
di Santità
Su un piano parallelo, la stessa geometria di luce e ombre si ripete nelle Società Partecipate: cambiano i nomi e i bilanci, ma la sostanza del denaro resta la stessa.
Anche qui, la Legge non guarda la veste, guarda l’origine.
L’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 non si limita a vietare i finanziamenti ai partiti da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed enti pubblici, perchè estende il divieto anche alle “società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica”.
La norma non lascia varchi: se il capitale è pubblico, la società entra nel perimetro del divieto.
U sceccu, magari chi cancia a sella, sempri sceccu resta.
Il legislatore talìa di unni arrivunu i soddi, no di unni nesciunu i fatture.
Ogni compenso agli amministratori, ai dirigenti, ai componenti dei CdA delle Partecipate è denaro pubblico trasformato in retribuzione.
Cambia il capitolo di spesa, non la natura delle somme.
Quando si entra nel territorio delle Partecipate l’ ombra si fa più lunga, più fitta, più difficile da ignorare, perchè la natura pubblica del denaro è meno visibile, ma non meno reale: è denaro pubblico che indossa una maschera privatistica, il terreno più fertile per la malversazione ai danni dello Stato.
La Cassazione ha reiteratamente chiarito che “la natura privatistica dell’ ente non elide la natura pubblica delle somme quando esse derivano da trasferimenti pubblici” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n.8499), che “il denaro che remunera i vertici di una partecipata a prevalente capitale pubblico è, a tutti gli effetti, denaro pubblico soggetto a vincolo di destinazione” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499) e che “la distrazione di fondi pubblici si realizza anche quando il flusso passa attraverso un soggetto formalmente privato ma sostanzialmente finanziato dall’ ente pubblico” (Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375).
Quello che con queste sentenze la Cassazione ci vuole significare è che non rileva la qualificazione soggettiva della società, ciò che conta è la provenienza pubblica delle somme e la loro destinazione al Bene Comune.
A questo punto, dovremmo esserci tolti almeno un dubbio: la domanda non è più se il compenso percepito da un Sindaco o da un Amministratore della Partecipata sia formalmente denaro pubblico o no, perchè la Cassazione ci dice, senza esitazioni, che lo è sostanzialmente.
Le sentenze ci parlano con la stessa voce morbida di di Achille Lauro: “la natura pubblica dei fondi non muta per effetto della mera intermediazione del percettore” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499) e “il divieto dell’art. 7 legge 02/05/1974 n° 195 opera sulla base dell’origine pubblica del fondo,
indipendentemente dal soggetto intermedio” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499).
Tuttavia, la stessa traiettoria già osservata per il C.A.F. qui è più insidiosa, perchè la veste privatistica della società sembra occultare la natura pubblica dei fondi, ma ciò non inganna la Legge, e soprattutto non inganna l’ art. 316bis c.p., che guarda la sostanza: cosa era destinato ad essere quel denaro? Mantenimento del servizio pubblico o mantenimento del Partito?
La distrazione si consuma nel momento stesso in cui il denaro pubblico è destinato a una finalità diversa da quella per cui è stato concesso; l’intermediazione di un soggetto privato non muta la natura della condotta (Cass. pen., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851).
Se al posto del C.A.F. ci fosse una Società Partecipata, semu sempri dda: il denaro entra come
trasferimento pubblico, esce come stipendio, gettone o compenso amministrativo e, se rientra nel
Partito, compie lo stesso percorso illecito, solo che passa attraverso un altro corridoio.
Quando un Amministratore di una Partecipata, Nominato o (comunque) espressione dello stesso
vertice politico che governa il Comune e il Partito, fa una donazione “privata” al Partito stesso, lo
schema psicogiuridico è identico a quello del dipendente del C.A.F.: la luce che si mostra è quella
della scelta personale, di un atto apparentemente neutro di sostegno politico, ma l’ombra che si
proietta è quella di un flusso di denaro che nasce pubblico e torna travestito da donazione nelle
casse del partito politico da cui dipende la sua posizione.
Ripetiamo nuovamente: “configura abuso l’ indirizzare risorse pubbliche verso soggetti di area
politica del decisore” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018 n. 8499).
Un Amministratore di partecipata (..retribuito con fondi pubblici!) che alimenta il Partito da cui
dipende il proprio incarico, si colloca esattamente in questa traiettoria: non è solo un cittadino che
dona, è un canale, una giuntura, il tubo di un flusso economico in entrata che parte dal bilancio di
un Ente Pubblico e arriva nelle casse del Partito.
Se poi lo Statuto del Partito o la prassi interna consolidata rende attesa, incoraggiata o
(praticamente) scontata la donazione da parte degli Eletti e dei vertici delle Partecipate, lo schema si
avvicina ancora cchiù assai alla frode alla legge ex art. 1344 c.c.: il rapporto di elezione e/o la
nomina pubblica diventano la sorgente, il denaro l’ oggetto dello spostamento, il trasferimento di
fondi pubblici la causa concreta e realmente voluta dall’ agente, la retribuzione pubblica il veicolo,
la donazione formale il riflesso, il Partito la destinazione finale.
