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“Rinascimento Taormina”: La Corte dei Conti conferma la fondatezza delle nostre critiche circa la costituzione della partecipata “Equità Urbana S.p.A.” – IL PARERE INTEGRALE

- 04/08/2025
deluca taormina

Nota per la stampa del Gruppo Consiliare “Rinascimento Taormina”

Taormina, 4 luglio 2025 – A meno di un mese dall’inoltro, da parte del gruppo consiliare “Rinascimento Taormina”, di una segnalazione formale alla Corte dei Conti riguardo la sostenibilità, le criticità e i tanti dubbi di legittimità legati alla costituzione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale della società partecipata “Equità Urbana S.p.A”, la Sezione Controllo per la
Regione Siciliana della Corte, a seguito della richiesta dal Segretario Generale del Comune, ha emesso un corposo e articolato parere, nel quale, a chiare lettere e senza lasciare spazio a possibili interpretazioni, viene evidenziato che “…allo stato degli atti e in ragione delle osservazioni esposte in parte motiva, esprime parere parzialmente negativo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla deliberazione consiliare del Comune di Taormina n. 21 del 7 giugno 2025 concernente la costituzione di una società pubblica interamente partecipata dall’ente medesimo, in regime di in house providing, denominata “Equità Urbana S.p.A.”.

Dunque, quanto già criticamente evidenziato e denunciato in Consiglio Comunale dai consiglieri Luca Manuli e Nunzio Corvaia, riguardo “Equità Urbana S.p.A”, aveva un reale fondamento che ha trovato riscontro nel parere negativo della Corte dei Conti.
I consiglieri comunali di “Rinascimento Taormina”, hanno visto lontano ed in anticipo quello che oggi è da considerarsi, senza tema di smentita, l’infrangersi rovinoso, contro i solidi scogli della Corte dei Conti, della pseudo e copiosa, se non dispersiva e caotica, creatività amministrativa del Sindaco De Luca e della sua maggioranza.
“Abbiamo denunciato con largo anticipo ciò che oggi la Corte dei Conti mette nero su bianco – dichiara il consigliere Luca Manuli – cioè, la mancanza di una motivazione analitica, l’assenza di informazioni sul personale, la fragilità dei sistemi di governance: tutto ciò che avevamo segnalato è stato confermato”.
Infatti, il parere della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana rileva e sottolinea l’insufficienza dell’impianto motivazionale, l’assenza di dati concreti sul costo e la modalità di assunzione del personale e la necessità di chiarimenti sostanziali su aspetti centrali del progetto.
“Alla luce di quanto accertato, – osserva il consigliere Nunzio Corvaia – chi ha votato favorevolmente questa delibera, probabilmente con superficialità, non aveva approfondito sufficientemente lo studio degli atti. Tant’è che nessuna delle criticità evidenziate dalla Corte è emersa nel dibattito d’aula, facendo piuttosto emergere un problema politico, prima ancora che tecnico”.
“Noi, di “Rinascimento Taormina”, – conclude il Capogruppo Manuli – abbiamo scelto un’altra strada quella della lettura attenta degli atti, dell’analisi approfondita e della responsabilità istituzionale. I fatti ci danno ragione e dimostrano che un’opposizione attenta e preparata c’è e continuerà, come ha sempre fatto dall’inizio del mandato, a vigilare, a denunciare e a proporre, sempre a tutela dei cittadini e nell’interesse esclusivo della Città”.


Gruppo consiliare Rinascimento Taormina Luca Manuli – Nunzio Corvaia


Allegato: Parere società partecipate ex art. 5, comma 3, TUSP (d.lgs.175/2016) della Corte dei Conti – Sezione Controllo Regione Sicilia

Organo emittente: Sezione Controllo Regione Sicilia
Identificativo locale: SRCSIC/209/2025/PASP
Data pubblicazione: 01/08/2025
Tipo deliberazione: Pareri società partecipate ex art. 5, comma 3, TUSP (d.lgs.
175/2016)
Descrizione: Comune di TAORMINA (ME) – Richiesta di parere avanzata dal Segretario Generale del Comune – Costituzione della società di capitali denominata Equità Urbana s.p.a. – Trasmissione atto deliberativo e relativa documentazione allegata.
Deliberazione n. 209/2025/PASP
Sezione DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 30 luglio 2025 composta dai magistrati:
Paolo PELUFFO Presidente
Gioacchino ALESSANDRO Consigliere
Tatiana CALVITTO Primo Referendario – relatore
Antonio TEA Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO Primo Referendario


VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);
VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022;
VISTA la nota prot. n. 23816 datata 11 giugno 2025 del Comune di Taormina di trasmissione dell’atto deliberativo concernente la costituzione di società a
partecipazione pubblica, a norma dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, corredata dai
pertinenti allegati e acquisita in ingresso al prot. Cdc n. 4531 del 12 giugno 2025;
VISTA l’ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo n. 79 del 24 luglio 2025 di convocazione e composizione del Collegio per l’odierna camera di consiglio;
UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;
ha adottato la seguente DELIBERAZIONE
Ritenuto in FATTO
Con nota prot. n. 23816 datata 11 giugno 2025 (acquisita in ingresso al prot. Cdc n. 4531 del 12 giugno 2025), il Comune di Taormina ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa alla costituzione di una società pubblica interamente partecipata dall’ente medesimo e in regime di in house providing, denominata “Equità Urbana S.p.A.”, avente per oggetto sociale la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali, anche extratributarie, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale dell’ente locale partecipante, ai fini della pronuncia di questa Sezione di controllo disciplinata dall’art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo, “TUSP”).

corte dei conti
ROMA – CORTE DEI CONTIFOTO DI © FABIO FIORANI/SINTESIADMINISTRATIVE COURT


L’atto è corredato dalla seguente documentazione:

  • la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 7 giugno 2025, avente a oggetto la
    costituzione della predetta società e l’approvazione dello Statuto, della Relazione, del
    Business Plan e dello schema di Contratto di servizio;
  • l’Avviso di consultazione pubblica, a firma del Sindaco e del Segretario generale,
    pubblicato nelle forme di legge per 30 giorni consecutivi dal 30 aprile al 30 maggio 2025;
  • la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 28 aprile 2025, avente a oggetto la
    costituzione della società e l’approvazione dello Statuto, della Relazione, del Business
    Plan, dello schema di Contratto di servizio e dello schema di Avviso di consultazione
    pubblica;
  • la Relazione contenente la motivazione dell’operazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del
    TUSP;
    Pagina 2 di 34- lo schema di atto deliberativo, avente a oggetto la costituzione della società e
    l’approvazione dello Statuto, della Relazione, del Business Plan e dello schema di
    Contratto di servizio;
  • lo Statuto della società “Equità Urbana S.p.A.”;
  • il Contratto di servizio;
  • il Business Plan;
  • l’attestazione di mancata presentazione di osservazioni, opposizioni e/o proposte circa
    l’Avviso di consultazione pubblica, a firma del Segretario Generale;
  • il Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Taormina.
    La Sezione di controllo ha svolto un approfondimento istruttorio per l’acquisizione di
    circostanziati chiarimenti (note prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio 2025 e n. 5348 del 21
    luglio 2025), a cui è stato dato riscontro con note n. 35176 del 16 luglio 2025 e n. 35918
    del 21 luglio 2025, recanti la firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale
    (assunte in ingresso, rispettivamente, al prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025 e n. 5419
    del 22 luglio 2025).
    È invece rimasta inevasa l’ultima nota istruttoria, recante il termine di risposta alla data
    del 24 luglio 2025 (prot. Cdc n. 5388 del 21 luglio 2025).
    Considerato in
    DIRITTO
  1. Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di
    acquisto di partecipazioni ai sensi dell’art. 5 TUSP.
    1.1. L’art. 5, comma 3, del TUSP, nel testo vigente all’esito delle modifiche apportate
    dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
    mercato e la concorrenza 2021), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una
    società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso
    dall’Amministrazione pubblica procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a,
    TUSP) alla Corte dei conti, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione,
    delibera in ordine alla sua conformità rispetto alle previsioni contenute nei commi 1 e 2
    del medesimo articolo 5, nonché agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla
    sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di
    efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
    Il medesimo provvedimento deve essere contestualmente trasmesso all’Autorità garante
    della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti, solo “AGCM”), che può esercitare i poteri
    Pagina 3 di 34attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
    La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il
    prescritto termine di sessanta giorni, l’Amministrazione possa procedere alla
    costituzione della società o all’acquisto della partecipazione (art. 5, comma 3, TUSP).
    Il comma 4 dell’articolo in esame puntualizza che, in caso di parere in tutto o in parte
    negativo, l’Amministrazione pubblica, ove comunque interessata a procedere
    egualmente all’operazione societaria, sia tenuta a motivare analiticamente le ragioni per
    le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a darne pubblicità
    nel proprio sito internet istituzionale.
    Come precisato dalla magistratura contabile, nell’evenienza di una valutazione in tutto o
    in parte negativa «non è normativamente ammessa la possibilità di reiterare l’invio di
    analogo deliberato – eventualmente integrato o emendato – alla Corte contabile, bensì la
    sola possibilità per la stessa amministrazione pubblica di “procedere egualmente”
    all’acquisizione societaria, fermo l’obbligo della seconda di “motivare analiticamente le
    ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito
    internet istituzionale, a tali ragioni”» (SRC Molise, delib. n. 48/2023/PASP; in tal senso,
    anche SRC Toscana, delib. n. 162/2023/PASP e SRC Lombardia, delib. n. 56/2023/
    PASP).
    1.2. La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da
    parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n.
    19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la ratio nell’esigenza di sottoporre a
    scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la
    stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.
    Come ampiamente noto, infatti, l’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un
    soggetto pubblico attraverso gli istituti del diritto societario – sia in fase di creazione di
    un nuovo soggetto giuridico, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità
    già esistente – è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere
    pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di
    acquisire la veste di socio; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in
    attuazione la determinazione adottata in via amministrativa, attraverso gli strumenti del
    diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della
    partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).
    La funzione attribuita alla Corte dei conti in detta materia ed esplicata ai sensi dell’art. 5,
    comma 3, del TUSP trova collocazione proprio nel passaggio tra le due fasi
    (pubblicistica e privatistica) e interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per
    conseguire gli effetti finali ai quali è preordinato, necessita della stipulazione, a valle,
    dell’atto negoziale di costituzione della società o di acquisizione di una partecipazione.
    1.2.1. In ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in
    materia di partecipazioni pubbliche, è stata individuata la sussistenza di precisi
    presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano l’intervento della magistratura
    contabile.
    Pagina 4 di 34Con riferimento all’ambito soggettivo, il TUSP, attraverso il combinato disposto dell’art. 1,
    comma 1, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo «le
    amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
    2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e
    le autorità di sistema portuale».
    Quanto, invece, al presupposto oggettivo, l’art. 5, comma 3, del TUSP enuncia
    puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei
    conti, con specifico riferimento alla «costituzione di una società a partecipazione
    pubblica» (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) o
    all’«acquisto di partecipazioni, anche indirette» da parte di Amministrazioni pubbliche, in
    quanto provvedimenti idonei a determinare «la titolarità di rapporti comportanti la qualità
    di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
    amministrativi» (in tali termini è qualificata la “partecipazione” dall’art. 2, comma 1, lett. f,
    del TUSP).
    L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli
    atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti da quelli invece esclusi o,
    meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione ai fini dell’acquisizione del
    previsto parere preventivo. In particolare, la delineata procedura preliminare di
    valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie,
    quali quelle «di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento
    di capitale sociale quando non comporti[no] anche l’acquisto della posizione di
    socio» (SS.RR. delib. n. 19/2022/QMIG).
