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Il FALSO IN BILANCIO: differenza tra “formalità” e realtà dei valori contabili. Ecco come si mente.

- 12/09/2018

Messina, 12 settembre – di Giuseppe Bevacqua

Partiamo da una premessa: i bilanci sono documenti contabili rappresentativi della vita di un’azienda così come di un ente. L’aggravante di false comunicazioni sociali accertate ed eventualmente cristallizzate in un ente sta nel fatto che l’ente è chiamato a svolgere compiti di elevata valenza sociale, oltre che economica. L’ente non persegue il profitto, ma il mantenimento ed il riconoscimento di diritti e doveri di dei cittadini e dei soggetti preposti alla sua gestione.

Così il falso in bilancio consta di due momenti che ben si prestano alla manipolazione dei dati: la raccolta e l’accertamento dei dati oggettivi e la determinazione dei dati di stima. E’ proprio con questa seconda fase che, pur mantenendo una assoluta correttezza formale della rappresentazione dei dati, è possibile altresì manipolarne il significato. Ma partiamo dalla norma che tratta del falso in bilancio:

Art. 2621 C.C.: Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 [il quale riguarda le società quotate, quelle che emettono titoli quotati in un mercato UE, o che controllano emittenti, ndr], gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A questa norma che concerne il falso in bilancio nel caso in cui si tratti di bilanci PUBBLICI deve essere anche affiancato ed assorbito il reato di falso ideologico, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. V Penale, n. 24878/17 depositata il 19 maggio 2017:

Ai fini del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo quello destinato ad assolvere ad una funzione attestativa o probatoria esterna con riflessi diretti nei rapporti tra P.A. e privati, ma anche i cd. atti interni destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo

quindi il reato di falso in bilancio è assorbito da quello di falso ideologico.

Per alterare i bilanci si usano in genere due tipi di falsificazioni: “il falso materiale” che attiene la falsificazione dei dati oggettivi ed il “falso in valutando”, che è il metodo più utilizzato ed anche il più complicato da accertare in quanto attiene la sfera della “stima”.

Tralasciando altri due metodi che sono il falso “qualitativo” ed il falso “per induzione”, nei bilanci pubblici il falso “in valutando”  permette di mantenere un corretto aspetto formale dei dati comunicati alterandone al contempo la veridicità in termini di risultato economico finanziario e di trend oggettivo dell’azienda o dell’ente. Insomma anche se appare che tutto va bene, così non è. Il “merito” è delle stime che non corrispondono a realtà.

In particolare: “Fra le immobilizzazioni il valore di un bene immobile da iscrivere a bilancio, dipende da una stima la cui rispondenza alla reale situazione di mercato è basata sulla corretta valutazione di un perito. Quindi  il dato stimato proviene da una fonte “soggettiva”, cioè non ha un riscontro oggettivo su dati numerici, ma è una valutazione personale operata da un professionista. Deperimenti, avarie, deprezzamenti e svalutazioni dei beni componenti il patrimonio dell’azienda sono valutati in modo non oggettivo, ma stimandone il valore. Volendo orientare la visione dei risultati dell’azienda, spesso si manipolano questi dati compromettendo la veridicità del documento di bilancio”. Ugualmente si può dire su crediti vantati da un ente, sulla loro effettiva esigibilità, sugli incassi attesi da servizi erogati da partecipate, e molto altro ancora.