

TAORMINA – La scure del Tar di Catania si abbatte sulle scelte di Palazzo dei Giurati, riscrivendo la gestione del contenzioso tributario nella Perla dello Ionio. Con una sentenza destinata a far discutere, i giudici della Terza Sezione hanno annullato l’affidamento del servizio di assistenza legale e supporto all’Ufficio Tributi, bocciando la linea dell’amministrazione e condannando il Comune al pagamento delle spese.
Al centro della contesa c’è la delibera del 13 ottobre scorso, con cui l’incarico biennale (per un valore di 67.100 euro) era stato assegnato all’avvocato messinese Alessandro Franciò. Una decisione contestata fin da subito dall’avvocato Riccardo Schininà di Ragusa, capofila di un raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) che comprende anche i legali Angelo Frediani, Michele Mauro, Alfio Mario Gambino, Vito Giangreco e Andrea Casella.
Il ricorso, presentato il 31 ottobre, ha smontato la tesi dell’Area Economico-Finanziaria del Comune. Gli uffici di Taormina, difesi dall’avvocato Fabrizio Tigano, avevano escluso il gruppo di Schininà sostenendo che la documentazione non permettesse di valutare i punteggi dei singoli professionisti. Una lettura che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto errata.
La sentenza, arrivata dopo la camera di consiglio del 19 novembre, è netta. I giudici hanno accolto le ragioni dei ricorrenti (l’avvocato Franciò non si è costituito in giudizio), rilevando due errori sostanziali nella procedura comunale.
In primo luogo, carte alla mano, il Tar ha evidenziato che la documentazione presentata il 15 settembre conteneva eccome l’indicazione dei singoli incarichi, master e pubblicazioni, rendendo possibile l’attribuzione dei punteggi. I ricorrenti avevano persino fatto notare che il solo avvocato Frediani, membro del gruppo, possedeva singolarmente un punteggio superiore a quello del vincitore.
Ma c’è di più. La sentenza fissa un principio di diritto sugli appalti pubblici: in assenza di divieti specifici nel bando, vale la regola della «valutazione cumulativa». Se la lex specialis non richiede esplicitamente requisiti individuali, i punteggi del gruppo si sommano. «In caso di silenzio o ambiguità – scrivono i giudici – deve ritenersi prevalente l’interpretazione favorevole al cumulo».
Il risultato è l’annullamento della delibera di Giunta n. 235 e della determinazione dirigenziale n. 1816. Per il Comune di Taormina, oltre al danno amministrativo di dover rivedere l’affidamento, arriva anche la beffa economica: la condanna a pagare 2.000 euro di spese di giudizio.











