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Processo Amata, la Regione resta fuori: notifica firmata da Schifani, ora Palazzo d’Orléans tenta il recupero

- 08/09/2026

Prima udienza per l’assessora regionale al Turismo, imputata per corruzione. Palazzo d’Orléans non si è costituito parte civile e sostiene che gli atti non siano mai arrivati all’Avvocatura dello Stato. Ma l’avviso dell’udienza preliminare risulta notificato il 2 dicembre 2025 direttamente al presidente della Regione.

La riforma Cartabia ha anticipato proprio all’udienza preliminare il termine ultimo per entrare nel processo. Adesso la Regione tenterà la rimessione in termini. Tra i testi della difesa anche Schifani e Galvagno.

PALERMO – Il processo all’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo Elvira Amata è appena cominciato, ma la prima questione esplosa fuori e dentro l’aula non riguarda ancora il merito dell’accusa di corruzione ma la Regione Siciliana, o, più precisamente, la sua assenza.

Palazzo d’Orléans, indicato come persona offesa nel procedimento che vede imputata l’assessora regionale al Turismo, non si è, infatti, costituito parte civile. E quella che inizialmente poteva apparire come una scelta politica o processuale si è trasformata, nel giro di poche ore, in un caso istituzionale e giuridico. Secondo una prima dichiarazione da parte della Regione la notifica non sarebbe mai arrivata: «non è mai pervenuta né alla Regione Siciliana né all’Avvocatura dello Stato alcuna comunicazione relativa alla data di fissazione dell’udienza o al capo di imputazione», e aggiungendo che proprio per questa ragione non sarebbe stato acquisito alcun parere dell’Avvocatura. Gli atti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, risulterebbero invece regolarmente notificati. Il 2 dicembre 2025, alle 10.15, due militari della Guardia di finanza si presentarono negli uffici della Presidenza della Regione per notificare l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio. Destinatario dell’atto, in quanto legale rappresentante della Regione indicata quale persona offesa, era il presidente Renato Schifani. La relata riporterebbe anche la firma dello stesso governatore. Un particolare che cambia sostanzialmente i termini della vicenda.

Resta da stabilire cosa sia accaduto dopo la consegna dell’atto, perché la comunicazione non sia arrivata all’Avvocatura dello Stato e, soprattutto, perché la Regione non abbia provveduto a costituirsi quando i termini erano ancora aperti.

E Schifani aveva detto: «C’è tempo fino al dibattimento»

C’è poi un precedente che rende il caso ancora più significativo. Durante la fase dell’udienza preliminare, quando era già emersa la mancata costituzione della Regione, Renato Schifani aveva spiegato pubblicamente che non esisteva alcuna urgenza, perché a suo giudizio la Regione avrebbe potuto costituirsi «fino all’inizio del dibattimento». Il presidente aveva inoltre ritenuto inopportuna una costituzione in quella fase, sostenendo di voler prima conoscere le valutazioni del giudice. Il problema è che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia aveva già modificato proprio quella regola.

Non si tratta quindi soltanto di comprendere se una notifica sia arrivata o meno all’Avvocatura dello Stato. Bisognerà chiarire anche perché, all’interno dell’amministrazione regionale, si sia ritenuto che il termine per costituirsi parte civile fosse ancora quello previsto dalla precedente disciplina processuale.

Il punto giuridico è tutt’altro che secondario. Prima della riforma Cartabia la parte civile poteva costituirsi anche successivamente all’udienza preliminare, sino agli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti in dibattimento. Oggi non è più così. L’articolo 79 del codice di procedura penale, nella formulazione vigente dal 30 dicembre 2022, stabilisce che nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare la costituzione di parte civile deve avvenire prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti proprio in quella sede. Il termine è espressamente previsto «a pena di decadenza». Non solo. La riforma ha anche eliminato l’obbligo, precedentemente previsto dall’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, di notificare alla persona offesa assente il decreto che dispone il giudizio. Quel comma è stato abrogato. Una volta conclusa l’udienza preliminare, dunque, non era necessario attendere una nuova comunicazione alla Regione per l’apertura del dibattimento.

L’udienza preliminare si è conclusa il 20 aprile scorso, quando il gup Walter Turturici ha disposto il rinvio a giudizio di Elvira Amata. Nello stesso procedimento Marcella Cannariato, che aveva scelto il rito abbreviato, è stata condannata a due anni e sei mesi. A quel punto, salvo una eventuale rimessione in termini concessa dal giudice, la possibilità ordinaria di costituirsi parte civile era già venuta meno.

Il tentativo della Regione: rimessione in termini

Nel pomeriggio Palazzo d’Orléans ha modificato la propria linea e annunciato che chiederà al collegio della terza sezione del Tribunale di Palermo la rimessione in termini per potersi costituire parte civile. La questione dovrebbe essere affrontata nella seduta della giunta regionale prevista per oggi, 8 settembre.

La tesi della Regione poggia sulla mancata trasmissione degli atti all’Avvocatura dello Stato, sottolineando come invece ciò sarebbe avvenuto in altri procedimenti, tra cui quelli riguardanti Gaetano Galvagno, Marcella Cannariato e Sabrina De Capitani. Ma la rimessione in termini non è automatica.

