Riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Messina: le precisazioni dell’amministrazione

Nel mese di gennaio di quest’anno pubblicammo un comunicato stampa della SILPOL nel quale si trattava di un ricorso straordinario inoltrato dal sindacato al Presidente della Regione siciliana. In particolare si leggeva nel comunicato: “Con Decreto del Presidente della Regione del 24 Gennaio 2023 è stato accolto il ricorso giurisdizionale proposto dal Silpol relativo all’annullamento della deliberazione n. 202 del 26 aprile della Giunta Comunale di Messina ed alle determinazioni n. 3859 del 30 aprile 2021, 3895 del 04 maggio 2021 e n. 4051 del 10 maggio 2021. I fatti si riferiscono al processo di ristrutturazione e riorganizzazione dell’apparato burocratico comunale varato dall’allora amministrazione De Luca e nella fattispecie a ciò che riguardava la Polizia Municipale, priva di dirigenza specifica (Comandante), che era stata uniformata ai principi delle altre ripartizioni dell’Ente. Pertanto l’assegnazione e la distribuzione del personale nei vari servizi del Corpo fu svolta dal Segretario Generale, non assecondando quanto previsto dalla normativa vigente del Settore, che pur assegnando nell’organizzazione comunale la Polizia Municipale funzionalmente alle direttive del Sindaco lascia l’autonomia organizzativa ed operativa al Dirigente (Comandante) che non può soggiacere a disposizioni di altro Organo dell’Ente ivi incluso la Segretaria/Direttore Generale”.

Il Sindacato Silpol, peraltro, sottolineava: “Non era pertanto dovuto allora, come adesso, alcun atto di governo nè nulla-osta della Segretaria nella normale distribuzione del personale all’interno del Corpo in virtù della richiamata autonomia così come previsto dalla L.65/86 e dalla L.R. 17/ 90 che statuiscono in modo chiaro limiti e competenze della materia”.

A seguito della continuata fino ad oggi diffusione di quel comunicato da noi pubblicato, oggi l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover precisare quanto segue e che noi integralmente pubblichiamo: “Il titolo è chiaramente fuorviante – si legge nel documento dell’amministrazione comunale – in quanto la riorganizzazione della macchina amministrativa avviata nel 2019 dal sindaco Cateno De Luca e dalla sua Giunta con la delibera n. 485 è pienamente legittima. Infatti è di pochi giorni addietro la sentenza depositata il 15 maggio con la quale il Tar di Catania ha dato ragione al Comune di Messina nel contenzioso innescato da otto dirigenti comunali e dai sindacati Fedirets e Diracom che avevano fatto ricorso per opporsi ai provvedimenti adottati dal sindaco Cateno De Luca e dalla sua Giunta Municipale per riorganizzare la macchina amministrativa attraverso la riduzione del numero dei Dipartimenti da 23 a 8 e la correlata riduzione del numero dei dirigenti in dotazione organica da 23 a 9 con la dichiarazione di eccedenza di tre dirigenti per i quali poi, è stato risolto il rapporto di lavoro.
Il Tar già aveva rigettato la richiesta cautelare di sospensiva e/o annullamento della delibera di G.M. n. 485 del 22 luglio 2019, e nel pronunciarsi definitivamente nel merito della legittimità dell’azione di snellimento della macchina organizzativa oltre a certificarne la legittimità ne riconosce l’efficacia ritenendo che l’accorpamento delle strutture organizzative interne dell’Ente risulta ‘certamente coerente con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e con le sue progressive rimodulazioni’ e che ‘l’atto impugnato, ….appare comunque in linea con le politiche di risparmio di spesa da adottare per fronteggiare la crisi finanziaria dell’Ente e, comunque strettamente consequenziale alle misure di riorganizzazione adottate dopo l’adozione del predetto Piano”, e che “la misura, in sé considerata, potrebbe produrre, infatti, all’opposto, un recupero di efficienza complessiva (oltre che di economicità) dell’attività amministrativa’
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Il TAR conferma dunque la bontà e l’efficacia delle politiche di risparmio della spesa che complessivamente hanno riguardato la dirigenza comunale e che, oltre alla riduzione delle strutture di livello dirigenziale e del numero dei dirigenti, ha visto altresì il recupero di euro €. 3.091.384,55 a seguito della rideterminazione dei fondi per il loro trattamento accessorio che negli anni dal 2010 al 2018 era risultata errata in eccesso, e il risparmio di € 3.352.699,03 per mancata erogazione della retribuzione di risultato relativa alle annualità 2010 – 2018 non dovuta in assenza dei presupposti di legge”.

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