    1.2.2. L’art. 5, comma 4, del TUSP, inoltre, ripartisce la competenza all’esercizio della
    funzione tra le Sezioni riunite in sede di controllo («per gli atti delle amministrazioni dello
    Stato e degli enti nazionali»), le Sezioni regionali di controllo («per gli atti delle regioni e
    degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni
    pubbliche di autonomia aventi sede nella regione») e la Sezione controllo Enti («per gli atti
    degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del
    1958»).
    1.2.3. Circa i parametri del controllo sull’operazione societaria, occorre rammentare i
    vincoli tipologici e finalistici individuati dal legislatore, unitamente all’onere di analitica
    motivazione.
    Sotto il primo profilo, gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che «le
    amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche
    consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata,
    anche in forma cooperativa» (art. 3, comma 1, TUSP) e che «le amministrazioni pubbliche
    non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività
    di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
    proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza,
    in tali società» (art. 4, comma 1, TUSP), cui segue una specifica elencazione di attività
    entro il cui perimetro è consentito alle società pubbliche di operare (art. 4, comma 2,
    TUSP).
    Pagina 5 di 34Sotto il secondo profilo, il richiamo effettuato dall’art. 5, comma 3, del TUSP ai
    precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento
    adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine ai seguenti
    requisiti:
    a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate
    dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
    b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza
    economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata
    del servizio affidato;
    c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
    amministrativa;
    d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la
    disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
    Rimane fermo che la magistratura contabile debba valutare, a monte, che l’atto
    deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del
    TUSP.
    L’impianto normativo evidenzia, pertanto, come gravino sull’Amministrazione procedente
    gli indispensabili approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e la
    conseguente esplicitazione di tutti gli elementi (specialmente a carattere economico-
    finanziario) idonei a rendere possibile il vaglio di conformità dell’atto ai citati parametri
    normativi, in misura completa, adeguata e affidabile (SS.RR. delib. n. 16/2022/QMIG).
    Come chiarito in sede nomofilattica, nell’ambito in questione l’Amministrazione esercita
    un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, in quanto chiamata a fare
    applicazione di criteri, regole e canoni propri di conoscenze specialistiche diverse dalla
    scienza giuridica, richiamati in modo diretto dalle norme. Nello svolgimento della
    funzione di controllo, dunque, vengono in rilievo giudizi tecnici basati su competenze del
    settore aziendalistico e finanziario, caratterizzati da margini di opinabilità, in quanto non
    suffragati da scienze esatte o da relazioni universalmente accettate.
    Nel richiamare, inoltre, gli indirizzi giurisprudenziali in materia di scrutinio del potere
    amministrativo caratterizzato da discrezionalità tecnica, le medesime Sezioni riunite
    ricordano che, sebbene non sia esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto
    posti a fondamento del provvedimento, con estensione ai profili tecnici, ad ogni modo
    «quando […] siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo
    margine di opinabilità – come deve ritenersi nel caso delle nozioni di sostenibilità
    finanziaria e convenienza economica – detto sindacato, oltre che in un controllo di
    ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è
    limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini
    di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a
    quello dell’Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini» (SS.RR.
    Pagina 6 di 34delib. n. 16/2022/QMIG).
    1.2.4. Circa la possibilità di un approfondimento istruttorio nel corso della pendenza
    del termine per l’espressione del parere, nell’esercizio della propria nomofilachia la
    magistratura contabile ha statuito che «[o]ve la competente Sezione della Corte ritenga la
    documentazione trasmessa non completa o non chiara ovvero di dover acquisire ulteriori
    elementi al fine di valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge (in particolare, di
    sostenibilità finanziaria e di coerenza della scelta con i principi di efficacia, efficienze ed
    economicità) quest’ultima può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o delucidazioni;
    a tal fine, la Sezione individua i tempi di riscontro, che – per esigenze di compatibilità con
    la scadenza imposta alla Corte – possono essere di durata breve, vertendo su elementi
    informativi già a disposizione dell’Amministrazione procedente».
    1.3. Alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato, può procedersi allo
    scrutinio dell’atto deliberativo trasmesso dal Comune di Taormina, al fine di verificarne la
    conformità alle richiamate disposizioni, che concorrono a delineare il perimetro e
    l’oggetto della specifica funzione svolta da questa magistratura contabile.
  2. Profili di carattere soggettivo e oggettivo per l’attivazione della funzione di controllo e
    competenza della Sezione.
    Nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per l’attivazione della funzione di
    controllo da parte di questa Sezione regionale, nella considerazione che:
    · il soggetto giuridico procedente alla trasmissione è inequivocabilmente un ente locale
    ascrivibile al novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2, comma 1, TUSP);
    · l’atto deliberativo del Consiglio comunale di Taormina n. 21 del 7 giugno 2025 concerne
    la volontà dell’Ente di acquisire la qualità di socio attraverso la costituzione di un nuovo
    soggetto giuridico di diritto societario rientrante nel perimetro applicativo del TUSP (art.
    5, comma 1, TUSP);
    · questa Sezione di controllo ha competenza all’espressione del parere sugli atti degli
    enti locali aventi sede nel territorio della Regione siciliana (art. 5, comma 4, TUSP).
  3. Regole di competenza e procedurali (artt. 5 e 7 TUSP).
    Nel caso sottoposto all’esame di questa Sezione di controllo:
    · è stato rispettato il requisito della competenza dell’organo abilitato a esprimere la
    volontà dell’ente locale circa la costituzione della società a partecipazione pubblica (art.
    7, comma 1, lett. c, TUSP: «La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione
    pubblica alla costituzione di una società è adottata con: […] c) deliberazione del consiglio
    comunale, in caso di partecipazioni comunali»);
    · l’atto deliberativo è stato pubblicato sul sito dell’amministrazione pubblica partecipante
    Pagina 7 di 34(art. 7, comma 4, TUSP: «L’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali
    dell’amministrazione pubblica partecipante»). In particolare, esso reca l’attestazione del
    Segretario generale circa l’esecutività del provvedimento per decorrenza del termine di
    10 giorni dalla pubblicazione del medesimo nelle forme di legge ed è presente, altresì,
    sul sito istituzionale in apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente
    (Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico);
    · sullo schema di atto deliberativo sono state svolte forme di consultazione pubblica
    (art. 5, comma 2, TUSP: «Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a
    forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate»). Come da
    documentazione pervenuta in allegato, infatti, tale schema, corredato degli atti
    fondamentali, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 30 aprile al 30 maggio
    2025 e non è stato seguito da osservazioni, opposizioni e/o proposte, come da
    attestazione a cura del Segretario generale.
  4. Vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e teleologici (art. 4 TUSP). I profili della società in
    house (art. 16 TUSP).
    4.1. Per il costituendo soggetto giuridico denominato “Equità Urbana” è stata prevista
    la forma della società per azioni (art. 1 Statuto), con capitale sociale di euro 500.000 (art.
    8 Statuto), superiore al minimo legale richiesto dall’art. 2327 c.c., nel rispetto del vincolo
    tipologico imposto dalla disciplina speciale sulle società a partecipazione pubblica (art.
    3, comma 1, TUSP: «Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a
    società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a
    responsabilità limitata, anche in forma cooperativa»).
    La sua durata è determinata in anni 30, fino al 31 dicembre 2055 (art. 6 Statuto).
    Né l’atto deliberativo né la documentazione in allegato esplicitano le ragioni sottese alla
    scelta, da un lato, per il modello societario nella forma della società per azioni e,
    dall’altro, per il periodo temporale lungo il quale dovrà svolgersi l’attività d’impresa.
    Ponendosi sulla medesima linea delle analoghe osservazioni – non ostative
    all’espressione del parere di conformità – formulate dalla magistratura contabile
    nell’esercizio della funzione (SS.RR. delib. n. 5/2024/PASP), questo Collegio rammenta
    che gli aspetti fondamentali delle scelte negoziali adottate dall’amministrazione, anche
    con riferimento alla forma societaria e alla durata, dovrebbero trovare idonea
    esternazione al fine di indicarne la coerenza rispetto alle specifiche finalità perseguite e
    alle attività costituenti l’oggetto sociale.
    4.2. In ordine all’oggetto sociale, lo Statuto articola il seguente campo di azione del
    nuovo soggetto giuridico (art. 4, comma 1): «La società ha per oggetto la gestione dei
    servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre
    entrate patrimoniali anche extratributarie e delle attività connesse, complementari,
    accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e
    patrimoniale anche tramite le attività di seguito indicate:
    Pagina 8 di 34a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed
    endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti alle attività di accertamento e
    riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse,
    propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
    b) gestione diretta dell’attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle
    entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con lo svolgimento di tutte le attività
    connesse e/o propedeutiche e/o complementari, nessuna esclusa;
    c) attività necessaria all’insinuazione nelle procedure concorsuali a tutela dell’Ente;
    d) eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate
    tributarie di pertinenza dell’ente locale, comprese tutte le attività riguardanti la
    predisposizione di rendicontazioni e/o certificazioni previste dalla normativa o comunque
    richieste da altre amministrazioni, enti o organismi di controllo».
    Il Collegio osserva che il perimetro delle predette attività, incentrate sulle diverse fasi del
    ciclo di acquisizione delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente partecipante
    (accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva), è tale da intercettare
    le funzioni fondamentali dell’ente locale, quali individuate – in attuazione dell’art. 117,
    secondo comma, lett. p), Cost. – dall’art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lettere a
    («[…] gestione finanziaria e contabile […]») e f («riscossione dei […] tributi» relativi al
    servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani).
    Proprio in riferimento alla materia della fiscalità locale, peraltro, l’ordinamento contempla
    una specifica norma autorizzativa all’esternalizzazione della funzione di accertamento e
    riscossione dei tributi locali. Al riguardo, infatti, deve essere ricordato l’art. 52, comma 5,
    lett. b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare sul
    riordino dei tributi locali, annovera, tra le diverse modalità di esercizio della funzione,
    anche il suo affidamento nelle forme della società a capitale interamente pubblico,
    operante nel rispetto dei requisiti dell’in house providing e con il limite dello svolgimento
    dell’attività nell’ambito territoriale di competenza dell’ente controllante.
    In proposito, la magistratura contabile ha già avuto modo di esprimersi circa la stretta
    pertinenza dell’attività in questione al perimetro teleologico delineato dal regime
    vincolistico presente all’interno del TUEL (cfr. SRC Campania, delib. n. 57/2018/PAR, che
    ha espresso parere affermativo circa il quesito posto da un ente locale se «la riscossione
    e la gestione dei tributi locali possa rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 4 comma 2 lett.
    a) e/o lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con la possibilità di una
    costituzione in house da parte di un Comune, se del caso anche per conto di altri Enti
    locali»).
    4.3. Conclusivamente sul punto, nella fattispecie sottoposta all’esame – fatte salve le
    osservazioni che saranno svolte in seguito (infra, §§ 4.4.7.1. e 4.4.7.2.) – ricorre il
    duplice requisito finalistico richiesto dalla speciale normativa in materia di società a
    partecipazione pubblica, sia con riferimento al vincolo generale “di scopo”, consistente
    nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità
    Pagina 9 di 34istituzionali dell’amministrazione (art. 4, comma 1, TUSP), sia con riguardo a quello
    specifico “di attività”, vertendosi nell’ambito dell’autoproduzione di beni o servizi
    strumentali all’ente (art. 4, comma 2, lett. d, TUSP).
    4.4. Sotto il profilo tipologico, il costituendo nuovo soggetto giuridico è qualificato
    come società “in house”
    .
    4.4.1. Come è noto, l’in house providing si ascrive a un modello organizzativo di
    gestione diretta di un pubblico servizio o di una attività strumentale, realizzato mediante
    il ricorso a un ente che, sebbene distinto da una pubblica amministrazione sul piano
    formale, nella sua essenza è equiparabile a un prolungamento organizzativo di
    quest’ultima.
