
NOTA STAMPA MARIANO MASSARO, segr. generale ORSA e ANDREA PELLE, segr. gen.le ORSA Trasporti
L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana, il più noto dei 16 imputati, è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a cinque anni di reclusione per disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose. La richiesta dell’accusa era di sei anni e nove mesi, mentre nel primo processo d’appello gli era stata inflitta una pena di sette anni. A inizio 2021, però, la Cassazione ha dichiarato prescritte le imputazioni di omicidio colposo plurimo, escludendo l’aggravante della violazione di norme per la sicurezza sul lavoro e rinviando a un nuovo appello per la sola imputazione di disastro.

Nonostante nel 2019 avesse dichiarato di voler rinunciare alla prescrizione per l’accusa di omicidio, alla prima udienza del nuovo processo d’appello il manager ha cambiato idea, mantenendo la scelta solo per le imputazioni minori (incendio e lesioni).
In buona sostanza, la mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, fondamentali per
l’incolumità dell’utenza e dei ferrovieri, è rimasta impunità per l’intervenuta prescrizione di cui Moretti ha deciso di avvalersi.
Eppure disastri simili nei trasporti si evitano solo se si applicano scrupolosamente le norme di sicurezza, all’epoca dei fatti l’ORSA rivendicò tale il principio costituendosi parte civile nel processo.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dell’allora Segretario Generale dell’ORSA – Armando Romeo – che risultano agli atti processuali:
“subito dopo l’incidente di Viareggio abbiamo ricevuto delle informazioni molto particolareggiate dalle Ferrovie, che riguardavano la dinamica dell’incidente, il numero dei feriti, il numero delle vittime, le condizioni di esercizio….. Successivamente riflettemmo proprio sulle questioni procedurali e abbiamo visto che non era stato né chiarito, né dato risposte riguardo alle questioni del trasporto, di quella tipologia di trasporto…… si trattava di un trasporto sì eseguito su carri internazionali, però adibiti a trasporto interno, in altri termini definito “cabotaggio” ….. Questa tipologia di trasporto doveva essere regolamentata secondo una norma che era stata emanata nel 2003 da RFI e successivamente validata con un Decreto dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza, esattamente il Decreto n. 1 del 2009. Non avendo avuto risposte rispetto alle questioni procedurali applicate, abbiamo scritto ufficialmente agli amministratori delegati di Ferrovie, ai presidenti dei consigli di amministrazione di Ferrovie e di Trenitalia, agli amministratori di Trenitalia ….. e per conoscenza al Ministro vigilante e all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza. In questa nota abbiamo chiesto lumi circa l’applicazione della normativa del 2003, validata dall’Agenzia… Noi ricevemmo risposte da RFI, amministratore delegato e Trenitalia, amministratore delegato. Nessun altro rispose. Ci fu un assoluto
silenzio. …. Dopo avere ricevuto queste due note, che sostanzialmente negavano la validità di questa
normativa …. noi replicammo. In questa nota questa volta fummo più precisi, perché in realtà ci
allarmammo rispetto alla lettura avuta, che sostanzialmente negava l’applicabilità della norma sulla messa in servizio dei carri … e così replicammo, rispondendo che quella norma invece avrebbe dovuto essere applicata poiché, ancorchè si trattasse di traporti esercitati a mezzo di carri esteri, ma appunto utilizzati per il trasporto interno”.
Alla luce dei fatti la sentenza della Corte d’Appello di Firenze appare monca per la lungaggine delle
procedure processuali che hanno condotto alla prescrizione. Nessun cavillo burocratico dovrebbe archiviare la violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro da cui dipende la vita dei lavoratori e dei fruitori del servizio. E’ un principio inviolabile per cui l’ORSA si è sempre battuta e continuerà a farlo denunciando ogni omissione che espone a rischio vite umane.