
Cassazione: chi mantiene il possesso di un lido oltre la scadenza naturale, privo di un rinnovo conforme alle regole di gara europee, risponde del reato di invasione di terreni o edifici, ex articolo 633 del Codice Penale.

È una sentenza spartiacque, di quelle destinate a ridisegnare la geografia delle nostre coste e i sonni di molti amministratori. La Corte di Cassazione Penale, con la pronuncia n. 3657 del 29 gennaio scorso, ha tracciato una linea rossa invalicabile: occupare il demanio marittimo senza un titolo valido non è più un semplice inciampo burocratico o un’irregolarità amministrativa. È reato.
La Terza Sezione della Suprema Corte ha spazzato via le ambiguità residue: le proroghe automatiche generalizzate, essendo in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e la direttiva Bolkestein, vanno considerate “tamquam non esset”, giuridicamente inesistenti. Il principio è dirompente: chi mantiene il possesso di un lido oltre la scadenza naturale, privo di un rinnovo conforme alle regole di gara europee, risponde del reato di invasione di terreni o edifici, ex articolo 633 del Codice Penale. Cade anche l’ultimo scudo, quello della “buona fede”: secondo gli Ermellini, impossibile invocare l’affidamento su norme nazionali che l’Europa ha bocciato da anni.
Ma il verdetto va oltre i gestori dei lidi e punta dritto ai palazzi del potere, inchiodando i dirigenti pubblici alle proprie responsabilità. Il messaggio è un avvertimento senza precedenti: chi indossa una divisa o siede dietro una scrivania pubblica ha il dovere di impedire la prosecuzione del reato. L’inerzia non è più tollerata: i funzionari che non intervengono rischiano ora l’incriminazione per concorso nel reato o per omissione in atti d’ufficio. Lo scenario è quello di sequestri immediati delle strutture abusive e di un obbligo di azione per le autorità.










