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Randagismo e tutela animale: nessun divieto di alimentare cani e gatti randagi, l’Ordinanza n. 98 disciplina modalità corrette e responsabili

- 13/05/2026

Per chiarire le interpretazioni diffuse nelle ultime ore anche attraverso alcuni articoli di stampa, il Commissario Straordinario Piero Mattei precisa che l’alimentazione degli animali randagi è consentita, ma con modalità regolamentate.ll Commissario Straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei, interviene per chiarire il contenuto dell’Ordinanza n. 98 dell’8 maggio 2026, adottata nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina e la tutela dell’igiene urbana. In relazione agli articoli e ai contenuti diffusi nelle ultime ore, nei quali si sostiene che il Commissario straordinario avrebbe “vietato di dare cibo agli animali randagi sul suolo pubblico”, si ritiene doveroso fornire un chiarimento puntuale e definitivo sul reale contenuto dell’Ordinanza Commissariale n. 98/2026, adottata nell’ambito dei provvedimenti urgenti per la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina e la tutela del decoro e dell’igiene urbana.Le ricostruzioni circolate in queste ore risultano parziali, fuorvianti e non aderenti al testo del provvedimento, generando comprensibili reazioni nell’opinione pubblica e tra quanti, quotidianamente, dedicano tempo ed energie alla cura degli animali presenti sul territorio.Per tale ragione si richiama integralmente il contenuto del punto 6 dell’ordinaza: “Che l’alimentazione di cani e gatti randagi sul suolo pubblico venga consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati o referenti di colonie feline regolarmente censite. È fatto divieto di somministrare alimenti in modo da creare sporcizia, degrado o accumulo di residui organici. Il cibo per cani e gatti randagi dovrà essere somministrato esclusivamente con ciotole riutilizzabili che verranno ritirate dopo la somministrazione del pasto all’animale, curando la pulizia delle superfici pubbliche”. Dal testo emerge con assoluta chiarezza che non esiste alcun divieto generalizzato di alimentare cani o gatti randagi.L’ordinanza, al contrario, riconosce e consente espressamente l’alimentazione degli animali presenti sul territorio, prevedendo però modalità organizzate, responsabili e rispettose del contesto urbano, attraverso: soggetti autorizzati; referenti di colonie feline regolarmente censite; utilizzo di contenitori idonei e riutilizzabili; obbligo di rimozione delle ciotole dopo il pasto; pulizia delle superfici pubbliche; divieto di pratiche che possano generare degrado, accumulo di rifiuti o criticità igienico-sanitarie. L’obiettivo del provvedimento non è in alcun modo ostacolare il prezioso lavoro svolto da volontari, associazioni e cittadini sensibili al benessere animale, bensì favorire una gestione coordinata, tracciabile e compatibile con le esigenze di salute pubblica, decoro urbano e sicurezza sanitaria, in un contesto territoriale che, come noto, presenta criticità crescenti legate al fenomeno del randagismo.Il provvedimento si inserisce inoltre nel quadro della normativa nazionale e regionale sulla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, disciplinata dalla Legge quadro n. 281 del 1991, e dalla Legge Regionale della Sicilia del 3 agosto 2022, n. 15 recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”. In particolare l’art. 22, comma 4, introduce regole precise per la somministrazione di cibo agli animali randagi sul suolo pubblico, prevedendo che: “Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti, in coerenza con il regolamento comunale e nel rispetto delle norme per l’igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati. È vietato impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, l’espletamento delle attività di accudimento degli animali vaganti. Chi somministra regolarmente cibo ai cani e alle colonie feline, ha l’obbligo di ripristinare le corrette condizioni igienico sanitarie e di segnalare al Comune competente il luogo di somministrazione e il numero di cani vaganti e colonie feline con il numero di gatti presenti”.In quest’ottica si inserisce la scelta del Comune di regolamentare la somministrazione di cibo agli animali randagi, attraverso modalità considerate compatibili con il decoro urbano e la sicurezza sanitaria del territorio. Tale intervento si è reso necessario anche a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni pervenute all’Ufficio Benessere Animale da parte dei cittadini, che lamentano precarie condizioni igienico-sanitarie nei quartieri.La presente precisazione si auspica chiarisca l’argomento evitando interpretazioni parziali o non aderenti al contenuto del provvedimento, che rischiano di alimentare inutili allarmismi su un tema particolarmente delicato.