La fine delle cordate interne o un salto nel buio per l’autonomia dei giudici? Guida al meccanismo che affida al caso la gestione della magistratura.

La riforma costituzionale firmata dal Guardasigilli Carlo Nordio non è un semplice aggiustamento tecnico, ma un vero e proprio ridisegno dell’architettura giudiziaria italiana. Al centro del testo c’è un principio storico, da decenni cavallo di battaglia dei garantisti e ora fulcro dell’azione di governo: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
Un intervento che incide in profondità e che ora chiama direttamente gli italiani alle urne: il referendum confermativo è stato indetto e si voterà il 22 e 23 marzo prossimo. Ma quali sono, nel concreto, le argomentazioni delle due barricate in vista di questo cruciale appuntamento elettorale?
Il fronte del Sì: il dogma del giudice terzo
Chi sostiene la riforma – la maggioranza di centrodestra, i radicali e l’Unione delle Camere Penali – parte da un assunto costituzionale: l’articolo 111, che impone un processo celebrato davanti a un “giudice terzo e imparziale”.
Secondo i favorevoli, la terzietà del giudice è oggi compromessa da una vicinanza strutturale con chi indaga. Giudice e PM superano lo stesso concorso, siedono nello stesso organo di autogoverno (il Csm) e fanno parte della stessa associazione di categoria (l’Anm). Questo ecosistema condiviso genera, secondo i penalisti, un inevitabile condizionamento psicologico e un appiattimento del giudice sulle tesi dell’accusa.
Separare le carriere con due concorsi d’accesso distinti e, soprattutto, sdoppiare il Consiglio Superiore della Magistratura (uno per i giudicanti, uno per gli inquirenti) significherebbe tagliare questo cordone ombelicale corporativo. Viene visto come il completamento fisiologico del rito accusatorio introdotto nel 1989: accusa e difesa devono stare esattamente sullo stesso piano, davanti a un arbitro totalmente equidistante e con una mentalità radicalmente diversa da quella dell’inquirente.
Il fronte del No: la paura per l’indipendenza
Sull’opposta sponda, l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e le forze di opposizione denunciano un attacco frontale all’autonomia della giurisdizione. Il rischio principale, secondo i detrattori, è la deriva genetica del Pubblico Ministero.
Oggi il PM italiano è un magistrato a tutti gli effetti, impregnato della “cultura della giurisdizione”: il suo compito, sulla carta, non è solo cercare un colpevole a tutti i costi, ma accertare la verità, raccogliendo anche prove a favore dell’indagato. Recidendo il legame con la figura del giudice, il timore è che il PM si trasformi in un “super-poliziotto”, votato esclusivamente alla logica repressiva e sganciato da quella cultura delle garanzie che nasce proprio dal confronto continuo e osmotico con la funzione giudicante.
C’è poi uno spauracchio sistemico. Molti giuristi sostengono che un organo requirente isolato e separato dal resto della magistratura finirebbe, inevitabilmente, nell’orbita del potere politico. Se il PM diventa un mero “avvocato dell’accusa”, il passo verso il suo assoggettamento al Ministero della Giustizia – come avviene in Francia o negli Stati Uniti – sarebbe breve, minando il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Infine, il fronte del “No” sottolinea l’inutilità pratica della manovra: oggi i passaggi di funzione tra PM e giudice sono già limitatissimi dalla legge, rendendo il problema più teorico che reale.
L’Alta Corte e il sorteggio: le altre scintille
Ad infiammare ulteriormente la dialettica in vista del 22 e 23 marzo ci sono due elementi cruciali introdotti dal testo. Il primo è l’introduzione del sorteggio per la scelta dei membri dei due nuovi Csm, una mossa pensata esplicitamente per azzerare il peso delle “correnti” che hanno dominato la magistratura negli ultimi decenni. Il secondo è l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, esterna ai Csm e composta in parte da nominati dalla politica e dal Capo dello Stato, che avrebbe il potere esclusivo di giudicare le condotte delle toghe. Un passo che l’Anm interpreta come uno strumento di pressione e controllo esterno inaccettabile.
Come funziona il nuovo sistema
Oggi i due terzi del Csm (i cosiddetti membri “togati”) vengono eletti dai magistrati stessi. Con la riforma, questa quota maggioritaria verrà invece estratta a sorte tra i magistrati in possesso di determinati requisiti, secondo procedure che saranno poi dettagliate da una legge ordinaria. Lo stesso principio, in forma mista, si applicherà anche alla neonata Alta Corte disciplinare, dove una parte consistente dei giudici sarà individuata per sorteggio.
Un meccanismo netto che ha polarizzato il dibattito giuridico e politico, trasformando una questione apparentemente tecnica in un tema squisitamente democratico.
Le ragioni del Sì: azzerare il correntismo
Per il fronte del Sì, i promotori e il governo, il sorteggio è l’antidoto definitivo contro la degenerazione correntizia. Negli ultimi decenni, le correnti interne all’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) hanno funzionato come veri e propri partiti, egemonizzando le elezioni del Csm e, secondo i critici, trasformando le nomine ai vertici dei tribunali in un mercato di spartizione basato sull’appartenenza anziché sul merito (il cosiddetto “sistema Palamara”).
Estrarre i nomi a sorte significa tagliare alla radice il potere di questi gruppi. Senza elezioni, non ci sono cordate elettorali, non ci sono pacchetti di voti da scambiare e non ci sono debiti di riconoscenza da pagare una volta seduti a Palazzo dei Marescialli. Ogni magistrato, dal più illustre al meno noto, ha le stesse probabilità di essere chiamato a gestire l’autogoverno, garantendo – nella visione dei favorevoli – una gestione amministrativa pura, neutra e finalmente de-politicizzata.
Le ragioni del No: un organo debole e non rappresentativo
Per l’Anm, gran parte dei costituzionalisti e il fronte del No, il rimedio è decisamente peggiore del male. L’argomentazione principale verte sulla natura stessa del Csm: non è un semplice ufficio amministrativo preposto a firmare scartoffie, ma l’organo di garanzia costituzionale che deve tutelare l’indipendenza dell’intero ordine giudiziario dalle ingerenze esterne.
Sostituire l’elezione con la casualità svuoterebbe l’organo della sua autorevolezza. Un Csm composto da membri scelti dal caso – sostengono i detrattori – non ha legittimazione democratica interna, non esprime una visione plurale della giurisdizione e, soprattutto, risulterebbe intrinsecamente debole, frammentato e incapace di fare muro contro eventuali pressioni dell’esecutivo o del Parlamento. Si teme inoltre un drammatico abbassamento della qualità tecnica delle decisioni: l’autogoverno richiede competenze organizzative e di valutazione complesse che l’estrazione a sorte, per sua natura cieca alle reali capacità degli individui, non può in alcun modo garantire.
La sfida referendaria di marzo, dunque, non si gioca solo sull’architettura dei tribunali e sulle regole d’ingaggio dell’accusa, ma sull’idea intima di magistratura: un corpo burocratico amministrato in modo asettico e impiegatizio, oppure una comunità di giuristi che rivendica il diritto (e il dovere) di scegliersi i propri rappresentanti assumendosene tutte le responsabilità.




