
L’associazione ME/Giostra An.Tu.do.: “La L.R. 10/90 e la delibera CIPE prevedono una quota riserva del 10% per chi non ha i requisiti di residenza”

“La situazione delle 4 famiglie di via Taormina, cosi come di tante altre che via via si riscontreranno nelle operazioni di risanamento delle aree baraccate vanno affrontate tenendo conto delle varie norme in materia“.
Inizia così una nota dell’Assemblea Territoriale ME/Giostra An.Tu.do. (Sportello del Cittadino), che interviene sul tema dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi.
L’associazione ricorda che, se “è pur vero che la legge regionale n.17/2019, all’art.9 prevede che gli alloggi siano assegnati ai nuclei familiari avente residenza anagrafica nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi” alla data di costituzione dell’Agenzia (11 maggio 2018), e che quindi il diritto si acquisisce dimostrando di abitare in baracca “dall’undici novembre del 2017“, esiste un’alternativa per chi non possiede tale requisito.
“Eppur vero – sottolinea An.Tu.do. – che una soluzione, per chi non ha il requisito della residenza ce la fornisce l’art. 8 comma 2 della legge regionale 10/90″.
Tale norma, spiega la nota, destina “una quota di riserva del 10% degli alloggi costruiti con i finanziamenti ordinari per l’edilizia residenziale pubblica“. An.Tu.do. cita il testo della legge, che riserva la quota “In favore dei nuclei familiari sgombrati”.
L’associazione evidenzia come questa linea sia confermata anche dalla “deliberazione CIPE del 13 marzo 1995, al punto 5 dell’allegato ‘riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa’“.
La nota specifica infine che “La riserva può essere applicata ad alloggi ex IACP o acquistati con fondi ordinari (ex gescal, comunali, fondi pinqua, ecc)“.
“In questo senso – conclude An.Tu.do. – va accolto l’appello della sottosegretaria On. Matilde Siracusano”.










