Prefettura, i ricorrenti chiedevano di acquisire un parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione (del 28 aprile 2026) che andava in direzione opposta. Il Tar non lo ha acquisito, tagliando corto: i pareri degli uffici non vincolano i giudici. Vero sul piano formale, ma resta il fatto che persino dentro la Regione Siciliana la legge viene interpretata in modi opposti, a conferma della sua assoluta incertezza.

A salvare l’elezione di Melangela Scolaro a Barcellona (vincitrice al primo turno per appena 104 voti oltre la soglia, con 9.676 preferenze contro le 9.528 dello sfidante Nicola Maria Barbera) sono stati anche vizi formali del ricorso sulle schede contestate. Nella sezione 37, ad esempio, dove Barbera lamentava il taglio di 60 voti (da 273 a 213), i ricorrenti non hanno presentato la necessaria «querela di falso» per contestare i verbali ufficiali. Non hanno fornito alcuna prova a sostegno di quanto dichiarato, ovvero che senza quei 60 voti, e con le altre irregolarità denunciate (massimo 49 schede) sarebbe stato matematicamente ribaltato il risultato.

Verso il 20 ottobre: perché Messina non è chiusa

La sentenza di Barcellona è un assist per Federico Basile e Cateno De Luca, almeno all’apparenza, in quanto non chiude affatto i giochi per l’udienza del 20 ottobre su Messina. E questo per tre motivi precisi: in primo luogo a Barcellona erano sotto accusa tre liste, a Messina sono quindici. La proporzione del fenomeno cambia radicalmente. In secondo luogo la sentenza non fa stato per gli altri processi; i giudici dovranno valutare le carte specifiche di Messina e inoltre il verdetto di Barcellona potrà essere ribaltato in appello dal Cga di Palermo.Ed ancora, è stato lo stesso Tar di Catania, a pagina 39, a mettere nero su bianco che la legge sulle firme non ha una lettura univoca. Ed è esattamente su questa crepa, aperta dagli stessi magistrati, che faranno leva i ricorrenti messinesi.Senza dimenticare la mancata acquisizione di un parere che crediamo sia stato secretato troppo a lungo.

Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito
    Barcellona, il Tar salva le liste senza firme. Ma nella sentenza ammette: «La legge non è univoca». Quel parere secretato che i giudici non hanno acquisito
    Giuseppe Bevacqua
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    Giuseppe Bevacqua è giornalista e direttore di Voce di Popolo, laureato in Economia e abilitato dottore commercialista. Si occupa di cronaca, politica, amministrazione pubblica e approfondimenti, con particolare attenzione a Messina e alla Sicilia. Cura analisi, inchieste e commenti sui temi di interesse pubblico e sulle dinamiche del territorio.