    Originariamente coniato a livello pretorio dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di
    giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal), con il precipuo intento di
    coniugare il principio di auto-organizzazione delle autorità pubbliche con la tutela della
    concorrenza nell’ambito dei contratti pubblici concernenti l’affidamento di lavori,
    l’acquisizione di forniture o la prestazione di servizi, ove stipulati con un soggetto
    societario formalmente distinto dall’ente pubblico affidante, l’istituto in questione ha
    assunto una precisa configurazione anche sul piano normativo.
    Nello specifico, l’art. 12 della Direttiva UE n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 in materia
    di pubblici appalti ne tratteggia i caratteri distintivi, richiedendo cumulativamente il
    soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) l’esercizio da parte dell’amministrazione
    aggiudicatrice di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) lo
    svolgimento, in misura superiore all’80%, delle attività della persona giuridica controllata
    in favore dall’amministrazione aggiudicatrice esercitante il controllo; c) l’assenza di
    partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezionale di «forme di partecipazione di
    capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni
    legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza
    determinante sulla persona giuridica controllata». Analoghe disposizioni sono state poste
    anche per i contratti di concessione e per le procedure di appalto nei c.d. settori speciali
    (cfr., rispettivamente, l’art. 17 della Direttiva UE n. 2014/23/UE e l’art. 28 della Direttiva
    UE n. 2014/25/UE).
    Il diritto interno ha conseguentemente declinato i requisiti imposti dal diritto
    sovranazionale negli ambiti di disciplina caratterizzanti sia le partecipazioni societarie
    detenute dalle amministrazioni pubbliche sia la contrattualistica pubblica. A tal riguardo,
    rilevano, rispettivamente, l’art. 2, comma 1, lett. o), e l’art. 16 del TUSP nonché l’art. 7 e
    l’allegato I.1 – art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
    Codice dei contratti pubblici.
    Sul piano organizzativo, la previsione di intensi e penetranti poteri di gestione da parte
    del socio pubblico nella forma del controllo analogo introduce elementi di disciplina a
    forte connotazione pubblicistica, deviando dai consueti modelli societari operanti sul
    piano civilistico.
    4.4.2. Questo Collegio rileva che, in linea generale e seguendo l’approccio
    Pagina 10 di 34maggiormente seguito in sede di esercizio del controllo ai sensi dell’art. 5 del TUSP, la
    cognizione della magistratura contabile non è stata estesa sino alla verifica
    dell’esistenza in concreto dei requisiti per procedere all’affidamento in house, al fine di
    scongiurare eventuali interferenze con le valutazioni che, in caso di contenzioso e
    nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo potrebbe essere
    chiamato a compiere, così circoscrivendo la propria valutazione all’esistenza o meno di
    adeguata e razionale motivazione a sostegno della scelta effettuata, secondo i
    parametri individuati dall’art. 5, comma 3, del TUSP (in tal senso, SRC Liguria, delib. n.
    128/2023/PASP; SRC Lombardia, delib. n. 209/2022/PASP e n. 161/2022/PAR).
    4.4.3. Nel rinviare, pertanto, ai successivi paragrafi per i profili concernenti
    l’assolvimento degli oneri motivazionali nella fattispecie in esame, in questa sede ci si
    limiterà a porre in evidenza taluni aspetti della disciplina statutaria della costituenda
    società in cui sono enunciati i profili dell’in house providing.
    4.4.4. La totalità e l’esclusività della partecipazione pubblica del socio unico Comune di
    Taormina sono espresse nell’art. 1 dello Statuto e, successivamente, declinate in termini
    di intrasferibilità delle azioni a soggetti privati (artt. 8 e 10).
    In diverse proposizioni contenute nel testo è, comunque, contemplata l’ipotesi di un
    possibile successivo ingresso di altre amministrazioni pubbliche. A titolo
    esemplificativo, possono richiamarsi le disposizioni concernenti: l’istituzione di sedi
    operative presso «ciascun ente locale successivamente partecipante», oltre quella legale
    fissata presso il Comune di Taormina (art. 2); lo svolgimento delle attività previste nel
    perimetro dell’oggetto sociale anche verso altri «enti pubblici soci» (art. 4); il domicilio
    (art. 7); gli eventuali aumenti di capitale (art. 8); la partecipazione nell’Assemblea e i
    poteri decisionali (artt. 14-18); l’esercizio del controllo analogo (art. 25); etc.
    Sotto tale profilo, il Collegio rammenta che l’eventuale futuro ingresso di nuovi soci nella
    compagine sociale comporta l’attivazione della funzione di controllo di questa
    magistratura contabile nelle forme e nei modi previsti dall’art. 5 del TUSP.
    4.4.5. In ordine al controllo analogo, l’art. 25 dello Statuto articola la disciplina sulle
    modalità con cui il Socio pubblico eserciterà il controllo strategico, gestionale,
    economico e finanziario, attraverso il riconoscimento di più ampi e incisivi poteri rispetto
    a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all’organo assembleare, negli ambiti
    essenziali della vita della società.
    A titolo meramente esemplificativo:
    · il socio pubblico, attraverso i propri strumenti di programmazione, definirà
    preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a
    cui dovrà tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico,
    finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi esternati dall’Ente proprietario
    secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati;
    · nell’ambito dell’Assemblea ordinaria, saranno assunte – tra le altre – le decisioni
    Pagina 11 di 34concernenti la programmazione annuale e pluriennale, inclusi gli investimenti, gli assetti
    macro-organizzativi, le piante organiche, le assunzioni e le politiche del personale;
    · un ufficio di controllo interno deputato a collaborare con le strutture di controllo del
    Socio pubblico dovrà riscontrare tempestivamente le richieste da quest’ultimo
    provenienti e trasmettere periodicamente relazioni sulla regolarità e sull’efficienza della
    gestione.
    4.4.6. Con riferimento al requisito della prevalenza dell’attività, nel richiamare le
    previsioni dell’art. 16, comma 3, del TUSP, l’art. 4, comma 8, dello Statuto prescrive che
    «oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello
    svolgimento dei compiti affidati alla Società dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci».
    Deve ricordarsi, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del TUSP, per le società in
    house sussiste l’obbligo dell’esclusività dell’oggetto sociale quale descritto dalla
    medesima disposizione alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.
    4.4.7. In ragione dei profili evidenziati, il Collegio muove le seguenti osservazioni in
    relazione a talune statuizioni contenute nello Statuto.
    4.4.7.1. In primo luogo, potrebbe presentarsi estranea alla natura esclusiva delle attività
    puntualmente descritte nell’oggetto sociale (che, come già indicato, sono strettamente
    strumentali alle funzioni fondamentali dell’ente) la possibilità – prevista dall’art. 4,
    comma 6, dello Statuto – che la società conceda «fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie
    reali, anche a favore di terzi, società od enti controllate e/o collegate per le obbligazioni
    connesse allo svolgimento dell’attività sociale», sebbene essa sia descritta come
    esercitabile «in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale».
    Nell’assenza di esemplificazioni ricavabili dal complesso della documentazione
    pervenuta, non appare immediatamente intellegibile la ragione per la quale – al di fuori
    delle obbligazioni contratte nell’interesse della società e per il perseguimento delle
    proprie finalità – il patrimonio sociale potrebbe essere esposto a eventuali pregiudizi allo
    scopo di fornire garanzia all’adempimento di obbligazioni di indeterminati soggetti terzi
    e al verificarsi di circostanze genericamente connesse all’attività sociale.
    4.4.7.2. Suscita qualche profilo di perplessità, attesa la carenza di esemplificazioni
    ricavabili dal compendio documentale a corredo dell’atto deliberativo, la previsione circa
    la possibile costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell’art.
    2447-bis c.c. e seguenti (art. 12 Statuto), specialmente ricordando che la segregazione
    patrimoniale non dovrebbe ridondare in pregiudizio né al vincolo teleologico che connota
    lo svolgimento dell’attività della società in mano pubblica, né alle modalità di esercizio
    del necessario controllo analogo, né, infine, alla generica garanzia costituita dall’intero
    patrimonio sociale per i crediti eventualmente vantati dal Socio pubblico in relazione al
    compimento degli atti da parte della società.
    4.4.7.3. Si rileva infine che, in linea generale, la previsione di una durata pluriennale della
    società deputata allo svolgimento esclusivo di attività strumentali all’ente pubblico non
    Pagina 12 di 34costituisce base giuridica atta a legittimare – per ciò solo – affidamenti di pari
    lunghezza.
    In proposito, il Collegio si limita a richiamare alcune recenti segnalazioni dell’AGCM sulle
    criticità che potrebbero sorgere in ordine a modalità negoziali (tra cui, anche rinnovi e
    proroghe contrattuali) idonee a porre in essere affidamenti diretti di natura
    sostanzialmente indeterminata (AS2084 del 30 maggio 2024 “Comune di Torino –
    Ricognizione SPL 2024”; AS1945 del 5 dicembre 2024 “Comune di Chieti – Rinnovo
    affidamento in house del servizio di riscossione tributi”).
  5. Gli oneri motivazionali (art. 5 TUSP): ragioni e finalità della scelta per il
    perseguimento dei propri scopi istituzionali.
    5.1. L’atto deliberativo trasmesso alla Sezione di controllo è corredato da una Relazione
    recante i diversi singoli passaggi logici in cui, in linea generale, occorre articolare la
    motivazione analitica imposta dall’art. 5 del TUSP, quale onere gravante
    sull’Amministrazione interessata all’operazione.
    In questo paragrafo e in quelli a seguire, si procederà all’esposizione degli aspetti
    essenziali concernenti i presupposti a fondamento del provvedimento in esame e i
    relativi accertamenti istruttori, al fine di verificare «la completezza e l’adeguatezza degli
    approfondimenti condotti dall’Amministrazione, anche in ragione della complessità
    dell’operazione sottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e attendibilità delle stime
    effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e
    compatibilità delle conclusioni cui perviene l’Amministrazione» (SS.RR. delib. n. 16/2022/
    QMIG).
    5.2. L’attività finanziaria del Comune di Taormina, sotto il profilo della regolare e
    tempestiva acquisizione delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie), risente – al
    pari della vasta platea degli enti locali dell’Italia meridionale (sul punto, IFEL, Indagine
    conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli organizzativi per la gestione delle
    entrate, dicembre 2024) – di molteplici fattori di vulnerabilità, che, nel recente passato,
    hanno contribuito in maniera determinante alla situazione di dissesto finanziario
    dell’Ente (cfr. Relazione, paragrafo 1 – Situazione funzionale in cui versa il servizio tributi
    del comune di Taormina).
    Sul piano generale, la persistenza di rilevanti fattori ostativi al pieno dispiegarsi della
    capacità di riscossione degli enti locali della Regione siciliana è stata oggetto delle
    recenti analisi di questa Sezione di controllo, la quale ha realizzato un focus sugli indici
    del minore rapporto tra riscossioni e accertamenti rispetto agli altri contesti regionali,
    determinante un gap di euro 244 pro-capite a fronte della media nazionale di euro 159 e
    un divario negli incassi delle entrate di quasi un miliardo di euro nel 2023 (cfr. SRC
    Sicilia, delib. n. 319/2024/GEST, Indagine Referto “Finanza locale siciliana 2024”).
