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Dimissioni e “strategie”. Ma la legge va applicata!

- 17/02/2026
Scalinata di Palazzo dei Leoni
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Il Sindaco dimissionario Basile, con grave e colpevole ritardo e con un’interpretazione “elastica” della legge istitutiva dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, intende procedere alla nomina di un vicesindaco scelto fra i quattordici componenti del Consiglio Metropolitano.
Una figura che sarebbe stata necessaria fin dal momento dell’insediamento del Consiglio, così come previsto dalla legge, e non come “estrema ratio”, per attuare certe strategie politiche ed elettorali nella fase delle dimissioni che stanno per divenire irrevocabili. E il vicesindaco non sarà il nuovo “Sindaco Metropolitano” a tutti gli effetti, perché l’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2015 fa riferimento alla nomina di un vicesindaco in caso di assenza ed impedimento del Sindaco Metropolitano “in carica”, ma non fa riferimento alla fattispecie delle “dimissioni”. Per cui sarebbe, comunque, un ruolo con poteri limitati all’ordinaria amministrazione e alla convocazione e coordinamento del Consiglio Metropolitano, che rimane in carica.
Ma con le dimissioni del Sindaco del Comune di Messina e della Città Metropolitana dovrebbero “cessare” tutti gli incarichi fiduciari di collaborazione esterna affidati da Basile nei due Enti.
E ciò in base alla normativa vigente, quale il Testo Unico per gli Enti Locali, e alla giurisprudenza prevalente, per cui “gli incarichi fiduciari cessano automaticamente alla scadenza naturale del mandato del Sindaco, incluse le dimissioni”.
Di conseguenza decadono i Direttori Generali del Comune di Messina e della Città Metropolitana, che dovranno rinunciare ai loro corposi emolumenti che, con varie funzioni aggiuntive, superano i 150 mila euro annui, così come decadono i due Capi di Gabinetto, che hanno un trattamento economico equiparato ai Dirigenti.
E decadono anche tutti i numerosi consulenti ed esperti a pagamento con i soldi pubblici, fra cui anche la Presidente del movimento politico Sud Chiama Nord, con un compenso di 47 mila euro all’anno, e una miriade di incarichi e consulenze legali e di altra tipologia i cui compensi arrivano a centinaia di migliaia di euro.
Anche se l’articolo 12 della legge regionale n. 215 recita che “i rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore del 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina”.
E sempre secondo le normative in vigore, alla Città Metropolitana, in caso di dimissioni del Sindaco, cessano anche le funzioni dei Dirigenti nominati ex art. 110, con contratti a tempo determinato e senza selezione pubblica.
Queste sono le leggi vigenti che, in caso di una loro mancata applicazione nei due Enti, potrebbero fare avviare meccanismi di reazione ed iniziative da parte di cittadini o soggetti vari, quali ricorsi al TAR o richieste di intervento da parte dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali o del Prefetto, che ha anche la funzione di vigilanza sul “corretto funzionamento” degli Enti Locali, con imprevedibili conseguenze anche sull’ennesima fase per la Città di “gestione commissariale”.

Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “RispettoMessina”

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