
Votato anche il piano di rientro ai sensi dell’art. 188 del TUEL. L’ente è già sottoposto a un piano di riequilibrio finanziario pluriennale sotto il controllo della Corte dei Conti.
Messina, 14 luglio 2025 – Nella seduta di venerdì 11 luglio, il Consiglio Comunale di Messina ha approvato il “Rendiconto di gestione per l’Esercizio Finanziario 2024”. La delibera, passata con 12 voti favorevoli, 13 astenuti e 2 contrari, ha certificato un disavanzo di amministrazione.
Successivamente, l’aula ha approvato, con 11 voti favorevoli e 10 astenuti, la proposta relativa al “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2024 – Approvazione piano di rientro ai sensi dell’art. 188 del Decreto legislativo 267/2000″.
Cos’è il piano di rientro per il disavanzo
Il disavanzo di amministrazione rappresenta un risultato contabile negativo, che si verifica quando le spese sostenute in un esercizio finanziario superano le entrate accertate. La normativa vigente, e in particolare l’articolo 188 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), stabilisce che, in caso di disavanzo, il Consiglio Comunale debba approvare un piano di rientro. Tale piano vincola l’ente a coprire la perdita nei bilanci degli esercizi successivi, per un periodo massimo di tre anni. Le quote di disavanzo da ripianare costituiranno un onere per i futuri bilanci di previsione del Comune.
Il contesto del Piano di Riequilibrio Finanziario
L’approvazione di questo disavanzo si inserisce in un contesto finanziario già complesso per il Comune di Messina. L’ente è infatti da anni impegnato nell’attuazione di un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, una procedura straordinaria finalizzata a sanare una significativa esposizione debitoria pregressa. Questo piano è soggetto alla revisione e al monitoraggio costante da parte degli organi della magistratura contabile, la Corte dei Conti, che ne valuta periodicamente lo stato di attuazione e il rispetto degli obiettivi di risanamento.
Le implicazioni procedurali
L’insorgenza di un nuovo disavanzo di amministrazione durante il periodo di attuazione di un piano di riequilibrio finanziario è una circostanza che, per prassi e normativa, viene sottoposta all’attenzione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Sarà l’organo di controllo a dover effettuare le valutazioni sulla compatibilità del nuovo disavanzo e del relativo piano di ammortamento con il percorso di risanamento già in essere.