    Come esplicitato dal Comune di Taormina, sebbene la suddetta procedura di dissesto
    abbia trovato completamento in tempi inferiori a quelli ordinari (luglio 2021-ottobre
    2024), permangono diffuse carenze organizzative e operative nell’ambito degli Uffici
    adibiti alla funzione di gestione e riscossione delle diverse entrate, specialmente in
    Pagina 13 di 34ragione della insufficienza di personale in proporzione alle molteplici attività necessarie
    al raggiungimento di adeguati standard di efficienza ed efficacia del servizio (tra cui,
    informatizzazione dei fascicoli di ciascun contribuente, attività esterne di verifica,
    incrocio dei dati, solleciti, controllo degli incassi, assistenza continua all’utenza, etc.), dei
    limiti alla capacità assunzionale previsti nella vigente normativa e della mancanza di
    profili professionali adeguati rispetto alla complessità tecnica della materia (fattore
    generatore di contenziosi e, spesso, anche di interventi in autotutela sui provvedimenti
    adottati, a seguito del successivo riscontro di vizi inficianti la legittimità).
    In base al corrente modello organizzativo, l’Ente è, altresì, ben lontano dal garantire il
    rispetto di taluni fondamentali obblighi di servizio imposti dalla legge (a titolo
    esemplificativo: adozione della Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato; rispetto
    della cadenza trimestrale della fatturazione richiesta da ARERA; aggiornamento annuale
    dei valori delle aree edificabili ai fini IMU; attivazione del Bonus Idrico previsto per le
    utenze domestiche in condizioni di disagio economico, etc.).
    Peraltro, tali profili di criticità risultano amplificati dalla circostanza che l’attuale assetto
    organizzativo è calibrato sulle dimensioni di un Comune di circa 10.000 abitanti, ma che,
    tuttavia, presenta una forte vocazione turistica, con la conseguenza che insistono sul
    territorio continui e copiosi flussi di visitatori (quasi un milione e 200 mila nel 2023) e un
    abbondante numero di strutture alberghiere e ricettive (per circa 16 mila posti letto),
    circostanze che, nell’insieme, influiscono sulla ridotta capacità di riscossione rispetto al
    potenziale volume delle entrate proprie, certamente non comparabile a quello di un altro
    ente locale di pari densità demografica.
    Come evidenziato dal Comune di Taormina, l’inadeguatezza organizzativa interna ha
    riproposto, in plurime circostanze, la necessità del ricorso all’affidamento esterno di
    importanti servizi strumentali di supporto all’attività di acquisizione dei tributi e delle
    entrate patrimoniali, spesso in maniera frammentaria e con gravi ripercussioni in termini
    di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
    5.3. Dall’esame degli schemi finali della rendicontazione finanziaria relativa
    all’esercizio 2024, emerge il dato medio di circa il 59% di riscossioni in c/competenza e
    di circa il 45% in c/residui, determinante il progressivo incremento dell’importo
    complessivo dei residui attivi totali e, conseguentemente, anche della misura
    dell’accantonamento dei crediti nel FCDE (pari, in valori assoluti, a euro 22.934.760,26 a
    chiusura del 2024, in crescita rispetto al valore di euro 18.594.478,36 del 2023), ragion
    per cui è stata necessariamente sterilizzata la possibilità dell’impiego di importanti
    risorse finanziarie in luogo della loro destinazione a spese per i fondamentali servizi a
    beneficio della collettività (cfr. Relazione, paragrafo 4.1 – Analisi dei risultati conseguiti
    nella gestione 2024).
    5.4. Al di là dell’attuale ridotta capacità di gettito in relazione alle entrate
    effettivamente registrate nei propri documenti contabili, il Comune, con riferimento a
    ciascun principale tributo e ai maggiori proventi di carattere extrapatrimoniale, ha
    effettuato uno studio particolareggiato volto alla stima della potenziale perdita di gettito
    (c.d. tax gap), in modo da individuare puntualmente tutte le indispensabili attività
    conoscitive che potrebbero concorrere all’emersione di nuove e ulteriori basi imponibili,
    Pagina 14 di 34attualmente ignorate dall’Ente a causa delle lacune informative caratterizzanti la
    corrente attività di accertamento (cfr. Relazione, paragrafo 2 – Studi Tax Gap principali
    imposte, necessità di creazione banca dati unica finalizzata all’accertamento, alla
    riscossione delle entrate ed all’erogazione dei servizi al cittadino).
    Dalle azioni da porre in campo descritte all’interno della Relazione, orientate anche a
    realizzare il beneficio di una maggiore equità fiscale tra i contribuenti, il Comune ha
    stimato il potenziale incremento di gettito, da un lato, in euro 17.787.376 con riferimento
    alle previsioni degli accertamenti nel triennio di vigenza del bilancio 2025-2027, e,
    dall’altro lato, in euro 43.957.815 per le entrate non prescritte maturate nel quinquennio
    antecedente (2020-2024), al netto delle sanzioni (indicate in ulteriori euro 13.187.345).
    Nella prospettazione dell’Ente, gli accertamenti potenziali potrebbero pervenire al
    complessivo ammontare di euro 61.745.191.
    Lo studio in questione, infine, si sofferma sui fabbisogni in termini di giornate di lavoro
    (13.230 giornate lavorative suddivise in 3 anni), figure professionali (n. 22) e costo
    complessivo (euro 2.108.100), per la realizzazione delle singole azioni volte a colmare le
    lacune in termini di divario impositivo, insistendo sulla circostanza che il recupero della
    perdita di gettito necessiterebbe di un impiego di risorse economiche per il
    raggiungimento di un migliore risultato in ordine all’acquisizione delle entrate spettanti.
    5.5. In definitiva, la citata Relazione illustra con ampiezza di elementi descrittivi e
    informativi il complesso delle circostanze di fatto e le valutazioni circa le fondamentali
    esigenze dell’azione amministrativa da soddisfare, con ciò assolvendo all’onere di
    motivazione circa le “ragioni e le finalità” sottese all’atto deliberativo all’esame.
  6. Gli oneri motivazionali (art. 5 TUSP): convenienza economica della scelta, anche in
    rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, e compatibilità con i principi di
    efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
    6.1. La direzione verso cui devono essere orientati gli imprescindibili oneri
    motivazionali si muove nel senso della necessaria esternazione dei presupposti che
    abbiano determinato l’amministrazione a selezionare – specialmente sotto il profilo
    della convenienza economica – la soluzione della costituzione della società in luogo
    della gestione diretta del servizio pubblico o dell’attività strumentale oppure della sua
    esternalizzazione in affidamento ad altri soggetti presenti sul mercato.
    Ripercorrendo l’impostazione seguita dalla magistratura contabile in ordine alla funzione
    di controllo sulla costituzione di una società in mano pubblica o sull’operazione di
    acquisizione di una partecipazione, occorre rilevare come «la valutazione di convenienza
    economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione
    rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del
    corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al
    primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo
    strumento societario […] anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi
    di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo
    profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà
    Pagina 15 di 34avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta
    oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade
    siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle
    singole soluzioni possibili» (SS.RR. delib. n. 16/2022/QMIG).
    Ai fini della valutazione del parametro della convenienza economica, dunque, lo scrutinio
    dell’atto deliberativo non si riduce alla dimostrazione di redditività dell’investimento nella
    prospettiva lucrativa (SS.RR. delib. n. 21/2024/PASP) ma implica che l’istruttoria
    dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti
    dalle varie possibili forme di gestione, tenendo conto della qualità del servizio erogato e
    del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento,
    mediante una comparazione tra i costi e i benefici di ciascuno di essi.
    Tali proposizioni meritano di essere coordinate rispetto alla normativa in materia di
    public procurement.
    Sotto tale profilo, rileva l’art. 7 del Codice dei contratti pubblici che, nell’enunciare il
    fondamentale principio di auto-organizzazione amministrativa di derivazione eurounitaria
    (cfr. art. 2 della Direttiva UE n. 2014/23/UE), nel confronto con la pregressa esperienza
    accolta dalla disciplina interna sino al 2023, ha affrancato la scelta dell’amministrazione
    pubblica per l’affidamento in house dall’obbligo di dimostrare la situazione di “fallimento
    del mercato”. La disposizione in questione, che si ricollega ai principi della fiducia e del
    risultato, si muove nella direzione di un maggiore allineamento del diritto nazionale
    all’ordinamento dell’Unione europea così da superare l’opzione fortemente restrittiva del
    d.lgs. n. 50 del 2016 (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Relazione sullo Schema definitivo
    di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
    78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”).
    Nel novellato contesto normativo, la parità tra ricorso al mercato e auto-produzione è
    comunque soltanto tendenziale in quanto – a differenza della selezione di un operatore
    in regime di concorrenza – l’opzione per l’affidamento in house deve rinvenire una
    giustificazione espressa.
    Ad ogni modo, l’onere della motivazione patisce un’attenuazione in termini di
    semplificazione per l’ipotesi di prestazioni strumentali, atteso che il comma 2 della
    disposizione in commento, secondo periodo, prescrive che «[i]n caso di prestazioni
    strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei
    vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I
    vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli
    standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza,
    con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in
    mancanza, con gli standard di mercato».
    6.2. Con riguardo all’attuale modello gestionale della propria attività finanziaria
    connessa al ciclo delle entrate, caratterizzato da una natura mista in ragione del
    simultaneo impiego di risorse umane interne e dell’affidamento a imprese terze di talune
    prestazioni strumentali di supporto e di riscossione coattiva, l’Amministrazione
    comunale muove dall’analisi della propria ultima performance finanziaria (supra, §§ 5.3.
    Pagina 16 di 34e 5.4.) per sostenere che gli attuali indici di riscossione, seppur incrementati nel corso
    dell’ultimo periodo, risentano dell’influenza di fenomeni di inefficienza e inefficacia del
    servizio complessivamente inteso.
    6.2.1. Con riguardo alle riscossioni concernenti le entrate di competenza dell’esercizio,
    è posto in rilievo come la misura percentuale conseguita (circa il 59%) è stata diretta
    conseguenza del principio dell’autoliquidazione, secondo il quale gli accertamenti di
    bilancio sono operati, per taluni tributi (quali, IMU, CUP e Imposta di soggiorno), in base
    ai versamenti spontaneamente effettuati dai contribuenti (c.d. accertamento per cassa).
    L’intervento dell’Ente è limitato alla sola fase di controllo ed eventuale contestazione
    delle violazioni commesse, ma soltanto una minima parte di tali versamenti e delle
    sottostanti dichiarazioni è stata oggetto di effettiva verifica, con ciò sostanzialmente
    alimentando vaste porzioni di evasione tributaria, impossibili da captare in assenza di
    capillari strumenti di presidio.
    L’entità degli incassi in conto residui (circa il 45%), che origina da vistose carenze nella
    regolarità e tempestività nella riscossione coattiva, è tale da alimentare lo stock dei
    crediti con ripercussioni sulla possibilità di fare affidamento su risorse certe e stabili per
    l’erogazione dei servizi fondamentali. L’allungamento dei tempi e la farraginosità delle
    procedure seguite genera contenziosi, attenua la compliance del contribuente e
    accresce i rischi di insolvenza del debitore moroso, nei confronti del quale la debole
    risposta dell’azione amministrativa frustra ogni effetto di deterrenza e,
    conseguentemente, lo stimolo verso comportamenti virtuosi.
    6.2.2. Nell’esperienza dell’Ente, il ricorso a una molteplicità di affidamenti a terzi per
    sopperire alle carenze organizzative interne, effettuati in maniera frammentaria e non
    coordinata tra loro (società informatiche per banche dati, società di accertamento per
    singoli tributi, legali esterni per i contenziosi, etc.), ha comportato un aggravio di spese, a
    causa della duplicazione di funzioni e costi fissi ripetuti (ogni diverso fornitore applica
    un proprio aggio/compenso, infrastrutture separate, personale duplicato), senza
    determinare miglioramenti decisivi in termini di efficienza e di efficacia nell’acquisizione
    delle entrate.
