
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, si è espresso oggi, 8 maggio 2026, chiudendo la disputa legale sulle imminenti elezioni amministrative nel capoluogo peloritano. Con la sentenza numero 652/2026, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti presentati da tre cittadini messinesi. La tornata elettorale, fissata per il 24 e 25 maggio 2026, si svolgerà regolarmente.
Al centro del dibattito vi era la tempistica delle dimissioni del sindaco di Messina. Rassegnate il 7 febbraio 2026, queste sono divenute irrevocabili decorso il termine di venti giorni, ovvero il 27 febbraio 2026. Secondo i ricorrenti, la normativa statale (art. 2 della legge 182/1991) stabilisce che le condizioni per il rinnovo degli organi elettivi debbano verificarsi entro e non oltre il 24 febbraio per poter essere ammessi al turno elettorale primaverile.
Di conseguenza, l’inclusione del Comune di Messina all’interno del decreto assessoriale regionale (D.A. 125 del 23.03.2026) per il voto di maggio è stata ritenuta dai ricorrenti un atto illegittimo, viziato da un’errata interpretazione della norma.
La decisione del TAR: difetto di legittimazione
Nonostante le articolate argomentazioni sollevate sulla pretesa violazione del termine perentorio del 24 febbraio, il TAR ha rigettato il ricorso per una questione pregiudiziale legata alla legittimazione ad agire dei ricorrenti.
I giudici amministrativi hanno chiarito i seguenti punti dirimenti:
- Nel processo amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità oggettiva dell’azione amministrativa, ma è necessario dimostrare un interesse personale, diretto e concreto.
- I ricorrenti hanno agito nella loro veste di cittadini iscritti nelle liste elettorali, senza trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività.
- L’assenza di uno specifico beneficio per i proponenti fa degradare l’impugnativa al rango di mera “azione popolare”, inammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- Non essendo i cittadini ricorrenti titolari di un interesse personale e qualificato che risulti direttamente pregiudicato dai provvedimenti contestati, le domande proposte sono inammissibili.
In aggiunta, il Tribunale ha disposto l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, precisando che quest’ultima, per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria rispetto alle competenze dei singoli assessorati. Le spese di lite, considerata la natura interpretativa delle questioni affrontate e la peculiarità della vicenda, sono state integralmente compensate tra le parti.
L’opzione del ricorso in appelloPer i tre cittadini ricorrenti, la partita potrebbe spostarsi al secondo grado di giudizio. Contro le sentenze del TAR Sicilia, infatti, è ammesso il ricorso al CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), l’organo che sull’Isola svolge le funzioni del Consiglio di Stato. I ricorrenti avrebbero la possibilità di impugnare la decisione, tentando eventualmente di chiedere una misura cautelare d’urgenza per bloccare le elezioni in extremis.
La montagna da scalare: il difetto di legittimazione
Un eventuale appello si preannuncia tuttavia come una strada in ripida salita. Il TAR non ha bocciato il ricorso entrando nel merito normativo, ma ha chiuso la porta per un vizio sostanziale di procedura: i cittadini-elettori non sono titolari di un interesse personale e differenziato pregiudicato direttamente dall’indizione dei comizi.
Per riaprire la partita, i legali dovrebbero smontare questo impianto e convincere il CGA del contrario, un’impresa complessa considerando la rigida giurisprudenza in materia di giustizia amministrativa.
Se non ci saranno colpi di scena prima dell’apertura delle urne, l’unica altra finestra per le controversie legali si aprirà a giochi fatti. I giudici hanno infatti ribadito che, al di fuori di casi specifici, gli elettori possono tutelare le proprie ragioni in via ordinaria solo dopo la proclamazione degli eletti. Tuttavia, avviare un ricorso a urne chiuse per contestare il periodo di svolgimento delle elezioni implicherebbe tentare di invalidare un’intera consultazione democratica già conclusa, aprendo scenari di profonda crisi istituzionale.




