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Polizia Municipale: se i consiglieri di circoscrizione segnalano un reato o un pericolo bisogna aspettare il presidente? La direttiva Carrubba davanti al muro della legge

- 03/09/2026

Un palo pericolante, una discarica abusiva, un’occupazione illecita, una situazione che minaccia la pubblica incolumità. Se la segnalazione arriva direttamente da un consigliere alla Polizia municipale, cosa dovrebbe fare il Corpo: intervenire o aspettare che il presidente della Municipalità faccia da filtro? Quando dal protocollo si passa alla sicurezza e alla polizia giudiziaria, le direttive amministrative incontrano un limite che non possono oltrepassare.

MESSINA – Proviamo a uscire per un momento dalle dieci pagine della direttiva Carrubba, dalle formule burocratiche, dai protocolli, dai flussi documentali, dalle “opportunità” organizzative. E proviamo a entrare nella città vera. Poniamo che un consigliere di Municipalità percorra una strada e veda un palo inclinato che rischia di cadere. Oppure una voragine pericolosa. Oppure una discarica nella quale vengono abbandonati materiali che potrebbero configurare un illecito. Oppure un’occupazione abusiva di suolo pubblico. O ancora assiste a un fatto che, per caratteristiche e circostanze, potrebbe persino costituire reato. Telefona o scrive alla Polizia municipale. Che succede? Gli agenti prendono atto e verificano oppure rispondono: prima faccia passare tutto dal presidente della Municipalità?

A nostro avviso è esattamente su questo terreno che la direttiva n. 4/2026 della segretaria generale Rossana Carrubba rischia di produrre i problemi di interpretazione più seri .

Il documento del 12 agosto afferma che sarebbe “opportuno” che le segnalazioni dei singoli consiglieri riguardanti disservizi, manutenzioni, viabilità, sicurezza, igiene, verde pubblico, servizi a rete e altre problematiche del territorio siano preliminarmente portate all’attenzione del presidente della Municipalità. A lui toccherebbe verificare eventuali duplicazioni, riunire le segnalazioni analoghe, individuare assessorato e Dipartimento competenti e trasmettere infine la richiesta. Sicurezza, dunque. Viabilità. Igiene. Materie nelle quali la distanza tra un semplice “disservizio” e una situazione urgente può diventare sottilissima. Ed allora la domanda oltre che politica, diventa giuridica.

La Municipale può aspettare il visto del presidente?

Se la Polizia municipale riceve direttamente una segnalazione dalla quale emergano elementi concreti di possibile rilevanza penale, il problema non è più stabilire quale sia il percorso più ordinato della corrispondenza comunale. Il codice di procedura penale dice altro. L’articolo 55 stabilisce che la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedirne le ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova. L’articolo 347 aggiunge che, acquisita una notizia di reato, la polizia giudiziaria deve riferirne senza ritardo al pubblico ministero; nei casi urgenti la comunicazione deve essere immediata. E la Polizia municipale? La legge quadro n. 65 del 1986 è altrettanto chiara: nell’ambito territoriale dell’ente e nei limiti delle proprie attribuzioni, gli appartenenti alla Polizia municipale esercitano funzioni di polizia giudiziaria; gli operatori sono agenti di polizia giudiziaria e i responsabili e gli addetti al coordinamento e controllo assumono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. La stessa legge disciplina inoltre le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

E allora immaginiamo la scena. Un consigliere comunica alla Municipale: «In quella zona c’è una situazione che ritengo pericolosa e potrebbe esserci un illecito». La risposta potrebbe davvero essere: non possiamo occuparcene perché manca il passaggio dal presidente della Circoscrizione? E se nel frattempo quel palo cade? E se quella situazione produce un incidente? E se dietro quella discarica esiste una condotta penalmente rilevante? E se ciò che viene segnalato richiede un accertamento urgente?