    Sotto tale ultimo profilo, la citata Relazione si sofferma specificamente sui risultati
    recentemente conseguiti all’esito dell’affidamento dell’attività di riscossione coattiva
    dell’agente di riscossione So.Ge.R.T. S.p.A. con riferimento alle entrate tributarie iscritte
    a ruolo e a rischio prescrizione (nello specifico, IMU – anni 2012/2016; TARI – anni
    2014/2016; ICP – anno 2014; Imposta di soggiorno – anno 2013; TASI – anno 2014).
    Il Comune, illustrati i dati della rendicontazione per ciascun carico affidato, conclude che
    la gestione è stata caratterizzata da risultati solo parzialmente soddisfacenti, in quanto a
    fronte di oltre euro 13 milioni di crediti affidati, poco più di un quarto è stato
    effettivamente incassato in quasi tre anni di attività (per la precisione euro 3.541.996,54,
    con una performance finale del 26,82% sui 36 mesi di durata dell’affidamento), con
    importanti differenze in termini di efficacia dell’attività di riscossione in rapporto ai
    singoli tributi trattati. Tra le principali problematiche, l’Ente annovera: la bassa
    percentuale di riscossione per la TARI, l’assenza di incassi per intere annualità e le alte
    percentuali di sgravio.
    Pagina 17 di 34Il costo del servizio è stato di euro 177.099,83, calcolato nella misura dell’aggio del 5%
    sul totale del riscosso.
    6.2.3. Sul piano dei costi complessivi, il descritto modello gestionale con natura mista
    (gestione diretta e supporto esterno) – che ha operato con effetti limitati in termini di
    efficienza ed efficacia, come da dati della rendicontazione finanziaria sulla riscossione –
    ha gravato sul bilancio dell’esercizio 2024 per euro 646.148, di cui euro 215.956 per costi
    del personale (n. 9 risorse interne), euro 289.460 per beni e servizi affidati all’esterno,
    euro 90.000,00 per spese legali ed euro 50.732 per costi di spedizione postale.
    6.2.4. La Relazione, infine, pone in evidenza come la possibilità di avvalersi di Agenzia
    delle Entrate – Riscossione (art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
    convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) riguarderebbe un
    segmento delle attività concernenti le proprie entrate (ossia, la riscossione spontanea e
    coattiva), mentre l’intendimento del Comune è il complessivo potenziamento dell’intero
    ciclo, a partire dalle azioni occorrenti all’emersione delle basi imponibili e dei
    contribuenti non censiti.
    6.3. Nella prospettiva indicata dal Comune di Taormina, l’affidamento integrale di tutte
    le fasi che caratterizzano l’intero procedimento di gestione delle entrate a un operatore
    esterno implicherebbe la rinuncia all’esercizio di un controllo diretto su una funzione
    strategica della propria attività finanziaria.
    A giudizio dell’Ente, invece, la soluzione per l’affidamento in house sarebbe tale da
    coniugare allo stesso tempo i vantaggi dell’esternalizzazione (flessibilità operativa,
    personale specializzato, strumenti innovativi) con quelli del controllo pubblico (indirizzo
    strategico da parte dell’amministrazione, allineamento alle politiche fiscali comunali,
    possibilità di intervenire sulle priorità di accertamento).
    In termini di opportunità nel lungo periodo, l’opzione è prospettata quale preferibile in
    quanto crea un patrimonio di competenze e banche dati che resta in ambito pubblico,
    riducendo la dipendenza futura da consulenti esterni e generando know how replicabile
    per altri enti locali, che potrebbero o aderire alla compagine sociale o convenzionarsi,
    affidando, a loro volta, il servizio di riscossione ed accertamento.
    6.4. Quanto al profilo della convenienza economica, la Relazione, riportandosi al valore
    complessivo delle somme potenzialmente oggetto di accertamento in relazione alle
    attività che la nuova società dovrebbe realizzare nei primi tre anni dall’avvio per
    recuperare il tax gap (supra, § 5.4.), stima che, già solo una percentuale del 10% di
    maggiori riscossioni (pari a un incremento delle risorse finanziarie accertabili di oltre 4
    milioni per i crediti non prescritti relativi al periodo 2020/2024 e di 1,7 milioni per le
    entrate a regime nel triennio 2025/2027), sarebbe in grado di far rientrare il Comune
    dall’impegno economico iniziale per l’avviamento della società e di sostenere il
    raggiungimento dell’equilibrio economico entro il terzo anno successivo alla data di sua
    costituzione (periodo 2025/2027).
    Come si vedrà anche nel prosieguo della trattazione nei punti di analisi pertinenti alla
    sostenibilità finanziaria, infatti, il Comune dovrà conferire euro 500.000 in capitale
    Pagina 18 di 34sociale, ed euro 3 milioni in trasferimenti (euro 600.000 nel 2025 ed euro 1.200.00 per
    ciascun esercizio 2026 e 2027), per un costo totale dell’operazione di euro 3.500.000.
    6.5. La Sezione ha espresso al Comune di Taormina l’esigenza di acquisire specifici
    elementi di informazione sotto due ordini di profili (nota istruttoria prot. Cdc n. 5189 del
    11 luglio 2025).
    6.5.1. Innanzitutto, è stato chiesto se le attività che saranno svolte dalla costituenda
    società costituiscano o meno duplicazione di analoghe prestazioni già espletate da altri
    organismi partecipati dal Comune.
    L’Ente ha replicato che le attività concernenti il ciclo delle proprie entrate saranno
    interamente affidate alla nuova società in house e che, pertanto, non vi saranno
    sovrapposizioni (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025).
    6.5.2. In secondo luogo, è stato chiesto se le attività che saranno svolte dalla
    costituenda società comportino o meno duplicazione di analoghe prestazioni già
    affidate ed eventualmente espletate da professionisti esterni o da operatori economici
    nel periodo antecedente all’atto deliberativo del Consiglio comunale n. 21 del 7 giugno
    2025, tese al corretto censimento dei contribuenti, delle basi imponibili, dell’invio di atti
    di accertamento e dell’avvio delle riscossioni coattive necessari al recupero del tax gap
    indicati all’interno del Business Plan.
    Posto che, nello specifico, è in corso un contratto di servizio per l’Affidamento in
    concessione della gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi
    comunali e delle entrate extratributarie per 5 anni a So.Ge.R.T. S.p.A. (CIG B410EC11B4),
    è stato, altresì, richiesto di rendere chiarimenti in ordine alle possibili interferenze e
    sovrapposizioni tra il volume dei carichi già affidati alla società e le stime circa i volumi
    di attività da affidare alla costituenda società in rapporto alle entrate non prescritte
    relative al periodo 2020-2024 e a quelle previste per il successivo periodo.
    Il Comune di Taormina ha escluso l’esistenza di eventuali sovrapposizioni e ha
    esplicitato (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025): «Tutti i rapporti contrattuali in
    essere per attività di supporto ed affiancamento all’ufficio tributi per l’attività ordinaria,
    aggiornamento banca dati, archivi, ruoli, di accertamento e recupero entrate, front Office
    sono stati stipulati previa pattuizione di una clausola che consente all’Ente locale
    l’anticipato recesso ad nutum, a semplice preavviso di 15 gg. e ciò avverrà per tutti, in
    concomitanza con la costituzione di Equità Urbana S.p.a. o comunque con la sua entrata a
    regime, mentre l’unico contratto con professionista esterno avente per oggetto l’attività
    esecutiva esattoriale avrà scadenza 31/08/2025 e non sarà rinnovato in capo all’ente
    locale».
    Con particolare riferimento al rapporto contrattuale con la società So.Ge.R.T. S.p.A., in
    disparte la clausola di recesso ad nutum contenuta nel contratto e descritta nella
    Relazione pervenuta alla Sezione (pagina 29), l’Ente evidenzia che «il concessionario
    dovrà portare a termine la riscossione di tutte le liste di carico ricevute, ponendo in essere
    tutte le azioni coattive, cautelari ed esecutive sino all’integrale riscossione delle somme
    sino all’incasso e/o alla relativa comunicazione di inesigibilità del credito. Alla Sogert, per
    Pagina 19 di 34l’effetto, in applicazione dell’inciso finale della suddetta clausola e fatti salvi patti solutori
    consensuali di tenore maggiormente favorevole all’ente locale, resteranno in carico gli
    accertamenti esecutivi emessi sino al 31/12/2023».
    6.6. Conclusivamente sul punto, la Relazione in esame pone a raffronto gli alternativi
    modelli gestionali (gestione diretta e ricorso al mercato), illustrando i diversi fattori che,
    nella recente esperienza dell’azione amministrativa del Comune di Taormina, hanno
    condotto a risultati non soddisfacenti sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed
    economicità della complessiva gestione del ciclo delle proprie entrate.
    L’Ente descrive gli elementi essenziali che, nella scelta per il modello in house, sono volti
    al conveniente perseguimento dei propri interessi strategici, attraverso la previsione di
    un complessivo miglioramento della performance di accertamento, riscossione e
    rapporto con il contribuente, con ciò assolvendo – per tali aspetti – agli oneri
    motivazionali minimi richiesti dall’art. 5 del TUSP.
  7. Gli oneri motivazionali (art. 5 TUSP): sostenibilità finanziaria in senso oggettivo.
    7.1. Nell’elaborazione della magistratura contabile (SS.RR. delib. n. 16/2022/QMIG), il
    parametro normativo della sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione in
    senso oggettivo e soggettivo.
    Declinato in termini oggettivi, il requisito attiene alle caratteristiche proprie
    dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare e
    inerisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso
    temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne
    costituiscono l’oggetto sociale.
    Osservano, infatti, le Sezioni riunite nella richiamata pronuncia: «Nel caso delle società a
    partecipazione pubblica […] la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica
    dell’attività, intesa come idoneità a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo
    particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall’art. 14 TUSP al socio
    pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in
    difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario
    generalizzato, ampiamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile […]».
    A tal fine, è stata richiamata la necessità che l’atto deliberativo sia quanto meno
    suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di
    analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende avviare o proseguire, quale
    fondamentale strumento di programmazione strategica e finanziaria, idoneo a
    soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati impiegati e del metodo di
    elaborazione usato, e dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e
    compatibilità delle conclusioni che l’Amministrazione trae in merito alla sostenibilità
    finanziaria dell’operazione.
    La valutazione della Sezione di controllo dovrà guardare alla sua completezza
    (desumibile dall’istruttoria condotta dall’Amministrazione, che deve contenere tutti gli
    Pagina 20 di 34elementi informativi per la comprensione dell’operazione) e all’adeguatezza di
    approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto
    al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata.
    7.2. L’atto deliberativo del Comune di Taormina pervenuto alla Sezione è corredato da
    un Business Plan contenente al suo interno anche il Piano Economico-Finanziario (PEF).
    7.3. Soffermando l’attenzione sugli aspetti maggiormente significativi, una prima parte
    del documento concerne la configurazione dell’assetto societario, della struttura
    organizzativa e del flusso delle attività, procedendo a distinguere lo sviluppo della
    costituenda società lungo fasi progressive: al primo momento di avviamento (sino ai
    primi 12 mesi) segue una seconda tappa di espansione a regime intermedio (sino a due
    anni) per pervenire, infine, allo svolgimento a regime dell’attività (dal terzo anno).
    Quanto all’aspetto delle risorse umane, sono descritti i diversi fabbisogni nelle distinte
    fasi, le professionalità occorrenti, i tempi e modi dell’acquisizione del personale, la
    disciplina giuridica applicabile (in particolare, è operato un riferimento al CCNL del
    Settore Terziario – Commercio), annoverando, infine, anche gli obblighi di reclutamento
    nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità contenuti nelle
    disposizioni in materia (art. 19, comma 2, del TUSP).
    In più parti del documento, inoltre, è indicata la possibilità di avvalersi temporaneamente
    del personale del Comune di Taormina anche ai fini di un eventuale futuro passaggio
    all’interno dell’organico della società.
