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Messina, la battaglia delle liste: Scurria diffida la Commissione Elettorale e attacca il “vantaggio concorrenziale” di Basile

- 25/04/2026

Uno scenario che porta con sé “il rischio concreto di annullamento e di ripetizione delle elezioni stesse, con i connessi danni erariali che la duplicazione di una spesa ‘annunciata’ comporterebbe”.

La corsa a Palazzo Zanca si sposta dai salotti televisivi alle carte bollate. Come preannunciato ieri sera durante la trasmissione televisiva “Scirocco”, l’avvocato Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, ha depositato un formale “Atto di significazione” all’indirizzo del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Messina. Nel mirino del documento ci sono le plurime liste presentate a sostegno di Federico Basile, esponente di Sud chiama Nord, e l’interpretazione della normativa regionale che ha permesso di aggirare l’obbligo di raccolta delle firme.

Il nodo del contendere ruota attorno all’articolo 7, comma 3, della Legge Regionale 7/1992. La norma prevede un’esenzione dalla sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) o che abbiano ottenuto almeno un seggio. Di fronte al quesito esplorativo posto dal gruppo Sud chiama Nord per capire se tale deroga consentisse di presentare un numero “plurimo e indeterminato” di liste, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali ha generato un paradosso istituzionale, diramando due note contrastanti. La prima, datata 16 marzo, aderiva alla tesi estensiva , mentre la seconda, emanata il 23 aprile per fare chiarezza, entrava in palese contraddizione suggerendo invece la “ricusazione” delle liste

Un balletto burocratico che Scurria stigmatizza duramente, denunciando il “clima di approssimazione e, comunque, di estrema confusione ingenerato dall’Assessorato, potenzialmente foriero di errori interpretativi capaci di minare la legittimità dei provvedimenti” della Commissione.

La tesi di Scurria: una sola lista per ogni soggetto politico

Il ragionamento giuridico dell’avvocato messinese è rigoroso. A Messina, la regola generale impone la raccolta di un numero compreso tra 700 e 2.000 firme autenticate per poter presentare una lista. L’esenzione garantita ai partiti presenti all’ARS rappresenta a tutti gli effetti una norma eccezionale e derogatoria, e come tale impone una stretta interpretazione.

Secondo l’esponente del centrodestra, la legge riconosce indubbiamente la legittimazione a derogare, ma “deve ragionevolmente ritenersi che la stessa possa essere utilizzata, in ciascuna competizione elettorale che riguardi un determinato comune, in favore di una sola lista“. Il documento chiarisce in modo inequivocabile la dinamica: “nella medesima competizione, una volta ‘consumata’ detta facoltà di deroga […] con la presentazione di una prima lista, il medesimo soggetto non può validamente esercitarla per presentare ulteriori liste“.

Vantaggio concorrenziale e rischi di incostituzionalità

L’atto di significazione entra poi nel merito pratico della campagna elettorale, evidenziando come raccogliere le firme necessarie sia “un’attività particolarmente lunga e difficoltosa“. Liberare un singolo soggetto da questo onere permettendogli di schierare un numero indefinito di liste si tradurrebbe in “un vero e proprio vantaggio concorrenziale“. Questo privilegio consentirebbe all’avversario di giocare la partita con “un numero di ‘giocatori’ di gran lunga superiore a quello delle altre compagini”. Una simile forzatura, sottolinea Scurria, andrebbe a “‘squilibrare’ inesorabilmente le condizioni di eguaglianza e ragionevolezza” sancite dalla Costituzione per tutti i partecipanti al procedimento elettorale.

L’avvertimento: il rischio di annullamento del voto

Nelle battute finali, Scurria mette la Commissione Elettorale di fronte al peso delle proprie responsabilità, avvertendo che la decisione avrà pesanti ricadute. Un’eventuale esclusione immediata delle liste in eccesso permetterebbe al gruppo escluso di attivare un percorso giudiziale d’urgenza, ottenendo un verdetto definitivo prima dell’apertura delle urne.

Al contrario, ammetterle significherebbe costringere gli avversari a fare ricorso solo dopo le elezioni, scagliandosi contro l’atto di proclamazione. Uno scenario che porta con sé “il rischio concreto di annullamento e di ripetizione delle elezioni stesse, con i connessi danni erariali che la duplicazione di una spesa ‘annunciata’ comporterebbe”. A prescindere dalle imminenti decisioni dell’organo di garanzia, l’avvocato annuncia che perseguirà giudizialmente l’obbligo di “eliminazione delle liste ulteriori rispetto alla prima”.