La Procura aveva chiesto sei anni di reclusione. La vicenda maturata durante una separazione particolarmente conflittuale
MESSINA – È stato assolto dall’accusa di aver costretto i figli a subire atti sessuali. Il gup del Tribunale di Messina, Salvatore Pugliese, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha pronunciato nei confronti dell’uomo una sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste».
Il pubblico ministero Alice Parialò aveva chiesto la condanna dell’imputato a sei anni di reclusione. Alla richiesta della Procura si era associata anche la parte civile, rappresentata dall’avvocato Giovanni Calamoneri. L’uomo, difeso dall’avvocato Nino Cacia, è stato invece scagionato dall’accusa al termine della discussione davanti al giudice per l’udienza preliminare.
La vicenda giudiziaria si è sviluppata nel contesto di una separazione coniugale fortemente conflittuale. Secondo quanto riferito dalla difesa e riportato dalle cronache locali, la moglie aveva presentato anche precedenti denunce per maltrattamenti nei confronti del marito. Tre procedimenti sarebbero stati successivamente archiviati, mentre l’accusa relativa ai presunti abusi sessuali era approdata davanti al gup.
Le dichiarazioni del minore
Al centro del procedimento vi erano le dichiarazioni rese da uno dei figli della coppia. Il racconto del bambino era stato esaminato durante un incidente probatorio, con l’intervento di un esperto nominato dal giudice e di un consulente della difesa.
Secondo la ricostruzione fornita dall’avvocato Cacia, le dichiarazioni sarebbero apparse fin dall’inizio poco attendibili e condizionate dal rapporto instaurato dal minore con la madre. La difesa ha parlato, in particolare, di uno «strutturato patto di lealtà», richiamando le valutazioni degli esperti sulla suggestionabilità del bambino e sul possibile rischio di false incolpazioni.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni riportate dal difensore dell’imputato. In assenza delle motivazioni della sentenza, non ancora rese pubbliche, non è possibile attribuire direttamente al gup l’intera ricostruzione proposta dalla difesa né stabilire nel dettaglio quali elementi abbiano determinato la decisione assolutoria.
La sorella del bambino, sempre secondo quanto dichiarato dall’avvocato Cacia, avrebbe inoltre fornito una versione differente, smentendo sia la madre sia il fratello.
Il padre non vede i figli da quasi due anni
Le conseguenze della vicenda non si sono limitate al procedimento penale. L’avvio delle indagini e delle cause collegate alla separazione aveva infatti portato il Tribunale civile a sospendere il diritto di visita del padre.
«A seguito dell’insorgenza di questi procedimenti – afferma l’avvocato Cacia – il Tribunale civile ha sospeso l’esercizio del diritto di visita del mio assistito nei confronti dei figli, che non vede da quasi due anni».
Il legale definisce la vicenda caratterizzata da «tratti davvero allucinanti» e sottolinea il peso umano delle accuse subite dal proprio assistito. «Il rammarico e l’amarezza maggiore – prosegue – derivano dalla consapevolezza che le dichiarazioni del figlio maschio non potevano che essere eterodirette».
Anche quest’ultima affermazione rappresenta la posizione della difesa e non può essere considerata, almeno fino al deposito delle motivazioni, una conclusione formalmente attribuibile alla sentenza.
Che cosa significa «il fatto non sussiste»
La formula utilizzata dal gup costituisce una pronuncia di assoluzione nel merito prevista dall’articolo 530 del Codice di procedura penale. Indica che l’accusa contestata non ha trovato conferma nel processo nei termini necessari per arrivare a una condanna.
Il procedimento si è concluso davanti al gup con una sentenza di assoluzione, non con una semplice archiviazione.
Il dato processuale verificabile è quindi l’assoluzione dell’uomo con la formula «perché il fatto non sussiste», nonostante la richiesta di condanna a sei anni avanzata dalla Procura. Le valutazioni sulla possibile influenza esercitata sul minore, sul cosiddetto patto di lealtà con la madre e sull’origine eterodiretta delle dichiarazioni restano invece, allo stato, elementi riferiti dalla difesa e dovranno essere confrontati con le motivazioni del provvedimento.