    7.4. Quanto al profilo delle previsioni finanziarie, il PEF propone un’analisi degli
    investimenti occorrenti ai fini dell’operazione societaria, a decorrere dal 2025 e con una
    proiezione nel primo quinquennio di attività (Business Plan, paragrafo 6.1. – Analisi degli
    Investimenti e Assumption).
    In particolare, è partitamente descritto il costo e la natura degli investimenti materiali e
    immateriali per consolidare la base patrimoniale, ponendo in evidenza la maggiore
    concentrazione nella fase di start-up (2025) e l’andamento decrescente nel quinquennio.
    È, altresì, indicato – attraverso l’analisi dei diversi costi nel relativo periodo – che il
    capitale sociale, conferito dal Comune di Taormina nella misura di euro 500.000, sarà in
    grado di offrire copertura al ciclo iniziale degli investimenti senza necessità di ricorso
    all’indebitamento.
    7.5. Il PEF si sofferma sulla descrizione delle componenti fondamentali delle previsioni
    economiche-finanziarie del piano di bilancio nel primo quinquennio di attività (Business
    Plan, paragrafi da 6.2 a 6.6), strutturando le stime dei costi (fissi e variabili) e dei ricavi
    del conto economico, delle attività e passività dello stato patrimoniale e dei flussi del
    rendiconto finanziario, con un particolare focus sul Margine Operativo Lordo (MOL), sul
    Risultato Operativo (EBIT) e sul cash flow annuale.
    Come indicato nel Business Plan (paragrafo 6.9. – Stress Test): «Già nel primo anno di
    esercizio (2025), in cui il fatturato ammonta a € 731.981 e i costi operativi totali si
    Pagina 21 di 34attestano a € 500.935, si evidenzia un margine di sicurezza in valore assoluto pari a €
    231.046, che corrisponde a un 31,6% del fatturato. Tale indicatore assume valori crescenti
    nel quinquennio, attestandosi al 55,0% nel 2029, con un valore assoluto pari a circa €
    1.081.942.
    Questo andamento positivo è coerente con la crescita dei ricavi (da € 731.981 nel 2025 a
    € 1.968.229 nel 2029) e con la struttura dei costi fissi tendenzialmente stabile e
    contenuta, grazie al modello organizzativo snello, alla digitalizzazione delle attività e
    all’assenza di indebitamento finanziario».
    Quanto agli specifici profili concernenti l’equilibrio economico, il documento riproduce,
    altresì, un’analisi sul “margine di sicurezza”, quale parametro per misurare la distanza tra
    i ricavi effettivi e il punto di pareggio di bilancio, al fine di evidenziare la capacità della
    società di sostenere un aumento dei costi o eventuali riduzioni dei ricavi senza generare
    perdite all’interno di alcuni scenari alternativi a quello base. In particolare, nelle diverse
    situazioni oggetto di analisi, sono state indicate le percentuali di peggioramento
    (considerate dal documento stesso come soddisfacenti) in grado di assorbire gli shock
    esogeni, adattarsi a condizioni operative complesse e garantire la complessiva tenuta
    finanziaria.
    Si riproducono, a seguire, le tabelle di sintesi dei dati economico-finanziari prospettici
    presenti nella sezione PEF dedicata al Conto economico e allo Stato Patrimoniale.
    7.6. osservazioni.
    In merito alla rappresentazione dei costi e ricavi, occorre svolgere alcune
    7.6.1. I costi per gli organi che compongono la governance societaria e di vigilanza
    (consiglio di amministrazione, revisione legale, collegio sindacale, organismo di
    vigilanza) sono inclusi nelle più ampie spese amministrative e generali (Business Plan,
    paragrafo 6.2. – Scomposizione ricavi e costi, tabella di pagina 97).
    Essi sono stati stimati in euro 300.000 a regime dal 2026 e in misura dimezzata per il
    2025, nello specifico: euro 180.000,00 per governance, euro 35.000,00 per spese di
    revisione; euro 65.000 per il collegio sindacale ed euro 20.000,00 per organismo di
    vigilanza.
    In assenza di elementi descrittivi idonei alla comprensione del percorso logico che ne
    abbia consentito la stima nei valori riprodotti nel PEF, la Sezione ha richiesto
    l’acquisizione di alcuni chiarimenti (nota istruttoria prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio 2025).
    7.6.1.1. Innanzitutto, il Comune ha spiegato (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025)
    che l’importo per spese di governance – stimati secondo valori massimi prudenziali –
    include i compensi sia per il consiglio di amministrazione sia per il Direttore generale e
    che, in ordine a tale ultima figura, l’art. 23 dello Statuto autorizza il conferimento
    dell’incarico anche al personale alle dipendenze del Comune attraverso l’istituto del
    distacco. Secondo la prospettazione del Comune, tale opzione – ove effettivamente
    esercitata – escluderebbe che i costi siano posti a carico della società.
    Pagina 22 di 34Al di là del nomen iuris utilizzato (“distacco temporaneo”) per connotare l’impiego da
    parte della società del personale dipendente dall’Ente, il Collegio osserva che, invero, il
    vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in
    relazione alla fattispecie dell’assegnazione temporanea di personale pubblico a impresa
    privata, è testualmente previsto che l’onere economico debba essere posto a carico di
    quest’ultima (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: «Sulla base di appositi
    protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono
    disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso
    dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche
    amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
    inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico
    delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
    predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo,
    con oneri a carico delle imprese medesime»).
    In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ.,
    ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471) nell’esegesi prospettata circa l’istituto in esame,
    che ha condotto all’enucleazione dei seguenti elementi di specificità rispetto al
    «comando classico perché:
  8. occorre un protocollo di intesa tra le parti;
  9. richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’amministrazione
    (comandante ma
    anche comandataria);
  10. è previsto che l’onere economico cada sul comandatario (cosa normale nel comando
    tra PP.AA.), anche nel caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate
    come “imprese destinatarie”).
    Ad ogni modo, si prende atto che ne sia stata comunque effettuata una stima all’interno
    dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento
    l’operazione societaria, rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi
    del Comune e della società le future determinazioni circa la scelta della figura entro il
    perimetro delle possibili opzioni indicate dallo Statuto (selezione tramite procedura di
    evidenza pubblica, comando o distacco) e circa la corresponsione del trattamento
    economico nel rispetto della disciplina contrattuale di settore e dei costi stimati ai fini
    del conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
    Riguardo alle disposizioni statutarie sull’incarico di Direttore generale, si rinvia alle
    ulteriori considerazioni contenute nel presente parere in ordine ai profili differenti dai
    costi (infra, § 10.3.).
    7.6.1.2. In relazione agli organi diversi dal consiglio di amministrazione e dal Direttore
    generale, il Comune ha dichiarato che essi sono stati determinati «secondo le normali
    medie di mercato degli enti locali e delle società partecipate e comunque nel rispetto delle
    Pagina 23 di 34norme vigenti, sempre avendo riguardo alla circostanza che trattandosi di un business
    plan previsionale, la stima deve intendersi l’indicazione massima prudenziale, e come tale,
    suscettibile di quantificazioni in misura inferiore, che, dunque, libererebbero risorse a
    vantaggio della partecipata» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025).
    Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all’interno dei costi
    indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l’operazione
    societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e
    della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto
    della disciplina di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell’equilibrio
    economico-finanziario.
    7.6.1.3. In relazione ai compensi per il consiglio di amministrazione, il Comune ha
    esplicitato che «[i]l calcolo dei compensi spettanti ai componenti del CdA è stato
    effettuato in relazione all’art. 11, comma 6, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico
    in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP) e nei limiti di cui all’art. 20 della
    legge regionale siciliana 16/12/2008 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni» (nota
    prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025).
    Il Comune indica a parametro l’art. 20 della legge regionale n. 22 del 2008, rubricato
    Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali, per il quale:
    «Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province
    regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai
    componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al
    70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con
    maggiore popolazione o al presidente della provincia».
    Invero, il Collegio rileva che successivamente a tale norma è intervenuto l’art. 4, comma
    2, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che ha posto la seguente disciplina: «Alle
    società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge
    27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1°
    gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento».
    L’art. 28 del TUSP ha, tuttavia, disposto l’abrogazione dei citati commi da 725 a 729,
    determinando il venir meno del parametro di riferimento individuato dalla disciplina
    regionale attraverso il rinvio dinamico a quella statale.
    Allo stato attuale, la materia in questione attiene inequivocabilmente alla competenza
    esclusiva dello Stato in quanto ricadente nell’ambito dell’ordinamento civile ai sensi
    dell’art. 117, comma 2, lett. l, Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2024).
    Rimandando alle brevi considerazioni circa la costituzione dell’organo amministrativo
    presenti nello Statuto (infra, § 10.2.), in questa sede si osserva che, in merito al profilo
    vincolistico dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui
    all’art. 11, commi 6 e 7, del TUSP, è noto che, in mancanza del decreto ministeriale che
    avrebbe dovuto regolamentare la specifica materia, alla fattispecie della costituzione di
    nuove società non potrebbe applicarsi la norma transitoria che cristallizza la
    Pagina 24 di 34remunerazione – quale tetto massimo – nella misura dell’80 per cento del costo
    complessivamente sostenuto nell’anno 2013 (art. 4, comma 4, secondo periodo, del
    decreto-legge n. 95 del 2012).
    In proposito, il Collegio richiama gli orientamenti della magistratura contabile sul punto e
    segnatamente pone all’attenzione che, per l’ipotesi di società costituite
    successivamente al 2013, sebbene non dovrebbe essere disconosciuta la remunerabilità
    dell’incarico di amministratore in una società controllata, neppure, tuttavia, potrebbe
    essere attribuita all’amministrazione partecipante una totale discrezionalità nel fissare
    detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di
    contenimento della spesa che informa la disciplina vincolistica dettata dal legislatore.
    Occorre, pertanto, che sia comunque individuato un parametro di riferimento che
    consenta di quantificare la spesa nella misura strettamente necessaria (in tal senso, cfr.
    Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/2024/FRG, referto su Gli organismi
    partecipati dagli Enti territoriali e Sanitari, paragrafi 4.4.3 e ss.).
    Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all’interno dei costi
    indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l’operazione
    societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e
    della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto
    della disciplina di settore, degli orientamenti della magistratura contabile e dei costi
    stimati ai fini del conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
    7.6.2. La Sezione ha espresso al Comune di Taormina l’esigenza di acquisire specifici
    elementi di informazione in ordine ai costi del personale stimati all’interno del Business
    Plan (paragrafo 6.3. – Conto economico riclassificato previsionale a 5 anni, tabella di
    pagina 100), sotto due ordini di profili (nota istruttoria prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio
    2025).
    In primo luogo, è stato chiesto di esplicitare, per i distinti profili professionali (Dirigente
    generale, Quadri, Impiegati) e partitamente per ciascun anno ricadente nel quinquennio
    2025-2029, i criteri di sviluppo delle retribuzioni annuali lorde, in ragione delle tipologie
    contrattuali ipotizzate (es. a tempo indeterminato, full-time o altro) e tenuto conto della
    volontà di applicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Settore Commercio e
    Servizi (nota istruttoria prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio 2025).
    In secondo luogo, è stato richiesto se siano stati o meno considerati anche i costi per
    l’impiego di personale in distacco temporaneo dal Comune di Taormina (circostanza
    ipotizzata nel Business Plan, pagine 76 e 129) e, per l’ipotesi di mancata previsione di
    oneri, di chiarirne le ragioni (nota istruttoria prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio 2025).