Il punto non è sostenere che ogni telefonata di un consigliere obblighi automaticamente una pattuglia a precipitarsi sul posto. Naturalmente spetta alla Polizia municipale valutare la natura della segnalazione, la competenza, l’urgenza e gli strumenti di intervento. Ma una cosa è la valutazione tecnico-operativa della polizia. Tutt’altra cosa sarebbe rifiutare o congelare preventivamente una segnalazione soltanto perché non è transitata attraverso il presidente della Municipalità.

Una direttiva amministrativa non modifica il codice di procedura penale. Qui sta il confine. La segretaria generale può certamente impartire indirizzi sull’organizzazione amministrativa e sui flussi documentali nell’ambito delle proprie competenze. L’articolo 97 del Testo unico degli enti locali assegna al segretario funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa affinché l’azione dell’ente sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Ma la qualifica di segretario generale non attribuisce di per sé funzioni di polizia giudiziaria né trasforma il segretario in autorità di pubblica sicurezza. Ed è difficile immaginare che una disposizione sull’ordinamento dei flussi amministrativi possa condizionare l’esercizio delle funzioni che la legge assegna direttamente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. Il protocollo non viene prima del codice. Il presidente di Municipalità non può diventare il lasciapassare di una notizia di reato. E una comunicazione relativa a un pericolo concreto non può restare parcheggiata in attesa che qualcuno stabilisca se accorparla a un’altra pratica.

E c’è di più. L’articolo 328 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, debba essere compiuto senza ritardo. La norma dimostra quanto sia delicato il terreno sul quale ci si muove quando una segnalazione riguarda situazioni urgenti. E c’è persino un paradosso dentro la stessa direttiva in quanto la direttiva Carrubba, dopo avere indicato come “opportuno” il preventivo passaggio attraverso il presidente, scrive anche qualcosa che merita di essere sottolineato. Dice che i dirigenti destinatari di una segnalazione, una richiesta di intervento o una domanda di chiarimenti proveniente da un singolo consigliere ne assicureranno “la regolare acquisizione”, fornendo poi il riscontro istituzionale al presidente e contestualmente al consigliere interessato. Dunque la segnalazione diretta del consigliere esiste. Deve essere acquisita. Eppure il caso politico è esploso proprio dopo che il Dipartimento Servizi ambientali avrebbe respinto una richiesta di intervento formulata da un consigliere richiamando la direttiva e sostenendo che le richieste dovessero essere inoltrate con la firma del presidente della Circoscrizione.

Facciamo allora una domanda molto semplice: domani mattina un consigliere di quartiere vede un manufatto che sta per crollare. Chiama direttamente la Polizia municipale. La Polizia municipale cosa fa? Chiede prima se il presidente della Municipalità ne è stato informato? Aspetta che il presidente verifichi se esistono segnalazioni analoghe? Attende che stabilisca quale Dipartimento sia competente? Oppure fa quello che deve fare un Corpo di polizia: valuta immediatamente la segnalazione e, se ne ricorrono i presupposti, interviene? La risposta appare perfino ovvia.

Ed è proprio per questo che la direttiva Carrubba non può essere trattata come una innocua questione di posta interna. Perché quando dentro una direttiva che pretende di disciplinare le segnalazioni vengono inserite parole come sicurezza, viabilità e igiene, bisogna chiarire senza possibilità di equivoco dove finisca il protocollo e dove comincino gli obblighi di legge. Serve una precisazione esplicita. Scritta. I consiglieri di Municipalità possono segnalare direttamente alla Polizia municipale fatti urgenti, situazioni di pericolo e possibili illeciti? E gli uffici e il Corpo devono acquisire quelle comunicazioni indipendentemente dal preventivo passaggio attraverso il presidente? Perché su questo non può esistere una zona grigia. Una direttiva può ordinare le carte. Non può mettere in fila anche la legge, facendole aspettare il turno dietro la firma di un presidente di quartiere.