Ancora una volta, l’atto che si vede è formalmente corretto, ma la causa concreta tradisce la norma
imperativa: il denaro pubblico, attraverso un corpo societario e una persona fisica, raggiunge
il Partito che, ai sensi dell’ art. 7 legge 02/05/1974 n° 195, deve stare lontano dai soldi pubblici.
Le Società Partecipate, nel Nostro fantasioso caso di scuola, non sono altro che il secondo corridoio
dello stesso edificio, un’altra galleria di specchi che restituisce sempre la stessa immagine, seppure
deformata quel tanto che basta per illudere lo sguardo distratto.
Adesso osserviamoli dall’ alto:
Nel primo corridoio scorre il flusso Eletto → Partito.
Nel secondo corridoio scorre il flusso C.A.F. → dipendente → Partito.
Nel terzo corridoio scorre il flusso Comune → Partecipata → vertice → Partito.
Cambiano i nomi, cambiano i mandati, cambiano le giacche, ma non cambia la domanda: perchè
tutti e 3 i corridoi portano allo stesso luogo?
E’ precisamente qui, nel punto in cui i 3 corridoi convergono come vene che ritornano al cuore, che
l’ordinamento smette di osservare e comincia a giudicare.
Perché quando 3 flussi distinti (..l’indennità dell’ Eletto, lo stipendio del dipendente del C.A.F., il
compenso dell’ Amministratore della Partecipata) finiscono tutti nello stesso recipiente politico, ciò
che appare come una serie di scelte individuali si trasforma in un sistema di distrazione funzionale
del denaro pubblico.
La Corte di Cassazione ci dice che la malversazione ex art. 316bis c.p. si realizza quando “le
somme di provenienza pubblica vengono destinate ad una finalità diversa da quella per cui furono
concesse” (Cass. pen., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851), che “basta che la deviazione dello scopo sia voluta o
accettata”(Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375) ed è sufficente che il denaro pubblico sia stato fatto
scivolare altrove: basta che il flusso, anche se mediato, abbia tradito la sua finalità.
Nel nostro immaginario caso astratto la destinazione tradita è duplice, perchè il denaro non ha
servito il fine pubblico (servizio fiscale, amministrazione, gestione del servizio), ha servito il Partito
che controlla gli stessi soggetti dai quali quel denaro proviene.
E se la norma statutaria del Partito, o la prassi politica consolidata, rendono questo flusso non solo
possibile, ma atteso, implicito, scontato, allora il quadro si collega con l’art. 1344 c.c.: la
regolamentazione interna del Partito diventa uno strumento per schivare il divieto imperativo ex art.
7 legge 02/05/1974 n° 195, realizzando un effetto che la legge penale (..all’ art. 316bis c.p.)
qualifica come reato.
Dunque, nel nostro scenario astratto, non siamo più davanti a un semplice aggiramento, né solo a
una simulazione organizzativa: siamo davanti alla possibilità che 3 categorie di fondi pubblici
(..indennità, rimborsi statali, compensi delle Partecipate) vengano deviati, ognuno attraverso un
corridoio diverso, verso un’unica destinazione politica.
In tutti questi magisteri la domanda è: il denaro ha servito lo Stato o ha servito il Partito
CONCLUSIONI
Dopo aver misurato ogni luce e ogni ombra, rimane un silenzio che pesa più delle parole, perché ciò
che abbiamo osservato non è una violazione che urla, ma una struttura che respira.
Una costruzione che non si vede frontalmente, ma solo di sbieco, dove la forma si incrina e lascia
filtrare la volontà che la muove e ne guida i movimenti.
Se tutto questo fosse reale, non un caso di scuola ma un sistema che vive, allora saremmo davanti
non a un’ eccezione, ma a un metodo.
Non a un errore, ma a un disegno.
Non a un’ombra isolata, ma a un’ombra che insiste, ritorna, si sovrappone sempre nello stesso
punto.
E quando le ombre coincidono, la Legge non può più fingere che sia un caso.
La domanda, allora, è “quanto ancora resta nascosto dietro la superficie che stiamo guardando?”.
Dove il denaro pubblico cambia pelle e la forma diventa schermo, dove la volontà piega la norma
fino a sfiorarne il limite, lì non finisce l’analisi: comincia l’indagine.
E fintanto che c’è anche un solo centimetro di ombra non guardata, io non archivierò l’ indagine.
Non qui, non ora e non ancora.
BIBLIOGRAFIA
Corte Cost., 26/01/1993 n. 30
Cass. pen., sez. VI, 28/09/1992 n. 3362
Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002 n. 40375
Cass. pen., sez. VI, 03/06/2010 n. 40830
Cass. civ. Sez. Lav., 26/01/2010 n. 1523
Cass., Sez. Unite, 20/06/2017 n. 20664
Cass. civ. Sez. I, 06/04/2018 n. 8499
Cass. pen., sez. V, 12/11/2020 (dep. 2021), n. 331
Cass. pen., sez. VI, 17/11/2021 (dep. 2022), n. 331/2021
Cass. pen., sez. VI, 19/05/2022 n. 19851
Cass. pen., sez. VI, 19/07/2022 n. 28416
Cass. pen., sez. VI, 06/09/2022 n. 32827