    7.6.2.1. In merito al primo punto dell’approfondimento istruttorio, l’Ente, dopo aver
    precisato – come già illustrato (supra, § 7.6.1.1.) – che le spese per il Direttore generale
    sono state incluse all’interno dei costi per la governance, ha riprodotto in prospetti
    analitici tutti gli elementi occorrenti a comprendere il coerente sviluppo dei costi iscritti
    nel Conto economico previsionale (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025), in ragione
    del numero del personale da impiegare, del profilo professionale e del livello, della
    tipologia contrattuale, dell’articolazione dell’orario di lavoro, dei mesi di lavoro svolti nel
    Pagina 25 di 34corso dell’anno, della corrispondente retribuzione e degli ulteriori oneri a carico della
    società (es. previdenza, TFR, etc.).
    È stato, altresì, precisato: «Nel 2025, sono programmati, in fase di avvio, quindici
    dipendenti. L’assunzione del personale è ipotizzata entro il mese di settembre con
    contratti a tempo determinato, in coerenza con le agevolazioni normative previste per la
    fase di start-up e con la modulazione del part-time definita nel modello originario. Tale
    fabbisogno, che deve intendersi come fabbisogno massimo, è rapportato al numero di ore
    lavorative stimate precedentemente. Nel 2026 l’organico aumenterà a diciotto unità
    (sempre come fabbisogno massimo) e tutte le posizioni verranno stabilizzate a tempo
    indeterminato, mantenendo per i Quadri l’impegno full-time e per gli impiegati le
    proporzioni di part-time. Nel 2027, con l’ingresso di ulteriori quattro risorse, il personale
    raggiungerà ventidue unità sempre in termini di fabbisogno massimo, la nuova scala dei
    minimi contrattuali adeguerà automaticamente la RAL nominale senza incidere su orari di
    lavoro, livelli o percentuali di part-time, e saranno inseriti altri quattro dipendenti a tempo
    determinato; infine, nel biennio 2028-2029, l’organico a regime conterà ventinove
    dipendenti, grazie all’assunzione di ulteriori sette risorse a tempo determinato, garantendo
    la piena copertura di tutte le funzioni aziendali» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio
    2025).
    Il Collegio prende atto della stima effettuata all’interno dei costi indicati nel Conto
    economico e osserva che, ove dovesse essere portata a compimento l’operazione
    societaria, sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le
    future determinazioni circa la corresponsione del trattamento economico nel rispetto
    della disciplina contrattuale di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento
    dell’equilibrio economico-finanziario.
    7.6.2.2. In ordine al secondo punto della richiesta istruttoria, è stato specificato che i
    costi per il personale in distacco dal Comune non sono stati considerati tra i costi del
    personale indicati nei prospetti analitici trasmessi alla Sezione (prot. Cdc n. 5189 datata
    11 luglio 2025: «[a]ll’interno dei costi del personale di cui al precedente punto n. 1 della
    nota, non sono stati considerati anche quelli per l’impiego di personale in distacco
    temporaneo dal Comune di Taormina»).
    È stato illustrato, altresì, che l’impiego presso la costituenda società sarà necessario al
    fine di garantire un presidio funzionale delle principali aree aziendali nella fase di avvio
    (ossia nel periodo 2025-2027, in quanto dal 2028 il Comune ha indicato l’entrata a
    regime dell’organico di 29 unità presso la società). Successivamente, potrebbe essere
    previsto il transito definitivo di tale personale alla società, nel rispetto del contingente
    considerato nel Business Plan ai fini del fabbisogno annuale massimo ed entro i costi
    specificati nel Conto economico, così da poter indurre il Comune alla «rideterminazione
    della propria dotazione organica, con conseguente soppressione dei posti che potrebbero
    Pagina 26 di 34rappresentare una duplicazione delle funzioni, dei servizi e dei relativi costi, in ipotesi di
    mancata positiva conclusione della procedura di trasferimento (cfr. art. 3 comma 30 L.
    244/2007)».
    In sostanza, lo sviluppo dei complessivi costi delle risorse umane indicati nel Business
    Plan e analiticamente descritti in sede istruttoria non riguarderebbe anche il personale in
    questione, sulla base della supposizione che gli oneri non saranno sostenuti dal bilancio
    della società bensì dal Comune.
    Come già rappresentato (supra, § 7.6.1.1.), al di là del nomen iuris utilizzato (“distacco
    temporaneo”) per connotare l’impiego da parte della società del personale dipendente
    dall’Ente, il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto
    poiché, in relazione alla fattispecie dell’assegnazione temporanea di personale pubblico
    a impresa privata, è testualmente previsto che l’onere economico debba essere posto a
    carico di quest’ultima (cfr. citato art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001). Tale
    esegesi è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15
    gennaio 2024, n. 1471).
    Con successiva richiesta istruttoria (nota prot. Cdc n. 5388 del 21 luglio 2025), pertanto,
    la questione è stata sottoposta all’attenzione dell’Ente e, inoltre, è stata espressa la
    necessità di indicare con elementi di dettaglio la composizione numerica del personale
    dipendente dal Comune che si prevede di porre in assegnazione provvisoria presso la
    società, la relativa qualifica professionale, il trattamento economico in godimento, il
    periodo di presumibile servizio all’esterno del Comune e, comunque, qualsiasi altra
    informazione utile alla quantificazione dei pertinenti costi negli esercizi di utilizzo della
    prestazione lavorativa, specialmente al fine di acquisire gli imprescindibili elementi di
    conoscenza per una valutazione circa la completezza dei costi previsionali e gli effetti
    dei medesimi sull’equilibrio economico-finanziario descritto all’interno del Business Plan.
    L’Ente, tuttavia, non ha fornito riscontro entro il termine assegnato (24 luglio 2025).
    In definitiva, dall’errata supposizione del Comune di Taormina in merito alla mancanza di
    oneri a carico della società per l’impiego del personale in assegnazione temporanea
    consegue che le stime circa il fabbisogno del personale nel periodo di start-up e i
    corrispondenti profili di costo non sembrano poggiare su proiezioni economico-
    finanziarie idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al
    parametro della sostenibilità finanziaria.
    Si consideri, infatti, che all’interno del Business Plan è contenuta l’informazione che il
    Comune ha sostenuto costi per euro 215.956 in relazione al personale dipendente
    assegnato al servizio delle entrate (n. 9 risorse interne) a valere sul bilancio dell’esercizio
    2024 (4.2 – Mappatura dei costi sostenuti nel 2024, pagina 61) e che, nel primo triennio
    in cui dovrebbe farsi ricorso al suo impiego presso la società, il risultato netto positivo
    del Conto economico è stato stimato – in assenza di tali oneri – in euro 46.983 nel 2025,
    in euro 52.354 nel 2026 e in euro 78.928 nel 2027.
    7.6.3. La Sezione ha espresso al Comune di Taormina l’esigenza di acquisire specifici
    elementi di informazione in ordine ai costi pertinenti alla futura sede della costituenda
    Pagina 27 di 34società. Infatti, da un lato, non sono state previste spese per immobilizzazioni materiali
    alla voce terreni e fabbricati (Business Plan, pagina 92-93) e, dall’altro lato, sono stati
    indicati costi per spese di gestione degli uffici, variabili tra euro 37.000 ed euro 44.000
    all’anno, relativi a energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni (Business Plan, pagina
    96), ma non anche per locazioni (nota istruttoria prot. Cdc n. 5348 del 21 luglio 2025).
    In proposito, il Comune ha esplicitato che «la sede sarà allocata presso locali comunali,
    coincidenti con la sede legale, come indicato all’art. 2 dello Statuto, per l’effetto, senza
    costi a carico della costituenda società» (nota prot. Cdc n. 5419 del 22 luglio 2025).
    Nel prendere atto della stima dei costi di gestione effettuata nel Conto economico, il
    Collegio osserva che, ove dovesse essere portata a compimento l’operazione societaria,
    rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della
    società le future determinazioni circa i rapporti in merito all’uso dei locali di proprietà del
    socio pubblico, avvertendo sulla necessità di porre in essere gli accorgimenti idonei a
    scongiurare l’insorgere di costi diretti e indiretti a carico di quest’ultimo.
    7.6.4. Un ulteriore rilievo del Collegio muove dalla constatazione che gli elementi
    analitici che concorrono a comporre la specifica struttura dei ricavi prospettici, ai fini
    delle quantificazioni indicate nel Conto economico, non trovano sede all’interno né della
    citata Relazione né del Business Plan.
    La lacuna informativa è stata colmata dall’integrazione del piano economico-finanziario
    previsionale trasmessa dal Segretario generale, nella qualità di Responsabile dell’Area
    Amministrativa – Affari Generali, Servizi Sociali e Demografici, e riprodotta in calce al
    parere favorevole dell’organo di revisione sulla proposta concernente l’operazione di
    costituzione societaria (verbale n. 16 del 6 giugno 2025, allegato all’atto deliberativo in
    esame), con cui – lungo lo svolgersi del primo quinquennio d’attività dal 2025 al 2029 –
    il fatturato è determinato in rapporto ai volumi e ai prezzi dei prodotti/servizi che si
    ipotizza potranno essere resi.
    Nel caso di specie, l’analisi evidenzia come, in ragione del progressivo sviluppo dei flussi
    operativi della società (quali descritti nel Business Plan, paragrafi 5.2.1. e 5.2.3),
    l’equilibrio economico-finanziario sarà conseguito nel primo triennio in ragione dei
    trasferimenti dal bilancio comunale alla costituenda società nella misura di euro 3
    milioni (euro 600.000 nel 2025 ed euro 1.200.000 per ciascun esercizio 2026 e 2027) e
    solo in misura contenuta – seppur crescente – dalla remunerazione delle attività
    strumentali costituenti l’oggetto sociale (euro 131.981 nel 2025; euro 242.024 nel 2026;
    euro 519.475 nel 2027).
    Sotto tale profilo, l’eventualità dell’apporto di risorse del socio pubblico a sostegno delle
    esigenze del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, entro l’arco temporale non
    superiore a tre anni, rinviene un riferimento normativo all’interno dell’art. 14, comma 5,
    del TUSP.
    A decorrere dal 2028, il previsto consolidamento a regime dell’intero ciclo delle attività
    (dall’accertamento alla riscossione ordinaria e coattiva) potrà generare ricavi
    unicamente per le prestazioni effettivamente rese e, in quanto tali, remunerate dal socio
    Pagina 28 di 34pubblico a titolo di corrispettivi (nello specifico, sono previsti ricavi per euro 1.941.788
    nel 2028 e per euro 1.968.229 nel 2029).
    Le descritte modalità di remunerazione sono, in parte, basate su componenti di prezzo
    variabile (1% per la riscossione ordinaria; 4,5% per la riscossione su accertamento; 6%
    per la riscossione coattiva), e, in altra parte, su compensi per rimborso spese da notifica
    di atti (impositivi, contestazioni, irrogazione di sanzioni, solleciti) e da azioni esecutive, i
    quali tengono conto, quale parametro di riferimento, del decreto del Ministero
    dell’Economia e delle Finanze datato 14 aprile 2023 (in G.U.R.I. n. 100 del 29 aprile 2023)
    concernente Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti
    locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
    I ricavi in questione appaiono in linea con i valori indicati quali parametri di riferimento
    per l’affidamento a terzi (Business Plan, paragrafo 4.4. – Focus sulla riscossione coattiva
    affidata a terzi).
    Ove dovesse essere portata a compimento l’operazione societaria, il Collegio pone
    all’attenzione del Comune di Taormina che la struttura dei compensi, come indicati
    nell’integrazione al PEF, dovrà essere coerentemente declinata e specificata all’interno
    del futuro contratto di servizio.
