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Privacy e social, la Cassazione gela Cateno De Luca: torna a pendere la maxi multa da 50mila euro per le foto di minori e disabili

- 30/12/2025
Democrazia a pagamento: De Luca

Accolto il ricorso del Garante: annullata la sentenza che aveva cancellato la sanzione. Per gli ermellini la fascia tricolore non autorizza a violare la Carta di Treviso e a diffondere dati sensibili sulla pagina Facebook personale

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MESSINA – Privacy e social: Indossare la fascia tricolore non è un lasciapassare per violare la privacy dei più deboli sui social network. La Corte di Cassazione traccia un confine netto e accoglie il ricorso del Garante della Privacy contro l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Al centro della contesa giuridica c’è la maxi sanzione da 50mila euro – inizialmente cancellata dal Tribunale e ora tornata prepotentemente in gioco – comminata all’ex primo cittadino per aver diffuso immagini senza filtri di minori, disabili e persone in difficoltà sul suo profilo Facebook.

Nel mirino degli ermellini è finita la disinvolta strategia comunicativa di De Luca. Tre gli episodi chiave contestati dall’Authority. Il primo riguarda un video durante lo sgombero di un edificio: immagini di persone in evidente difficoltà economico-sociale, accampate a terra, diffuse in chiaro senza che vi fosse una reale necessità di interesse pubblico a renderle riconoscibili. Ancora più delicato il secondo caso: la foto di un ragazzo disabile, pubblicata insieme a un provvedimento amministrativo che ne rivelava l’indirizzo di casa. Il tutto condito da un post dai toni duri contro i dipendenti comunali per un ritardo nell’assegnazione di un posto auto. Infine, la violazione della Carta di Treviso: video nelle baraccopoli cittadine con bambini ripresi a volto scoperto, mentre venivano descritte dettagliatamente le loro condizioni di salute e familiari.

Il Tribunale aveva in un primo momento annullato la multa, sposando la tesi difensiva secondo cui De Luca agiva nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco e quindi per “interesse pubblico”. La Cassazione ha però ribaltato il tavolo con un principio destinato a fare giurisprudenza: il fine non giustifica i mezzi, soprattutto se il mezzo è una pagina Facebook personale. Secondo la Suprema Corte, il «trattamento di dati personali è riconducibile all’esercizio di pubblici poteri soltanto quando sia necessario». E nel caso di De Luca, le pubblicazioni non avvenivano sui canali ufficiali del Comune, ma su un profilo privato dove la politica si mescolava alla vita quotidiana del leader di Sud Chiama Nord.

La sentenza stabilisce un punto fermo: le regole deontologiche che valgono per i giornalisti – come il rispetto della dignità dei malati e la tutela assoluta dei minori sancita dalla Carta di Treviso – si applicano anche ai profili social personali quando questi diventano veicolo di informazione verso un pubblico indistinto. La sentenza di annullamento della sanzione è stata dunque cassata con rinvio: il Tribunale dovrà ora pronunciarsi nuovamente, ma questa volta dovrà attenersi severamente alle indicazioni dei giudici di legittimità.

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