La giurisprudenza ammette la possibilità per una persona offesa di essere restituita nel termine per costituirsi parte civile quando il mancato rispetto della scadenza sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. Sarà quindi il Tribunale a dover valutare se quanto accaduto nel caso della Regione Siciliana possa integrare i presupposti necessari. Una recente pronuncia della Cassazione, depositata nel marzo 2026, ha confermato la possibilità della restituzione nel termine, ma in presenza di un impedimento effettivamente documentato. La circostanza che l’avviso dell’udienza preliminare risulti consegnato personalmente al presidente della Regione sarà inevitabilmente uno degli elementi con cui questa richiesta dovrà confrontarsi.

Palazzo d’Orléans precisa comunque che, anche nel caso in cui il Tribunale negasse la rimessione in termini, la Regione non perderebbe definitivamente la possibilità di chiedere i danni: in caso di eventuale condanna dell’assessora potrebbe infatti promuovere una separata azione davanti al giudice civile.

Il processo ad Amata

Sul piano strettamente processuale, la prima udienza davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, è durata pochi minuti. Elvira Amata era presente in aula con i suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Gerbino e Sebastiano Campanella. Accusa e difesa hanno depositato le rispettive liste testimoniali e il collegio ha quindi rinviato il processo al 12 ottobre 2026. È stato inoltre indicato un calendario di successive udienze a partire dal 13 gennaio 2027. Fra i testimoni indicati dalla difesa figurano due delle massime cariche politiche regionali: il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Quest’ultimo è a sua volta imputato per corruzione e altri reati in un procedimento distinto nato da un altro filone dell’inchiesta. La Procura di Palermo, rappresentata dai pm Felice De Benedittis e Andrea Fusco, punta invece soprattutto sugli investigatori della Guardia di finanza e su alcuni protagonisti della vicenda, tra cui l’ex segretaria dell’assessora Valeria Lo Turco e il consulente Mauro Manolo Belmonte.

L’accusa: lavoro e alloggio al nipote in cambio di 30 mila euro

L’imputazione ruota attorno al rapporto tra Amata e l’imprenditrice Marcella Cannariato, legale rappresentante della A&C Broker Srl e all’epoca referente siciliana della Fondazione Marisa Bellisario. Secondo la Procura, Amata avrebbe ottenuto l’assunzione del nipote Tommaso Paolucci nella società della Cannariato dal settembre 2023 al marzo 2024. L’imprenditrice avrebbe inoltre sostenuto le spese per l’alloggio del giovane al Leone Suite B&B di Palermo, per 4.590,90 euro oltre Iva. In cambio, sostiene l’accusa, l’assessora avrebbe favorito l’erogazione di 30 mila euro di finanziamento pubblico alla XXIII edizione della manifestazione “Donna, Economia e Potere”, promossa dalla Fondazione Marisa Bellisario. L’evento si svolse a Palermo nell’ottobre 2023 e vide tra i partecipanti istituzionali anche Schifani, Amata, Galvagno e la stessa Cannariato.

Amata ha sempre negato l’esistenza di un accordo corruttivo. Ha spiegato di avere chiesto all’imprenditrice di aiutare il nipote, figlio della sorella prematuramente scomparsa, nell’ambito di un rapporto personale e amichevole con Cannariato. Dopo il rinvio a giudizio ha ribadito la propria innocenza e non si è dimessa dall’incarico di assessora.

Sul processo Amata pesa inevitabilmente, pur senza costituire alcuna anticipazione della decisione che dovrà riguardare l’assessora, la sentenza già pronunciata nei confronti di Marcella Cannariato. L’imprenditrice ha scelto il rito abbreviato ed è stata condannata dal gup Walter Turturici a due anni e sei mesi per corruzione. Le motivazioni depositate in questi giorni contengono valutazioni molto severe sul sistema di relazioni emerso dalle indagini. Il giudice parla di un «vischioso reticolo di rapporti» fondato sul favoritismo e su una logica di scambio «quasi di tipo mercantilistico», descrivendo apparati pubblici regionali ritenuti permeabili agli interessi rappresentati dall’imprenditrice e modalità di azione amministrativa considerate lontane dai principi di trasparenza e imparzialità.

È però necessario mantenere distinti i due piani: la condanna della Cannariato è stata pronunciata nel rito abbreviato e riguarda la sua posizione. Elvira Amata è ancora imputata e deve essere considerata innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Nel dibattimento ordinario le prove saranno nuovamente esaminate nel contraddittorio tra accusa e difesa. Ed è proprio questo processo che dovrà stabilire se dietro l’assunzione e l’alloggio del nipote dell’assessora vi fosse davvero, come sostiene la Procura, la contropartita di un finanziamento pubblico. Prima ancora, però, il Tribunale dovrà probabilmente affrontare un altro interrogativo: se la Regione Siciliana possa ancora entrare in un processo dal quale, per una notifica che risulta eseguita e per un termine processuale apparentemente non considerato, è rimasta finora clamorosamente fuori.