    Sotto tale aspetto preme, infatti, rilevare le carenze dello schema del futuro atto
    negoziale regolante i rapporti tra il Comune e la costituenda società, in allegato all’atto di
    deliberativo trasmesso alla Sezione, il quale si limita alla mera seguente indicazione: «La
    determinazione dei […] corrispettivi, in misura percentuale o in misura fissa, nonché le
    modalità di aggiornamento degli stessi, verrà determinata dal Comune, in accordo con la
    Società, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento di dette attività, contenute
    nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da
    impiegarsi per l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 2» (art. 13 – Compensi).
    Occorre osservare in questa sede che il futuro assetto societario, che sarà
    inevitabilmente foriero di costi, dovrà tenere conto – quale solida base di sviluppo della
    propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel
    PEF e negli atti integrativi, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di efficiente
    gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall’altro, il
    divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP).
    Pertanto, la remunerazione delle prestazioni rese secondo il principio auto-organizzativo
    dell’in house providing dovrà sempre essere calibrata, nel tempo, sulla dimensione
    efficiente, efficace ed economica della modello prescelto, rinnovando, in occasione di
    ogni eventuale successivo affidamento, i presupposti fondanti la motivazione rafforzata
    richiesta dall’ordinamento.
  11. Gli oneri motivazionali (art. 5 TUSP): sostenibilità finanziaria in senso soggettivo.
    8.1. Nell’elaborazione della magistratura contabile, il parametro normativo
    della sostenibilità finanziaria in senso soggettivo è teso a ponderare gli effetti
    Pagina 29 di 34dell’operazione di investimento societario in relazione alla situazione finanziaria
    specifica dell’ente pubblico interessato (SS.RR. delib. n. 16/2022/QMIG).
    Osservano le Sezioni riunite nella richiamata pronuncia: «Sotto il secondo profilo […] la
    sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni
    societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’Amministrazione
    procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari
    iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di
    bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti
    dall’acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per
    l’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull’organismo partecipato (si pensi a titolo
    esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai
    sensi dell’art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali
    devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi
    dell’art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a
    quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione».
    8.2. In ordine a tale profilo di valutazione rimesso alla Sezione di controllo, si riscontra
    che il citato parere favorevole dell’organo di revisione sulla proposta concernente
    l’operazione di costituzione societaria (verbale n. 16 del 6 giugno 2025) è corredato
    dell’attestazione del dirigente responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente in
    merito alla copertura finanziaria, sul bilancio in corso di gestione, degli oneri per il
    conferimento del capitale sociale, per il piano degli investimenti e per i trasferimenti
    relativi al primo triennio di attività della costituenda società.
    Nello specifico, essi sono riportati nei seguenti termini:
  • Cap. 01011.04.00101127 per contratti di servizio:
    · stanziamento 2025 per € 2.080.000,00; di cui € 600.000,00 per contratto di servizio con
    la società Equità Urbana S.p.A.;
    · stanziamento 2026 per € 3.100.000,00, di cui € 1.200.000,00 per contratto di servizio
    con la società Equità Urbana S.p.A.;
    · stanziamento 2027 per € 3.100.000,00, di cui € 1.200.000,00 per contratto di servizio
    con la società Equità Urbana S.p.A.;
  • Cap. 01012.04.00000002 stanziamento 2025 per € 720.000,00 di cui € 220.000,00 per
    immobilizzazioni società Equità Urbana S.p.A.;
  • Cap. 01033.01.0000001 stanziamento 2025 per € 800.000,00 per C.S.; di cui €
    500.000,00 per Capitale sociale società Equità Urbana S.p.A.
    8.3. Replicando ad un quesito istruttorio (nota prot. Cdc n. 5189 del 11 luglio 2025), il
    Comune di Taormina ha precisato che, ferma restando la piena attendibilità della
    Pagina 30 di 34previsione in base alla quale il piano degli investimenti sarà sostenuto dal capitale
    sociale (Business Plan, pagina 92), per il solo esercizio 2025 la deliberazione consiliare
    n. 17 del 26 maggio 2025 ha autorizzato, a scopo meramente prudenziale, uno
    stanziamento di euro 220.000 per immobilizzazioni della costituenda società. Tali
    somme, se non impiegate per tali scopi, torneranno nella piena disponibilità dell’Ente per
    realizzare un’eventuale diversa finalità allocativa (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio
    2025).
  1. Assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la
    disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
    In relazione a tale ulteriore obbligo motivazionale (art. 5 del TUSP), la citata Relazione
    specifica quanto a seguire (paragrafo 7): «La costituzione della partecipata in house
    providing non interferisce con la normativa in tema di aiuti di stato alle imprese. […] La
    società in house sarà gestita nel pieno rispetto della normativa europea (Teckal,
    C-107/98), assicurando rigorosamente il controllo analogo diretto da parte dell’ente
    pubblico socio tramite organi di supervisione, report periodici e audit interni continui per
    come analiticamente disciplinato dagli artt. 1 comma secondo e 25 dello statuto, cui si
    rinvia per relationem e brevità espositiva. Tale struttura garantirà l’assenza di finalità
    commerciali e la massima trasparenza gestionale, soddisfacendo pienamente tutti i criteri
    richiesti dalla normativa comunitaria in materia».
  2. Ulteriori profili di esame.
    Il Collegio, infine, sottopone all’attenzione del Comune di Taormina, attraverso brevi
    cenni, gli ulteriori profili di esame su talune previsioni dello Statuto.
    10.1. La possibilità della società di emettere obbligazioni convertibili in azioni nei
    confronti del Socio pubblico (art. 11 Statuto) – sebbene consentita dall’ordinamento
    civile con riferimento alle generiche società per azioni (art. 2420-bis c.c.) – potrebbe
    prestarsi a limiti con riferimento alla società in mano pubblica, sotto un duplice aspetto.
    Vertendosi, infatti, nell’ambito di strumenti finanziari preordinati alla raccolta di capitali a
    fini di finanziamento presso il proprio azionariato pubblico, la disciplina in questione, in
    base alle circostanze e alle modalità di realizzazione, potrebbe entrare in conflitto con la
    speciale disciplina sul divieto di aiuti di Stato e, specialmente, di soccorso finanziario
    (art. 14 TUSP), fattispecie che, come è noto, può essere integrata “in qualsiasi forma
    giuridica” e non può prescindere dall’esistenza di un piano di risanamento nell’ipotesi di
    crisi aziendale.
    10.2. Riguardo alla governance societaria, in ordine alla previsione per la quale la
    società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione secondo il sistema
    tradizionale, in numero massimo di tre componenti, o da un Amministratore Unico (art.
    19 Statuto), occorre rammentare che lo speciale ordinamento sulle società pubbliche
    predilige – attraverso l’utilizzo dell’espressione «di norma» – la costituzione dell’organo
    amministrativo delle società in controllo pubblico sul modello dell’amministratore unico.
    La sua differente configurazione per decisione dell’assemblea della società a controllo
    pubblico necessita, in ogni caso, di una motivazione rafforzata «con riguardo a specifiche
    ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei
    Pagina 31 di 34costi» (art. 11 TUSP).
    10.3. La previsione concernente il possibile conferimento dell’incarico di Direttore
    Generale al Segretario del Comune di Taormina (art. 23 Statuto) non appare tenere
    conto del vincolo di esclusività del rapporto di servizio che lega il segretario comunale
    all’Ente, non conciliabile con la natura subordinata del rapporto d’impiego sottesa alla
    figura del Direttore generale nonché con l’ampiezza e la continuità delle prestazioni
    richieste a quest’ultimo, comportanti la piena responsabilità gestionale dell’azienda.
    Sotto altro profilo, essa è tale da poter cagionare una commistione di interessi tra
    soggetto controllante e controllato, incompatibile, da un lato, con la partecipazione del
    segretario comunale all’organizzazione del sistema dei controlli interni (art. 147, comma
    4, del TUEL), che coinvolgono anche la sfera delle società partecipate (art. 147-quater
    del TUEL), e, dall’altro, con le disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi. A tal
    proposito, si richiama l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 a
    norma del quale: «Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
    comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di
    vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati
    dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il
    mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato
    regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico».
  3. Considerazioni conclusive.
    L’atto deliberativo del Comune di Taormina e l’unito compendio documentale
    concernente la costituzione di una nuova società in house per le attività di liquidazione,
    accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate extratributarie, sottoposto
    all’esame di questa Sezione di controllo ai fini delle valutazioni richieste dall’art. 5,
    comma 3, del TUSP, assolvono solo in via parziale agli oneri di motivazione negli aspetti
    essenziali richiesti dal contesto normativo di riferimento, per la ragione che si espone a
    seguire.
    Come rilevato nel corpo del presente parere (supra, § 7.6.2.2.), il vigente contesto
    normativo (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), interpretato anche alla luce
    della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n.
    1471), non supporta la fondatezza dell’assunto espresso dal Comune sull’assenza di
    costi a carico della costituenda società per l’assegnazione temporanea del proprio
    personale dipendente nella fase di avvio delle attività. Da tale errata supposizione
    consegue che le stime circa il fabbisogno del personale nel periodo di start-up e i
    corrispondenti profili di costo non sembrano poggiare su proiezioni economico-
    finanziarie idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al
    parametro della sostenibilità finanziaria.
    Si rammenta che, come precisato dalla magistratura contabile (supra, § 1.1.),
    nell’evenienza di una valutazione in tutto o in parte negativa, ai sensi dell’art. 5, comma
    4, del TUSP, il Comune non dovrà reiterare l’invio di analogo deliberato – eventualmente
    integrato o emendato – alla Corte contabile, bensì potrà procedere ugualmente
    all’acquisizione societaria, fermo l’obbligo di «motivare analiticamente le ragioni per le
    Pagina 32 di 34quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet
    istituzionale, a tali ragioni».
    Ove il Comune dovesse comunque portare a compimento l’operazione societaria (nel
    rispetto degli predetti obblighi di motivazione e pubblicità), la Sezione, nell’esercizio delle
    funzioni di controllo delineate dall’ordinamento (artt. 148 e 148-bis del TUEL e art. 20 del
    TUSP), riserva a successive pronunce la puntuale verifica degli aspetti riguardanti
    l’andamento e il miglioramento dell’attività finanziaria connessa al ciclo delle proprie
    entrate, le spese sostenute dal bilancio dell’Ente per le funzioni affidate alla società
    partecipata, i reciproci rapporti di debito-credito, il previsto funzionamento dei controlli
    interni e la ricognizione periodica sul complessivo assetto societario.
    Il Collegio, nel corso dell’analisi, ha ritenuto necessaria l’espressione di talune
    osservazioni che sottopone all’attenzione del Comune di Taormina ai fini delle proprie
    eventuali future determinazioni (in particolare, §§ 4.1., 4.4.7.1., 4.4.7.2., 4.4.7.3., 7.6.1.1.,
    7.6.1.2., 7.6.1.3., 7.6.2.1., 7.6.2.2., 7.6.3., 7.6.4., 10.1., 10.2. e 10.3.).
    P.Q.M.
    La Sezione di controllo per la Regione siciliana, allo stato degli atti e in ragione delle
    osservazioni esposte in parte motiva, esprime parere parzialmente negativo ai sensi
    dell’art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla deliberazione
    consiliare del Comune di Taormina n. 21 del 7 giugno 2025 concernente la costituzione
    di una società pubblica interamente partecipata dall’ente medesimo, in regime di in
    house providing, denominata “Equità Urbana S.p.A.”;
    DISPONE
    – che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
    deliberazione sia trasmessa, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco, al Consiglio
    Comunale, per il tramite del suo Presidente, e all’Organo di revisione economico-
    finanziaria del Comune di Taormina (ME);
    – che la presente deliberazione sia pubblicata dal Comune di Taormina sul proprio sito
    istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n.
    175 del 2016.
    Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Tatiana Calvitto Paolo Peluffo
    Depositato in Segreteria il 31 luglio 2025
    Pagina 33 di 34IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
    Boris Rasura
    2
    Pagina 34 di 34